L’Amministrazione privilegia un trattamento dell’IVA più pragmatico e meno formale

Berna, 31.10.2006 - L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha compiuto un ulteriore passo nella semplificazione del trattamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). A tale scopo essa ha allestito un catalogo di casi concreti che illustrano con degli esempi l’applicazione più pragmatica e meno formale dell’IVA. L’AFC intende mitigare le sue esigenze formali soprattutto riguardo a fatture e ricevute. La regola introdotta sarà applicata non soltanto in futuro bensì anche per le vertenze ancora pendenti. L’AFC sarà più generosa specialmente in occasione dei controlli fiscali, in cui privilegerà l’esame fiscale materiale.

L’AFC concretizza in tal modo la modifica dell’ordinanza concernente l’IVA entrata in vigore il 1o luglio 2006. L’AFC non addebita più l’imposta, se dovesse emergere che la Confederazione non ha subito perdite d’imposta per l’inosservanza di semplici lacune formali. In una comunicazione della prassi pubblicata a questo riguardo sul suo sito internet, l’AFC illustra ai contribuenti come intende mettere in pratica la vigente legge sull’IVA.

La semplificazione concerne, fra l’altro, le indicazioni su fatture e ricevute. Di principio, sulle stesse dovrebbero figurare anche il nome e l’indirizzo del destinatario della prestazione. Tuttavia, per gli scontrini delle casse registratrici quest’esigenza è sproporzionata e l’AFC rinuncia a farla valere fino a un importo massimo di 400 franchi.

L’AFC è ora meno intransigente anche in merito all’indicazione di nome e indirizzo del prestatore su fatture e ricevute. Inizialmente era ammesso unicamente il nome iscritto nel registro di commercio o nel registro dei contribuenti IVA. D’ora in poi, saranno accettati anche i nomi e gli indirizzi utilizzati nelle relazioni d’affari oppure indicanti solo il nome di un locale (ad esempio "Ristorante Capriolo") e privi del nome del titolare o del gerente.

Sono inoltre state adottate semplificazioni d’ordine formale nel traffico transfrontaliero. Così, ad esempio, la fattura che una società italiana emette a un acquirente svizzero legittima la deduzione dell’imposta precedente anche se, contrariamente alle disposizioni, la prestazione di servizi eseguita non è stata descritta in modo esatto. L’acquirente svizzero non deve quindi più preoccuparsi di esigere dal suo contraente estero il rilascio di una fattura che adempie completamente le disposizioni svizzere.

Modifiche della prassi meno recenti

Già da molto tempo è stata corretta anche la severa prassi concernente i biglietti delle FFS che non adempiono le esigenze formali della legge sull’IVA. In realtà, sino all’anno scorso, vi sono stati singoli casi con addebiti d’imposta. Già da tempo i biglietti delle FFS venivano però accettati come giustificativi per il rendiconto IVA.

Indipendentemente dalle esigenze meno rigide introdotte in materia di giustificativi, per avere il diritto di dedurre l’imposta precedente, i contribuenti devono comunque tuttora utilizzare le prestazioni ottenute per scopi imponibili e contabilizzarle regolarmente nei libri contabili.




Indirizzo cui rivolgere domande

Bernhard Stebler, capo della Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto, Amministrazione federale delle contribuzioni, tel. 031 325 76 68.



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