Attuazione dell’imposizione minima dell’OCSE in Svizzera
La Svizzera ha introdotto l’imposizione minima dell’OCSE il 1° gennaio 2024. Quali saranno le ripercussioni dell’ulteriore attuazione dell’imposizione minima sulla Costituzione, sul sistema fiscale, sul bilancio della Confederazione e sulle imprese interessate?
L’essenziale in breve
In Svizzera l’imposizione minima dell’OCSE passa attraverso un’ordinanza. Popolo e Cantoni hanno approvato la necessaria modifica della Costituzione il 18 giugno 2023 in occasione di una votazione popolare. Durante la seduta del 22 dicembre 2023 il Consiglio federale ha deciso di attuare l’imposizione minima introducendo l’imposta integrativa in Svizzera al 1° gennaio 2024. Il 4 settembre 2024 il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore l’imposta integrativa internazionale IIR a partire dal 1° gennaio 2025. In questo modo impedisce che la base imponibile defluisca verso l’estero e, allo stesso tempo, crea condizioni quadro stabili. Entro sei anni il Consiglio federale dovrà inoltre presentare al Parlamento una legge federale che sostituisca l’ordinanza.
Situazione di partenza
L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e il gruppo dei 20 Paesi industrializzati ed emergenti più importanti (G20) ritengono che la vigente imposizione dei grandi gruppi di imprese attivi a livello internazionale non sia più adeguata ai tempi.
Nel mese di ottobre del 2021 oltre 140 Stati, tra cui la Svizzera, hanno aderito al progetto di riforma che prevede di tassare con un’aliquota minima del 15 per cento l’utile dei grandi gruppi di imprese attivi a livello internazionale che conseguono una cifra d’affari annuale superiore a 750 milioni di euro.
La maggior parte degli Stati dell’UE e altri importanti Paesi industrializzati hanno attuato già nel 2024 alcuni elementi dell’imposizione minima.
Modifica costituzionale
Il 18 giugno 2023 l’elettorato svizzero ha accolto, con il 78,5 per cento, una modifica costituzionale che creerà la base giuridica per l’attuazione dell’imposizione minima in Svizzera. L’obiettivo del legislatore consisteva, tra l’altro, nel consentire che le entrate derivanti da un’imposizione maggiore rimanessero in Svizzera e non confluissero verso l’estero.
La Costituzione enuncerà in una disposizione transitoria i principi secondo cui il Consiglio federale dovrà attuare l’imposizione minima. Il Consiglio federale ha emanato un’ordinanza in proposito. Questa rimarrà in vigore finché non sarà sostituita da una legge federale, che il Consiglio federale dovrà presentare al Parlamento al più tardi entro sei anni.
Chi sarà interessato dalla riforma?
Saranno interessati dalla nuova imposizione minima soltanto i grandi gruppi di imprese attivi a livello internazionale che realizzano una cifra d’affari annua di almeno 750 milioni di euro. In Svizzera rientrano in questa categoria poche centinaia di gruppi di imprese nazionali e poche migliaia di gruppi di imprese esteri. Grosso modo il 99 per cento delle imprese in Svizzera non sarà direttamente toccato dalla riforma e continuerà a essere tassato come prima.
In tutti i Cantoni può verificarsi un’imposizione inferiore al 15 per cento, ma ciò è soprattutto il caso dei Cantoni con un onere fiscale basso dove sono insediate molte imprese grandi e redditizie.
L’imposta integrativa nell’ordinanza
Se l’imposizione minima non è raggiunta, la differenza viene prelevata mediante un’imposta integrativa. L’imposta integrativa è un’imposta federale. Al pari dell’imposta federale diretta, la tassazione spetta ai Cantoni.
In primo luogo, dal 1° gennaio 2024 l’imposta integrativa nazionale (QDMTT) garantisce in Svizzera l’imposizione minima di gruppi di imprese o unità operative interessati. In secondo luogo, l’imposta integrativa internazionale (IIR) garantisce l’imposizione minima anche delle unità operative estere di un gruppo di imprese presso la società madre capogruppo (o una holding intermedia), nei casi in cui le unità operative non sono assoggettate all’imposizione minima in altri Stati.
Ripercussioni
Le ripercussioni finanziarie dell’imposizione minima sono incerte. Le entrate derivanti dall’imposta integrativa nazionale sono stimate grosso modo a 1–2,5 miliardi di franchi nella fase iniziale. Le prime entrate sono previste per il 2026. L’incertezza della stima è dovuta in parte alla carenza di dati. Inoltre, la base di calcolo dell’OCSE e del G20 diverge da quella prevista dal diritto svizzero. La stima non riproduce possibili cambiamenti del comportamento delle imprese (ad es. sotto forma di minori investimenti in Svizzera) e delle decisioni di politica fiscale dei Cantoni (ad es. attraverso adeguamenti delle tariffe dell’imposta sull’utile).
