Pubblicato il 23 aprile 2026
Too Big To Fail
Al fine di ridurre i rischi per lo Stato, i contribuenti e l’economia, le banche di rilevanza sistemica («too big to fail») devono proteggersi meglio dai rischi. A questo scopo il 6 giugno 2025 il Consiglio federale ha definito i parametri di riferimento per le pertinenti modifiche di legge e di ordinanza. Il 22 aprile 2026 ha approvato il messaggio relativo alla revisione della legge sulle banche e ha modificato l'ordinanza sui fondi propri.
Comunicato stampa del 22 aprile 2026
Regolamentazione «too big to fail»: il Consiglio federale adotta messaggio e ordinanza sui fondi propri
In futuro, le banche di rilevanza sistemica in Svizzera saranno tenute a coprire interamente le loro partecipazioni in filiali estere con fondi propri di base di qualità primaria. Si tratta di una misura mirata fondamentale per rafforzare la stabilità finanziaria. A partire dall’estate 2026 il Parlamento potrà deliberare sul disegno di legge.
Conferenza stampa del 22 aprile 2026
Domande e risposte
Il Consiglio federale propone al Parlamento, mediante una modifica della legge sulle banche, di rafforzare in modo mirato la capitalizzazione e quindi la resilienza finanziaria della casa madre con sede in Svizzera delle banche di rilevanza sistemica. In particolare, le partecipazioni in filiali estere dovranno essere coperte interamente con fondi propri di base di qualità primaria (capitale CET1). Inoltre, il Consiglio federale ha adottato, a livello di ordinanza, alcuni inasprimenti riguardanti la qualità e il mantenimento del valore del capitale CET1, in particolare per quanto concerne il trattamento prudenziale dei software e la valutazione prudente delle posizioni di cui è difficile valutare il valore equo (posizioni al «fair value»).
In futuro le perdite di valore sulle partecipazioni in filiali estere non si ripercuoteranno più negativamente sulla dotazione di capitale prudenziale della casa madre con sede in Svizzera delle banche di rilevanza sistemica. Parallelamente, in una fase di stabilizzazione in cui le banche di rilevanza sistemica possono ancora operare in autonomia, queste dovranno poter alienare le proprie filiali estere senza conseguenze negative sulla dotazione di capitale della casa madre con sede in Svizzera. A tal fine, il Consiglio federale propone che le banche di rilevanza sistemica siano tenute a coprire interamente con capitale CET1 il valore contabile delle loro partecipazioni in filiali estere. Questa misura deve essere sancita dal Parlamento a livello di legge.
Il capitale CET 1 computabile viene rafforzato in modo mirato sotto il profilo qualitativo, in particolare per le banche di rilevanza sistemica. Da un lato, viene inasprito il trattamento prudenziale del software attivato a bilancio e, dall’altro, delle posizioni al «fair value», ossia quelle senza prezzi di mercato effettivi o parametri di valutazione osservabili.
Alla luce dei risultati della consultazione e della consultazione con la Commissione dell’economia e dei tributi, la nuova disciplina del trattamento prudenziale dei software è stata limitata alle banche di rilevanza sistemica e resa meno restrittiva. In particolare, è stata introdotta una durata massima di ammortamento prudenziale di tre anni analoga alla regolamentazione dell’Unione europea. Inoltre, il Consiglio federale rinuncia temporaneamente alla misura posta in consultazione relativa alle attività fiscali differite, come pure a quelle volte a rafforzare la funzione di copertura dei rischi degli strumenti «additional tier 1» (strumenti AT1) nella fase «going concern», ossia prima di una situazione 2 di rischio di insolvenza. Per quanto riguarda gli strumenti AT1, si attende l’evoluzione a livello internazionale, mentre per le attività fiscali differite si attende l’esito del dibattito parlamentare sulla legge sulle banche. Il Consiglio federale si riserva di rivalutare queste misure in funzione degli sviluppi futuri.
