IVA: maggiore sicurezza giuridica ed equità procedurale

Berna, 24.05.2006 - La sicurezza giuridica e l'equità procedurale in materia di imposta sul valore aggiunto devono essere ulteriormente potenziate. In seguito all'attuazione di numerose modifiche della prassi da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) nel corso del 2005, il Consiglio federale ha approvato, in data odierna e con entrata in vigore al 1° luglio 2006, la modifica dell'ordinanza relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto.

Le modifiche decise concernono i settori in cui, in passato, regnava una forte insicurezza giuridica. Esse soddisfano pertanto anche la mozione (05.3743) che il consigliere nazionale Philipp Müller (PLR/AG) aveva inoltrato il 30 novembre 2005 e che il Governo aveva proposto di accogliere. L'ordinanza relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto viene completata con quattro nuovi articoli e un nuovo capoverso:

  • Introduzione di semplificazioni nella fatturazione;
  • disposizioni generali nel trattamento del formalismo nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto;
  • le prestazioni che le collettività pubbliche hanno esternalizzato (uffici di assistenza, autorità di esecuzione delle pene) costituiscono operazioni escluse dall'imposta;
  • modifica del trattamento delle lacune formali nell'imposizione dei margini[1];
  • modifica del luogo d'imposizione delle prestazioni di aircraft management (gestione e amministrazione di aeromobili per conto di un cliente) e altre prestazioni simili.

Per motivi puramente formali in futuro non si dovrebbero più effettuare riprese d'imposta, purché sia dimostrabile che tali lacune formali non comportino perdite fiscali per la Confederazione. Un classico errore di forma  si verifica ad esempio quando la fattura non indica in modo esatto il nome e l'indirizzo del fornitore o del destinatario come da registro dei contribuenti IVA o da registro di commercio. I dati contenuti nella fattura garantiscono tuttavia, in modo inequivocabile, l'identificazione precisa sia del fornitore, che del destinatario.

Le nuove disposizioni in materia di requisiti formali costituiscono per tutti i contribuenti una notevole semplificazione amministrativa. Nel contempo, esse impongono all'AFC di applicare queste prescrizioni sulla forma nel senso ordinato dal legislatore, senza eccessivi formalismi e quindi con criteri più pragmatici. L'Amministrazione deve inoltre applicare le disposizioni sul formalismo a partire dalla loro entrata in vigore anche a tutti i casi pendenti.

Con la modifica dell'ordinanza, i committenti di prestazioni nel settore sociale possono  utilizzare i loro mezzi finanziari interamente per scopi sociali, senza essere obbligati a sacrificarne una parte per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.
La nuova normativa sulle prestazioni di aircraft management migliora pertanto sensibilmente le opportunità di mercato per i fornitori svizzeri di tali prestazioni.

I proposti complementi dell'ordinanza relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto comporteranno con tutta probabilità minori entrate di pochi milioni di franchi.

[1] Secondo l’imposizione dei margini, il contribuente (ad es. commerciante di beni usati) che ha acquistato un bene usato a fini di rivendita paga l’IVA solo sulla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita.


Indirizzo cui rivolgere domande

Claudio Fischer, Capo dello Stato maggiore Legislazione della Divisione
principale IVA, Amministrazione federale delle contribuzioni,
tel. 031 325 84 20.



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