Semplificata l’esportazione di beni in esenzione da imposta nel traffico turistico

Berna, 24.03.2011 - In futuro, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per forniture di beni nel traffico turistico sarà più semplice e trasparente. D’ora in poi, le prove dell’esportazione possono essere rilasciate, a determinate condizioni, anche dagli operatori turistici o da altri uffici all’estero. In data odierna, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha emanato la relativa ordinanza, che entrerà in vigore il 1° maggio 2011.

Affinché un bene possa beneficiare dell'esenzione dall'IVA nel traffico turistico transfrontaliero occorre attestare mediante una prova che esso ha lasciato la Svizzera. L'ordinanza del DFF disciplina l'esenzione dall'imposta per forniture sul territorio svizzero di beni esportati e destinati al consumo privato. Di solito si tratta di orologi e gioielli. In futuro la prova dell'esportazione potrà essere effettuata in vari modi. A tal proposito, non sarà più obbligatorio presentare un modulo ufficiale munito di timbro né sarà più necessaria l'autenticazione posticipata dei documenti d'esportazione da parte dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Chi, all'atto dell'esportazione, non è riuscito a procurarsi la relativa conferma, d'ora in poi può chiedere all'autorità doganale estera, all'ambasciata o a un consolato svizzero ubicati nello Stato di domicilio di attestare che un bene si trova in territorio estero. Anche dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza, l'AFD continuerà comunque a timbrare posticipatamente i documenti d'esportazione per un adeguato periodo transitorio.

La principale semplificazione introdotta dalla nuova ordinanza riguarda la disposizione per i gruppi di turisti. A determinate condizioni, in futuro gli operatori turistici potranno certificare l'esportazione di beni e ottenere in tal modo l'esenzione dall'imposta direttamente nei negozi. L'ordinanza adempie due atti parlamentari (mozioni Briner 09.3986 e Flückiger-Bäni 09.4060), che chiedevano di semplificare, dal punto di vista amministrativo, la prova dell'esportazione per le autorità esecutive, i commercianti al dettaglio nonché per i turisti e i viaggiatori interessati.

Con l'entrata in vigore della nuova ordinanza viene abrogata l'ordinanza del DFF dell'11 dicembre 2009 concernente l'esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico turistico.


Indirizzo cui rivolgere domande

Lara Merlin Binggeli, Amministrazione federale delle contribuzioni, tel. 031 325 76 97
Andreas Matti, Amministrazione federale delle dogane, tel. 031 322 66 81



Pubblicato da

Dipartimento federale delle finanze
https://www.efd.admin.ch/efd/it/home.html

https://www.efd.admin.ch/content/efd/it/home/il-dff/nsb-news_list.msg-id-38254.html