Se una banca di rilevanza sistemica si trova in difficoltà, deve presentare un livello di capitalizzazione sufficiente da potersi stabilizzare autonomamente attraverso misure adeguate, ad esempio vendendo filiali estere nell’ambito di una ristrutturazione. Nel caso di Credit Suisse, ciò non è stato possibile proprio a causa della copertura soltanto parziale delle partecipazioni estere con capitale proprio. Una copertura integrale consentirebbe invece di attuare le misure di stabilizzazione necessarie senza conseguenze negative sulla situazione patrimoniale della casa madre. In generale, la perdita di valore sulle partecipazioni della casa madre si traduce in una riduzione del capitale CET1 di pari entità. Con l’attuale regolamentazione, nel caso di UBS le partecipazioni estere sono coperte da capitale CET1 per circa il 45 per cento. Una perdita di valore su partecipazioni estere, ad esempio di 10 miliardi di dollari americani, comporta quindi una carenza prudenziale di capitale CET1 all’interno della casa madre di UBS pari a 5,5 miliardi di dollari. Questo importo viene a mancare per la copertura delle esigenze in materia di fondi propri destinata all’attività operativa della casa madre. Solo con una deduzione integrale del valore contabile della partecipazione dal capitale CET1 si evita una carenza prudenziale di fondi propri all’interno della casa madre, dovuta a una perdita di valore delle partecipazioni. La copertura integrale con fondi propri è quindi importante anche in caso di perdite di valore parziali su partecipazioni estere, per evitare effetti di rafforzamento della crisi. La misura proposta rafforza la stabilità del sistema finanziario svizzero e protegge i contribuenti, l’economia, gli investitori e la clientela da possibili rischi.
No. La proposta del Consiglio federale non riguarda la valutazione delle partecipazioni estere, bensì il loro finanziamento. Non implica quindi che tali partecipazioni siano prive di valore. Esse possono tuttavia subire perdite di valore, che non devono incidere sulle quote di capitale della casa madre. Attualmente, ciò avviene già a partire dal primo dollaro americano di perdita. Per questo motivo, il Consiglio federale richiede che la casa madre finanzi integralmente tali partecipazioni con capitale CET1. In assenza di una copertura integrale con fondi propri, la casa madre può finanziare in parte queste partecipazioni con capitale di terzi («double leverage»).
No, il Consiglio federale non parte dall’ipotesi di una perdita totale di valore di tutte le partecipazioni estere. Tuttavia, senza una copertura integrale, ogni perdita di valore riduce le quote di capitale della casa madre (cfr. fig. 7 del messaggio). L’attuale regolamentazione, secondo cui le partecipazioni estere devono essere coperte con capitale CET1 nella misura del 45 per cento, non offre quindi una protezione contro perdite di valore fino al 45 per cento.
La quota determinante dei fondi propri di base di qualità primaria (quota CET1) di UBS si situa attualmente a un livello simile a quello di ciascuno dei suoi concorrenti internazionali (v. grafico). Secondo un calcolo pro forma riferito a fine 2025, la quota CET1 del gruppo UBS si attesterebbe al 15,5 per cento dopo l’attuazione di tutte le misure previste a livello di legge e di ordinanza. La quota CET1 risulta quindi in aumento rispetto a oggi, ma rimane comunque in linea con i livelli attuali degli istituti omologhi su scala internazionale. Il livello effettivo della quota CET1 a livello di gruppo dipenderà tuttavia dagli sviluppi futuri e dalle decisioni strategiche della banca, riguardanti per esempio i cuscinetti e i limiti stabiliti dalla direzione, così come dalle dimensioni e dalla struttura di UBS, dal modello aziendale, dalla futura estensione dell’attività estera, dal fabbisogno di capitale delle filiali estere e da eventuali rimpatri di capitale (cfr. messaggio, n. 6.1.2).

