Primo rapporto sulle misure cantonali in materia di attuazione dell’imposizione minima dell’OCSE

Berna, 08.08.2023 - Il Dipartimento federale delle finanze ha pubblicato il primo rapporto concernente gli effetti attesi dall’attuazione dell’imposizione minima dell’OCSE sui singoli Cantoni e le misure previste dai Cantoni. Il rapporto si basa su un’inchiesta tra i Cantoni del 31 maggio 2023.

Con il postulato 22.3893 la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati ha chiesto al Consiglio federale di riferire con regolarità in merito agli effetti dell'attuazione dell'imposizione minima dell'OCSE/G20 sui singoli Cantoni e di fornire una panoramica sulle misure pianificate o attuate nei Cantoni. Al riguardo l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha condotto un'inchiesta presso i Cantoni.

Il rapporto evidenzia come tutti i Cantoni siano impegnati ad attuare l'imposizione minima dell'OCSE e a vagliare possibili nuove misure per rafforzare la qualità della piazza economica. Tra queste, si trovano in discussione sia modifiche di diritto fiscale sia incentivi non fiscali. Questi ultimi possono prevedere strumenti simili a sovvenzioni, ad esempio sotto forma di crediti d'imposta rimborsabili qualificati («Qualified Refundable Tax Credits», QRTC, si veda il glossario), conformemente alle prescrizioni dell'OCSE, per investimenti nel settore ricerca e sviluppo, nelle misure di conciliazione tra lavoro e famiglia e nelle tecnologie sostenibili. A fronte di un contesto internazionale dinamico, la maggior parte dei Cantoni è appena in grado di delineare possibili linee d'azione.

Alcuni Cantoni (AI, BE, GL, JU, OW, VS, ZH) non stanno attualmente pianificando né modifiche dell'imposizione delle imprese né altre misure fiscali o non fiscali. Per altri Cantoni (BS, SH, SO) al momento della data di riferimento dell'inchiesta non avevano ancora deciso quali misure adottare.

Gli altri Cantoni hanno già fatto le loro considerazioni in merito all'adeguamento dell'imposizione delle imprese e/o all'impiego delle risorse derivanti dall'imposta integrativa. Molti Cantoni si trovano tuttavia ancora a uno stadio iniziale e le loro considerazioni sono ancora vaghe. Fanno eccezione i Cantoni AG, AR, BL, GE, LU e NE, che hanno già adottato una legge o elaborato un avamprogetto.

Entrate derivanti dall'imposta integrativa

L'inchiesta chiedeva anche una stima delle entrate derivanti dall'imposta integrativa (si veda il glossario). La metà dei Cantoni, tra cui quelli che verosimilmente contribuiscono in misura importante al gettito dell'imposta integrativa, non ha effettuato una propria stima. Se si sommano le stime degli altri 13 Cantoni, le entrate derivanti dall'imposta integrativa (compresa la quota della Confederazione) arrivano a poco più di 500 milioni di franchi. Una proiezione a livello nazionale non è possibile in considerazione delle situazioni di partenza molto diverse tra i vari Cantoni.

Resoconto richiesto dal postulato

Il primo rapporto in adempimento del postulato 22.3893 funge da base per le consultazioni delle Commissioni dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati sull'ordinanza temporanea concernente l'imposizione minima. Allo stato attuale è previsto che l'ordinanza entri in vigore il 1° gennaio 2024. Altri resoconti verranno forniti nel quadro del messaggio concernente la legislazione d'esecuzione, che sostituirà l'ordinanza, e nei rapporti sull'esecuzione e sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni.

Glossario

Imposta integrativa: è riscossa laddove non viene raggiunta l'imposizione minima del 15 % prescritta dall'OCSE. È un'imposta federale e, al pari dell'imposta federale diretta, è attuata dai Cantoni. Le entrate derivanti dall'imposta integrativa spettano per il 75 % a quei Cantoni che finora tassavano le grandi imprese a un'aliquota più bassa. Questi Cantoni possono così impiegare tali entrate per compensare in modo mirato la perdita di attrattiva causata dall'aumento del carico fiscale. Una parte delle entrate confluisce nella perequazione finanziaria, producendo effetti benefici anche per gli altri Cantoni. I Cantoni decidono sovranamente come impiegare le entrate, ma devono tenere adeguatamente conto dei Comuni. Alla Confederazione spetta il 25 % delle entrate.

QRTC: sovvenzioni computabili nelle imposte. Affinché siano considerati redditi secondo le prescrizioni modello («Model Rules») dell'OCSE e non comportino una riduzione delle imposte determinanti (tra cui imposta sull'utile, sul capitale e sugli utili da sostanza immobiliare), i crediti d'imposta rimborsabili qualificati devono essere versati in contanti al più tardi entro quattro anni, a condizione che in questo lasso di tempo non siano stati computati nelle imposte. Un QRTC è pertanto versato anche in caso di perdita.


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Adrian Grob, specialista Comunicazione
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
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