Revisione parziale della legge sull’IVA e delle ordinanze riguardanti l’IVA
In Svizzera, l’imposta sul valore aggiunto è disciplinata dalla legge. Le rispettive basi legali vengono costantemente adeguate ai mutamenti politici, economici e sociali, nonché ai cambiamenti tecnologici dovuti alla digitalizzazione.
L'essenziale in breve
Ad agosto 2024, il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore al 1° gennaio 2025 la revisione parziale della legge sull’IVA (LIVA) approvata dal Parlamento nel mese di giugno del 2023. Nella stessa data entrerà in vigore anche l’ordinanza sull’IVA (OIVA) parzialmente riveduta. Sarà invece introdotto soltanto il 1° gennaio 2027 l’obbligo di utilizzare il portale per i metodi delle aliquote saldo e delle aliquote forfetarie, per l’imposizione di gruppo e per l’annuncio di fine dell’assoggettamento. L’OIVA parzialmente riveduta reca le disposizioni di esecuzione relative alla modifica della LIVA nonché una serie di adeguamenti apportati indipendentemente da tale modifica, in particolare per quanto riguarda il metodo delle aliquote saldo e quello delle aliquote forfetarie come pure l’obbligo di utilizzare il portale elettronico.
Il 1° gennaio 2025 entrerà in vigore anche la modifica dell’ordinanza dell’AFC concernente i valori delle aliquote saldo per settore e attività. Le aliquote saldo vengono controllate a cadenza settennale e dall’ultima verifica è emersa la necessità di adeguarle nel 15 per cento dei settori e delle attività.
La prassi relativa alle modifiche della LIVA e dell’OIVA viene aggiornata costantemente.
Oggetto della modifica di legge
Nel quadro di diversi interventi, il Parlamento aveva chiesto varie riforme, ad esempio considerare le piattaforme elettroniche di vendita per corrispondenza come fornitori di prestazioni e quindi assoggettarle all’imposta sul valore aggiunto. Quale novità, le piattaforme di vendita per corrispondenza devono dichiarare e conteggiare tutte le forniture di beni eseguite mediante la loro piattaforma. Le agenzie di viaggio estere vanno escluse dall’imposta per i viaggi organizzati sul territorio svizzero. Ai prodotti destinati all’igiene mestruale deve essere applicata l’aliquota ridotta. I sussidi versati dalle collettività pubbliche non devono essere assoggettati all’IVA se sono orientati all’adempimento di compiti legali fondamentali. Occorre introdurre nuove esclusioni dall’imposta per la partecipazione attiva a manifestazioni culturali e per la prestazione di cure coordinate connesse a cure mediche.
Da un rilevamento del fabbisogno dei contribuenti è emerso che in futuro le PMI devono poter aderire volontariamente al rendiconto annuale dell’IVA. Inoltre, all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) va concessa la facoltà di esentare le imprese estere dall’obbligo di designare un rappresentante fiscale in Svizzera se l’adempimento degli obblighi procedurali è garantito in altro modo.
Per contrastare più efficacemente i cosiddetti fallimenti seriali, si introduce la possibilità per l’AFC di esigere che i membri di organi incaricati della gestione degli affari prestino garanzie per le imposte, gli interessi e le spese dovute dalla loro impresa, se diverse imprese che hanno gestito precedentemente hanno dichiarato fallimento su un breve arco di tempo.
Sempre per prevenire abusi deve essere introdotto un assoggettamento generale all’imposta sull’acquisto del trasferimento di diritti di emissione, certificati e attestati di riduzione delle emissioni, garanzie di origine dell’elettricità nonché di diritti, attestati e certificati analoghi.
Da giugno a ottobre del 2020, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha condotto una procedura di consultazione sulla revisione parziale della LIVA. Si sono pronunciati 24 Cantoni, cinque partiti e 63 organizzazioni. La maggior parte delle misure proposte è stata accolta pienamente o in prevalenza.
L’IVA si adegua alla digitalizzazione e all’internazionalizzazione
Uno degli elementi principali della revisione parziale della LIVA è l’introduzione dell’imposizione delle piattaforme. Dall’ultima revisione della LIVA (entrata in vigore nel 2019), le imprese di vendita per corrispondenza che forniscono beni in Svizzera sono assoggettate all’imposta se realizzano in Svizzera una cifra d’affari annua di almeno 100 000 franchi tramite «piccoli invii» (ammontare dell’imposta sull’importazione inferiore a 5 franchi). Si è rilevato che gli effetti di questa misura sono però limitati. Questo è in parte dovuto al fatto che molte piccole imprese di vendita per corrispondenza non raggiungono il limite della cifra d’affari determinante. Quale novità, le piattaforme di vendita per corrispondenza devono dichiarare e conteggiare tutte le forniture di beni eseguite mediante la loro piattaforma. Per garantire l’applicazione delle nuove norme, l’AFC può ordinare misure amministrative nei confronti delle piattaforme o delle imprese di vendita per corrispondenza che omettono di farsi iscrivere nel registro dei contribuenti o che non adempiono i loro obblighi di dichiarazione e pagamento. Essa può ordinare un divieto di importazione per i beni dell’impresa in questione e, come ultima ratio, la distruzione di tali beni. Inoltre può pubblicare, a tutela dei clienti, il nome delle imprese nei confronti delle quali sono state ordinate tali misure.