Quote CET1 nel confronto internazionale — © Fonte: SFI; Rapporto sulla trasparenza delle banche al 4° trimestre 2025. Le misure proposte rientrano nel quadro delle regolamentazioni internazionali e tengono conto soprattutto delle peculiarità della Svizzera in quanto piazza finanziaria importante, dotata di una banca di rilevanza sistemica a livello globale e di un mercato interno relativamente piccolo. Le misure rafforzano la capacità di resistenza delle banche svizzere e, di conseguenza, anche la reputazione internazionale della piazza finanziaria svizzera. Un grado di resilienza finanziaria elevato costituisce un vantaggio concorrenziale significativo per conquistare o preservare la fiducia dei propri clienti. Nei confronti internazionali si osserva che una solida dotazione di capitale è compatibile con un’attività commerciale di successo e un’elevata valutazione di mercato (cfr. Rapporto sulla stabilità finanziaria 2025 della BNS, p. 26, disponibile in francese, tedesco e inglese).
Con la sua misura, il Consiglio federale prende precauzioni per il futuro e non valuta quindi né il modello aziendale né la direzione delle banche di rilevanza sistemica interessate. Le 4 misure proposte in materia di fondi propri colmano lacune specifiche esistenti nell’attuale regolamentazione, emerse anche durante la crisi di Credit Suisse.
Esigenze più elevate in materia di fondi propri da soddisfare all’estero e interconnessioni finanziarie all’interno del gruppo possono condurre a un fabbisogno di capitale tale da superare le esigenze applicabili al gruppo in un’ottica consolidata. Le esigenze in materia di fondi propri per le unità svizzere di rilevanza sistemica all’interno del gruppo sono, in linea di principio, equivalenti a quelle previste per il gruppo consolidato. Il fatto che il fabbisogno di capitale possa superare l’esigenza del gruppo consolidato non è quindi dovuto a esigenze eccessivamente elevate imposte alla casa madre. Le ragioni sono piuttosto da ricercarsi nella struttura del gruppo, nelle relative interconnessioni finanziarie (ad es. in termini di crediti) all’interno del gruppo, che non sono determinanti in un’ottica consolidata, come pure eventualmente nelle esigenze più elevate in materia di fondi propri previste all’estero. La regolamentazione svizzera definisce solo le esigenze applicabili alle unità svizzere. Quelle applicabili alle filiali estere sono invece determinate dalle autorità di regolamentazione estere. Se queste risultano più elevate rispetto a quelle da soddisfare in Svizzera, ne deriva un fabbisogno supplementare di capitale. L’entità delle interconnessioni finanziarie all’interno del gruppo è gestita da UBS attraverso il proprio modello contabile. La misura proposta dal Consiglio federale garantisce che le esigenze più elevate da soddisfare all’estero e il fabbisogno supplementare di capitale per coprire i rischi derivanti dalle interconnessioni finanziarie all’interno del gruppo non vengano compensati da una minore dotazione di capitale della casa madre svizzera.
L’aumento dell’esigenza di capitale CET1 nella casa madre di UBS dipende dall’ammontare delle partecipazioni estere. Sulla base dei dati di fine 2025, la copertura integrale di tali partecipazioni con capitale CET1, unitamente alle misure previste a livello di ordinanza, comporta un incremento dell’esigenza di capitale CET1 di circa 20 miliardi di dollari americani. Le misure a livello di ordinanza contribuiscono a questo aumento per circa 2 miliardi di dollari americani (cfr. messaggio, n. 6.1.2).
Questa riduzione è ascrivibile a due fattori. Da un lato, nell’ultimo anno è diminuito il volume di partecipazioni estere detenute dalla casa madre di UBS. Dall’altro, il Consiglio federale ha adeguato le misure a livello di ordinanza.
La mozione 21.3910, attualmente pendente al Consiglio degli Stati, richiede esigenze in materia di fondi propri significativamente più elevate rispetto alla proposta del Consiglio federale. Prevede che le banche di rilevanza sistemica attive a livello globale, ad esempio UBS, abbiano l’obbligo di detenere una quota di fondi propri non ponderata («leverage ratio») di almeno il 15 per cento, così come il rafforzamento della componente progressiva. In caso di approvazione della mozione da parte di entrambe le Camere, l’esigenza in materia di fondi propri non ponderati per UBS aumenterebbe quindi di almeno il 10 per cento dell’esposizione totale. Con la proposta del Consiglio federale, invece, l’esigenza relativa al capitale aumenterebbe di meno dell’1 per cento dell’esposizione totale, poiché interviene in modo mirato per risolvere una criticità esistente.