In relazione a quest’ultimo aspetto, diversi Cantoni stanno pianificando un aumento dell’imposta cantonale sull’utile oppure l’hanno già deciso. È quindi probabile che per la Confederazione il gettito potenziale della QDMTT risulterà inferiore nel corso del tempo rispetto a quello realizzato nel primo anno.
Il gettito potenziale di un’imposta integrativa internazionale (IIR) è stimato grosso modo a 0,5–1 miliardo di franchi nella fase iniziale. È ipotizzabile che in futuro la maggior parte degli Stati garantirà direttamente l’imposizione minima sul proprio territorio. In tal, caso le entrate derivanti dall’IIR saranno di natura temporanea.
Il progetto dell’OCSE e del G20 comporta una perdita di attrattiva della piazza economica svizzera sotto il profilo fiscale. La reazione delle imprese che ne risulterà eventualmente nel medio e lungo periodo potrà avere ripercussioni negative sulle entrate di quasi tutti i tipi di imposte e sulle entrate derivanti dai contributi sociali. Per questo motivo, una parte dei fondi incassati con l’imposta integrativa dovrà confluire nel finanziamento di misure volte a rafforzare la piazza economica svizzera. La concorrenza fiscale subirà tendenzialmente un pregiudizio a livello nazionale. I Cantoni con un’imposizione elevata diventeranno fiscalmente più interessanti rispetto ai Cantoni con un’imposizione bassa. Aumenteranno anche gli oneri amministrativi per le imprese e le autorità.
Domande e risposte relative all’attuazione dell’imposizione minima dell’OCSE e del G20 in Svizzera
Molti Stati economicamente rilevanti per la Svizzera hanno introdotto l’imposizione minima dal 2024, ad esempio, la maggior parte degli Stati membri dell’UE nonché altri importanti Paesi industrializzati come Gran Bretagna, Canada, Giappone o Corea del Sud. Le indicazioni sono fornite senza garanzia e si riferiscono alla situazione attuale.
Nel frattempo, alcuni Stati membri dell’UE che non avevano introdotto le regole di imposizione minima al 31 dicembre 2023, ad esempio la Grecia, hanno trasposto le direttive UE nel proprio diritto nazionale.
La Gran Bretagna e il Canada hanno attuato la QDMTT e l’IIR a partire dal 2024. Giappone e Corea del Sud hanno introdotto l’IIR rispettivamente il 1° aprile 2024 e il 1° gennaio 2024, rinunciando tuttavia per il momento all’introduzione della QDMTT. L’Australia prevede di introdurre l’IIR e la QDMTT il 1° gennaio 2024 (con effetto retroattivo). Singapore ha elaborato un disegno di legge che prevede l’introduzione dell’IIR e della QDMTT a partire dal 1° gennaio 2025. In altre grandi economie, come gli Stati Uniti o gli Stati BRIC, non si delinea ancora un’attuazione in tal senso.
Per quanto concerne l’UTPR, alcuni Stati limitrofi membri dell’UE hanno confermato che questa imposta era già oggetto della procedura legislativa relativa all’introduzione delle regole di imposizione minima e che entrerà in vigore, senza ulteriori decisioni parlamentari, al 31 dicembre 2024 (stato agosto 2024: nel Principato del Liechtenstein è attesa una decisione parlamentare al riguardo). Ciò vale in generale per tutti gli Stati membri dell’UE che hanno trasposto le direttive UE nel proprio diritto nazionale. Gran Bretagna, Canada e Australia intendono introdurre l’UTPR a partire dal 2025, come anche Corea del Sud e Giappone, ma devono ancora avviare la relativa procedura parlamentare. Singapore rinuncia, per il momento, all’introduzione dell’UTPR. In altri Stati, come gli Emirati Arabi Uniti, il Sudafrica o il Qatar, non è sicuro se l’UTPR sarà introdotta a partire dal 2025. Attualmente, gli Stati Uniti e gli Stati BRIC non prevedono la sua introduzione.
A differenza della QDMTT, nel 2024 l’IIR non era adeguata per impedire un deflusso della base imponibile verso l’estero. Questo perché fino a quando l’UTPR non sarà applicata negli altri Stati, l’IIR comporterà di norma un aumento dell’onere fiscale, senza che il rischio di un tale aumento si delinei all’estero. L’obiettivo del legislatore non era tuttavia il prelievo di imposte da parte dell’estero.
In virtù della rinuncia all’introduzione dell’IIR, nel 2024 la Svizzera ha potuto perlopiù preservare la sua attrattività come Paese sede di holding. Il motivo risiede nel fatto che le filiali di gruppi di imprese svizzeri all’estero continuano a beneficiare di un’imposizione ridotta, se sono situate in Stati che non hanno (ancora) attuato l’imposizione minima. Le stesse considerazioni valgono per le holding intermedie svizzere di gruppi di imprese provenienti da Stati che non applicano l’IIR.