È altresì prevista l’introduzione dell’obbligo di informazione per tutte le piattaforme online. In futuro, l’AFC potrà chiedere a queste ultime di essere informata su chi offre prestazioni attraverso la piattaforma secondo modalità che potrebbero far scattare l’assoggettamento all’IVA. Si tratta principalmente di prestazioni di servizi nel settore dei trasporti (taxi, corrieri) e alberghiero (affitto di alloggi), per le quali le piattaforme non sono considerate fornitori di prestazioni.
L’IVA viene semplificata
Oggi l’IVA può essere conteggiata trimestralmente, semestralmente o mensilmente. In futuro le PMI avranno inoltre la possibilità di passare volontariamente al rendiconto annuale e quindi di rendere la procedura di conteggio più efficace. Il rendiconto annuale è legato all’obbligo del pagamento di acconti. Gli acconti sono stabiliti dall’AFC, di regola in base al credito fiscale dell’ultimo periodo fiscale.
Se una collettività pubblica designa espressamente, all’intenzione del beneficiario, come sussidio o altro contributo di diritto pubblico i mezzi finanziari da essa versati, tali mezzi sono considerati sussidi o altri contributi di diritto pubblico.
L’AFC può rinunciare a richiedere alle imprese estere la designazione di un rappresentante fiscale in Svizzera se l’adempimento degli obblighi procedurali è garantito in altro modo.
L’IVA è in parte ridotta o addirittura abrogata
Ai prodotti destinati all’igiene mestruale è ora applicata l’aliquota ridotta.
Saranno escluse dall’IVA:
- le prestazioni di viaggio rivendute da agenzie di viaggio svizzere ed estere e le prestazioni di servizi connesse di tali agenzie (le agenzie di viaggio estere non sono dunque assoggettate all’imposta in Svizzera se organizzano viaggi sul territorio svizzero);
- la partecipazione attiva a manifestazioni culturali;
- le prestazioni di coordinamento delle cure inerenti a trattamenti medici;
- la messa a disposizione dell’infrastruttura a medici curanti in ambulatori e cliniche diurne;
- le prestazioni di assistenza e cura a domicilio eseguite dall’organizzazione Spitex privata;
- la messa a disposizione di personale da parte di tutte le organizzazioni senza scopo lucrativo;
- l’offerta di gruppi d’investimento e fondazioni d’investimento secondo la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e la gestione di gruppi d’investimento.
La lotta contro le frodi è resa più efficace
Per contrastare i fallimenti seriali, la LIVA parzialmente riveduta autorizza ora l’AFC a esigere che i membri degli organi incaricati della gestione degli affari di persone giuridiche prestino garanzie se precedentemente appartenevano all’organo incaricato della gestione degli affari di almeno altre due persone giuridiche delle quali è stato dichiarato il fallimento in un breve arco di tempo.
Il trasferimento di diritti di emissione è suscettibile di frodi in ambito di IVA. Per questa ragione, il trasferimento di diritti di emissione, certificati e attestati di riduzione delle emissioni, garanzie di origine dell’elettricità nonché di diritti, attestati e certificati analoghi soggiacciono ora all’imposta sull’acquisto, anche quando l’acquisto è eseguito da un’impresa con sede sul territorio svizzero.
Indice
Comunicati stampa sul tema
Avviso di pubblicazione
Rapporto in risposta al postulato 23.3132 Noser del 14 marzo 2023 "Nuova regolamentazione dell'imposta sul valore aggiunto nel settore sanitario. Semplificazione, neutralità concorrenziale e sgravio a favore dei consumatori."
Proroga temporanea dell’aliquota speciale IVA per il settore alberghiero: indetta la procedura di consultazione
La validità dell’aliquota speciale IVA dell’3,8 per cento per il settore alberghiero e paralberghiero dovrà essere prorogata di altri otto anni. Nella seduta del 13 agosto 2025 il Consiglio federale ha indetto la procedura di consultazione, attuando una mozione trasmessa dal Parlamento.
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Schweiz - 3003 Berna