La carenza di capitale CET1 effettiva è nettamente inferiore all’aumento delle esigenze in materia di fondi propri. Secondo un calcolo pro forma riferito a fine 2025 (cfr. messaggio, n. 6.1.2), UBS dovrebbe costituire circa 9 miliardi di dollari americani di capitale CET1 per soddisfare le esigenze proposte. Questo calcolo tiene conto sia delle ripercussioni delle misure previste dall’ordinanza sui fondi propri, sia dell’obiettivo relativo alla quota CET1 del 12,5 per cento comunicato dalla banca alla casa madre, che prevede un cuscinetto di gestione superiore all’esigenza prudenziale. UBS dispone inoltre di diverse possibilità per ridurre ulteriormente la carenza di capitale CET1 effettiva, ad esempio attraverso lo scioglimento delle riserve di capitale esistenti presso la casa madre (cfr. messaggio, n. 6.1.2).
La carenza di capitale effettiva è inferiore all’aumento delle esigenze poiché sia la casa madre sia il gruppo UBS, a fine 2025, superano ampiamente le esigenze vigenti in materia di fondi propri. Questi cuscinetti di capitale possono essere utilizzati, almeno in parte, per finanziare le esigenze supplementari in materia di fondi propri.
Il Consiglio federale aveva già indicato, al momento dell’indizione della consultazione, che la carenza di capitale effettiva sarebbe risultata sensibilmente inferiore rispetto all’aumento delle esigenze. Tuttavia, all’epoca non ne aveva quantificato con precisione l’entità. Per quanto riguarda la quota di capitale CET1 del gruppo dopo l’attuazione delle misure, era stata stimata una forchetta compresa tra il 15 e il 17 per cento. Il calcolo pro forma ora pubblicato consente di precisare tali indicazioni. Esso si basa su dati di fine 2025 e tiene conto delle modifiche all’ordinanza sui fondi propri decise dal Consiglio federale. Le effettive ripercussioni delle misure al momento della loro entrata in vigore restano comunque incerte, poiché dipenderanno, in particolare, dalle decisioni della direzione.
L’aumento del capitale proprio comporta una riduzione del fabbisogno di capitale di terzi. UBS può quindi risparmiare i costi a titolo di interessi relativi al capitale di terzi, costituito in misura significativa da obbligazioni AT1. I dividendi rientrano nella distribuzione dell’utile e non rappresentano costi in senso contabile. Di conseguenza, con un maggior capitale proprio, i costi contabili complessivi diminuiscono. Al contrario, il costo economico del capitale complessivo sotto forma di capitale di terzi e capitale proprio può aumentare, considerato che gli investitori si aspettano un rendimento maggiore sul capitale proprio che sul capitale di terzi sostituito da capitale proprio. È tuttavia difficile stimare con precisione l’aumento dei costi economici, poiché è compensato almeno in parte dagli effetti di adeguamento. Grazie a una migliore dotazione di fondi propri, i rischi di insolvenza per il capitale di terzi residuo si riducono e i rendimenti del capitale proprio diventano più stabili. Entrambi questi fattori dovrebbero contribuire a ridurre le aspettative di rendimento degli investitori. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha commissionato due perizie esterne sulla questione dei costi, pubblicate insieme ai parametri di riferimento della modifica legislativa prevista. La perizia Zimmermann stima che un aumento del capitale CET1 di 10 miliardi di dollari americani determini un incremento del costo annuale del capitale complessivo di UBS di circa 320 milioni di dollari. La perizia tiene conto dell’effetto di riduzione del rischio derivante da un maggiore capitale proprio e dai conseguenti risparmi sui costi del capitale di terzi e del capitale proprio. La perizia Alvarez & Marsal stima che, con il medesimo aumento del capitale CET1, il costo annuale del capitale complessivo di UBS incrementi di circa 560 milioni di dollari1. Le stime di questa perizia non tengono conto degli effetti di adeguamento summenzionati e si basano sull’ipotesi di rendimenti attesi costanti sia per il capitale proprio sia per il capitale di terzi. Una delle ipotesi di base è che i fornitori di capitale di terzi abbiano già incorporato nei prezzi la maggiore sicurezza derivante da un capitale proprio più elevato, presumendo l’esistenza di una garanzia statale implicita (cfr. messaggio, n. 6.1.3).
1 Entrambe le perizie hanno stimato una carenza di capitale effettiva superiore a 10 miliardi di dollari americani e hanno stimato di conseguenza costi più elevati. L’aumento dei costi è considerato lineare rispetto al fabbisogno di capitale in entrambe le perizie ed è stato pertanto ridimensionato, nel presente contesto, alla carenza di capitale effettiva.
Sì. Tuttavia, la crescita o l’acquisizione di filiali estere dovranno essere finanziate interamente con fondi propri, senza più ricorrere, nemmeno in parte, al capitale di terzi a danno della resilienza della casa madre.
Sì, tale opzione è stata esaminata, ma è stata scartata. Con una valutazione più bassa, il potenziale massimo di perdita sarebbe minore, ma il problema degli effetti prociclici delle perdite di valutazione sui fondi propri prudenziali continuerebbe a persistere (cfr. messaggio, n. 1.2.3). Una valutazione inferiore riduce unicamente il potenziale massimo di perdita sulla partecipazione, senza tuttavia eliminare gli effetti indesiderati derivanti da una copertura soltanto parziale con fondi propri delle partecipazioni. In generale, è difficile definire un metodo di valutazione adeguato sotto il profilo prudenziale a ogni scenario ipotizzabile.
Sì, queste opzioni sono state esaminate, ma sono state scartate. L’importanza dell’«investment banking» nel modello aziendale di una banca è una decisione commerciale e una sua limitazione da parte del legislatore sarebbe difficilmente proporzionata. Sotto il profilo prudenziale non è possibile fare una netta distinzione tra attività di «wealth management» a basso rischio e quelle di «investment banking» esposte a rischi maggiori. Inoltre, nel «wealth management» non è chiaro in che misura, in caso di crisi, un ambito di attività corrispondente mantenga il proprio valore o possa essere venduto senza subire perdite notevoli. Ciò si applica in particolare nelle crisi di fiducia, come nel caso di Credit Suisse, in cui anche i clienti del «wealth management» hanno prelevato i propri patrimoni. Sarebbe praticamente impossibile vendere un settore di attività gestito dal «wealth management» e soggetto a procedimenti legali, come per esempio cause fiscali statunitensi, cause intentate per violazione di sanzioni o casi di sospetto riciclaggio di denaro (cfr. messaggio, n. 1.2.2).
Sì, questa opzione è stata esaminata, ma è stata scartata. Un aumento, ad esempio all’80 per cento, comporterebbe effettivamente una maggiore disponibilità di capitale proprio in caso di crisi rispetto alla situazione attuale per assorbire eventuali perdite sulle partecipazioni in società controllate estere. Tuttavia, le variazioni nelle valutazioni continuerebbero a riflettersi nei fondi propri prudenziali della casa madre. Le perdite di valore delle filiali estere continuerebbero pertanto a gravare sul capitale proprio della casa madre, che di conseguenza non sarebbe più a disposizione per coprire gli altri rischi (rischi di terze parti derivanti da altri attivi). L’effetto di aggravamento della crisi causato dalle fluttuazioni di valore sui fondi propri prudenziali continuerebbe a sussistere, anche se in forma ridotta (cfr. messaggio, n. 1.2.2).
Sì, questa opzione è stata esaminata, ma è stata scartata. L’obiettivo della misura è far sì che le rettifiche di valore delle filiali estere durante il normale andamento delle attività non si ripercuotano sulla dotazione di capitale prudenziale della casa madre. Le perdite di valore sugli attivi (comprese le partecipazioni) riducono sempre il capitale CET1. Pertanto, solo una deduzione di tali voci dal capitale CET1 garantisce una protezione coerente contro queste perdite di valore. Come ha dimostrato la crisi di Credit Suisse, le obbligazioni AT1 non sono in grado di assorbire le perdite durante il normale andamento delle attività e lo sono solo in misura limitata nella fase di stabilizzazione. Esse vengono convertite in capitale CET1 o svalutate solo quando la quota CET1 scende al 7 per cento, al raggiungimento dell’insolvibilità incombente («point of non-viability») o in caso di intervento pubblico. Le obbligazioni soggette a «bail-in» non sono nemmeno disponibili durante il normale andamento delle attività per assorbire le perdite, ma solo nel contesto di un eventuale risanamento. Un riorientamento strategico responsabile nella fase di stabilizzazione di una crisi senza incidenza sulla quota CET1 della casa madre non permetterebbe però la copertura con obbligazioni AT1 e obbligazioni soggette a «bail-in» (cfr. messaggio, capitolo 1.2.1).
Sì. Tuttavia, la proposta è stata ritenuta un’ingerenza sproporzionata nella libertà economica (cfr. messaggio, n. 1.2.5). Si veda anche la perizia giuridica della professoressa Corinne Zellweger-Gutknecht «Rechtliche Kurzanalyse zur Abspaltung des US-Geschäfts für systemrelevante Banken», pubblicata il 23 aprile 2026.
La necessaria costituzione di capitale dovrà avvenire senza l’acquisizione di capitale da parte di terzi, senza una limitazione eccessiva della crescita organica e senza una riduzione sproporzionata dei dividendi. Dal punto di vista delle autorità, in prospettiva odierna è possibile raggiungere questa finalità con un periodo transitorio adeguato. A tal fine, il Consiglio federale prevede un periodo transitorio di sette anni, basandosi sull’assunto che non vi saranno ritardi nel corso delle delibere parlamentari (cfr. messaggio, n. 4.2).
Qualora la copertura delle partecipazioni estere con fondi propri non fosse attuata in misura sufficiente, il Consiglio federale si riserverebbe la facoltà di riesaminare nell’ordinanza la copertura con fondi propri delle attività fiscali differite.
Le misure previste in materia di fondi propri affrontano in modo mirato i punti deboli dell’attuale regolamentazione in materia, emersi durante la crisi di Credit Suisse. Inoltre, le misure proposte dal Consiglio federale si concentrano chiaramente sul rischio estero delle banche di rilevanza sistemica. Il Consiglio federale rinuncia a un aumento generale delle esigenze in materia di capitale per le banche di rilevanza sistemica o a un inasprimento della componente progressiva, limitandosi invece alla deduzione integrale dal capitale delle partecipazioni estere. Un aumento generale delle esigenze in materia di capitale avrebbe interessato tutte le banche di rilevanza sistemica e le attività dell’intero gruppo; la misura si focalizza invece sulle attività e sulla futura crescita nelle filiali estere e rafforza pertanto la resilienza finanziaria della casa madre in Svizzera.
La procedura di consultazione relativa alle altre misure sarà indetta nel 2026. Le misure fanno parte di un pacchetto complessivo, che però può essere attuato a tappe. Soprattutto le misure preventive in materia di fondi propri devono poter produrre i loro effetti il prima possibile, per poter garantire la stabilità della piazza finanziaria.
Nel caso della copertura con fondi propri per le partecipazioni nelle filiali estere, l’incremento dei costi di finanziamento è dovuto all’attività contabilizzata presso tali filiali estere. Le esigenze in materia di fondi propri rimangono invariate. In caso di ripartizione dei costi di finanziamento in base al principio di causalità, come è consuetudine nel settore bancario, il costo dei crediti nelle operazioni creditizie in Svizzera non dovrebbe aumentare (cfr. messaggio, n. 6.4.1). Le misure a livello di ordinanza riguardano attività di difficile valutazione e software attivati in bilancio, non il credito interno.
La FINMA e la BNS sono state coinvolte nei lavori a livello tecnico. La competenza decisionale spettava tuttavia esclusivamente al Consiglio federale. Per quanto riguarda la modifica legislativa, la competenza decisionale spetta ora al Parlamento.
In linea di massima e laddove possibile va rinunciato agli aiuti statali d’emergenza. La regolamentazione «too big to fail» si prefigge di evitarli. In virtù della Costituzione federale e nell’interesse del Paese, al verificarsi di una crisi il Consiglio federale deve comunque poter disporre della facoltà di applicare il diritto di necessità.
Le tendenze internazionali di deregolamentazione sono finora moderate e riguardano altri aspetti. Anche con le recenti proposte di adeguamento, l’attuale regolamentazione statunitense in materia di capitale rimane relativamente severa. In particolare negli Stati Uniti, a differenza della Svizzera, continuano a esistere esigenze relative al capitale basate su «stress test» normativi. Di recente, il Regno Unito ha ridotto leggermente l’indice di riferimento per un’adeguata dotazione di capitale del settore bancario. Tuttavia, per quanto concerne la regolamentazione della casa madre, mantiene un approccio rigoroso e ha confermato una riduzione delle partecipazioni analoga a quella che il Consiglio federale intende ora introdurre.
L’obiettivo della proposta di rafforzare ulteriormente la stabilità finanziaria è stato accolto in sede di consultazione da una chiara maggioranza. Molti pareri sostengono il progetto senza riserve o, addirittura, chiedono ulteriori misure. Altri lo sostengono in linea di principio, ma invitano a valutare l’introduzione di alcuni adeguamenti. In queste due categorie rientra la maggioranza dei partiti. Il Consiglio federale ha esaminato gli adeguamenti proposti e li ha introdotti nel progetto di ordinanza. Per quanto attiene al progetto di legge, invece, non ha proposto alcun allentamento. È convinto di presentare così un pacchetto complessivo equilibrato, che affronta in modo molto mirato i punti deboli della regolamentazione in materia di fondi propri.
Comunicato stampa del 6 giugno 2025
Il Consiglio federale trae insegnamento dalla crisi di Credit Suisse e concretizza le misure per la stabilità delle banche
L’analisi della crisi di Credit Suisse ha evidenziato la necessità di perfezionare il dispositivo «too big to fail» (TBTF) al fine di ridurre i rischi per lo Stato, i contribuenti e l’economia nazionale. Pertanto, nella seduta del 6 giugno 2025, il Consiglio federale ha definito i parametri di riferimento per le pertinenti modifiche a livello di legge e ordinanza, che verranno poste in consultazione in maniera scaglionata a partire da quest’autunno.
Domande e risposte
Schede informative
Parametri di riferimento del Consiglio federale per la modifica della legge sulle banche
Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta
PDF256.71 kB6 giugno 2025
Scheda informativa: copertura per le filiali estere con fondi propri della casa madre (misura 15)
PDF821.25 kB6 giugno 2025
Retribuzioni
Scheda informativa TBTF Parametri di riferimento
PDF104.26 kB6 giugno 2025
Prese di posizione
FINMA - Copertura tramite fondi propri di partecipazioni estere
BNS - La Banca nazionale sostiene le misure per rafforzare la normativa "too big to fail"
Perizie
Perizia di Alvarez & Marsal
Cost-Benefit-Analysis - Analysis of the costs and benefits from proposed changes to the regulatory capital treatment of participations in foreign subsidiaries of Swiss-based SIBs
PDF2.34 MB26 maggio 2025
Perizia del professor Heinz Zimmermann
Kurzgutachten zu Kapitalkosteneffekten einer höheren Eigenkapitalausstattung einer systemrelevanten Bank (UBS)
PDF493.22 kB7 aprile 2025
Conferenza stampa del 6 giugno 2025
Rapporto «too big to fail»
10 aprile 2024
Rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche
In virtù dell’articolo 52 della legge sulle banche e sulla base dei mandati conferiti dal Parlamento, il Consiglio federale ha sottoposto la regolamentazione delle banche di rilevanza sistemica a una valutazione approfondita.