La rinuncia a garantire che l’imposizione minima venga introdotta all’estero ha tuttavia creato un incentivo per i gruppi di imprese svizzeri a trasferire utili e attività verso filiali estere a bassa imposizione. Anche in questo caso vale il principio per cui quanto più rapidamente viene applicata l’imposizione minima a livello internazionale, tanto meno si verificheranno simili cambiamenti del comportamento.
L’introduzione dell’UTPR nel 2025 prevista dalla maggioranza degli Stati membri dell’UE e da pochi altri importanti Paesi industrializzati cambia la situazione di partenza rispetto al 2024, nel senso che, a partire da tale momento, anche l’IIR svizzera appare adeguata e necessaria per impedire un deflusso sostanziale della base imponibile verso l’estero. L’IIR preserva i gruppi di imprese svizzeri e le rispettive holding intermedie situati in Stati che non hanno introdotto l’IIR dall’applicazione di un’UTPR estera.
Per i gruppi di imprese di Paesi che introducono l’IRR, la QDMTT non comporta alcun onere fiscale aggiuntivo, poiché lo Stato della loro sede principale applica l’IIR e questo Stato applicherebbe in ogni caso l’imposizione minima del 15 per cento. Secondo una stima approssimativa, ciò riguarda circa 1000 gruppi di imprese, tra cui, in particolare, le filiali svizzere di gruppi di imprese europei. Per queste imprese la QDMTT crea inoltre maggiore certezza del diritto e riduce l’onere amministrativo. Ciò è dovuto in particolare al cosiddetto «QDMTT Safe Harbour», di cui questi gruppi di imprese possono beneficiare e che dovrebbe preservarli da ulteriori procedure di tassazione all’estero.
Per altri gruppi di imprese interessati dalla riforma, segnatamente svizzeri e statunitensi, la QDMTT si traduce invece in un aumento dell’onere fiscale se i loro utili sono attualmente tassati con un’aliquota d’imposta inferiore al 15 per cento. Se la Svizzera rinunciasse all’introduzione della QDMTT, tali gruppi di imprese sarebbero stati interessati dall’imposizione minima (attraverso l’UTPR) al più presto dal 2025. I dati a disposizione indicano che presumibilmente oltre la metà del gettito potenziale della QDMTT è attribuibile a questi gruppi di imprese.
L’applicazione di un’aliquota d’imposta inferiore al 15 per cento è tuttavia ancora possibile se l’impresa dispone di sostanza. La deduzione sulla sostanza fa sì che le società che generano una cospicua sostanza sotto forma di investimenti materiali e risorse di personale possano continuare a beneficiare di un’aliquota inferiore al 15 per cento su una parte degli utili. Nel primo anno la deduzione sulla sostanza è del 10 per cento per i costi salariali e dell’8 per cento per i valori patrimoniali materiali. Dopo il periodo transitorio, agli utili può essere applicata una deduzione del 5 per cento per i valori materiali e i costi salariali. Le sedi di numerosi gruppi di imprese che dispongono di una sostanza considerevole sono pertanto meno interessate dall’imposizione minima di quelle in cui sono esercitate molte attività che generano una sostanza economica modesta.
L’IIR preserva gli utili di gruppi di imprese svizzeri e le holding intermedie svizzere di gruppi di imprese situati in Stati che non hanno introdotto l’IIR dall’assoggettamento a un’UTPR estera.
Poiché la maggior parte degli utili ancora tassati con un’aliquota d’imposta inferiore al 15 per cento verrebbe comunque assoggettata all’UTPR di altri Stati, l’entrata in vigore dell’IIR in Svizzera non comporta praticamente svantaggi per la piazza economica svizzera. Al contrario, la rinuncia all’introduzione dell’IIR dovrebbe tendenzialmente avere un effetto negativo sulla piazza economica, poiché si rinuncerebbe a entrate che a loro volta potrebbero essere impiegate per rafforzare la piazza economica svizzera. La Confederazione è tenuta a utilizzare le entrate derivanti dall’imposta integrativa, al netto dei maggiori oneri per la perequazione finanziaria nazionale, per misure volte a promuovere la piazza economica. Anche in diversi Cantoni si delinea la possibilità che le entrate supplementari vengano utilizzate, almeno in parte, per garantire l’attrattiva della piazza economica.
Inoltre, l’entrata in vigore dell’IIR in Svizzera preserva i gruppi di imprese svizzeri da ulteriori procedure fiscali e dall’applicazione dell’UTPR all’estero.
Un’entrata in vigore dell’UTPR a partire dal 2025 garantirebbe alla Svizzera un afflusso di entrate che altrimenti verrebbero prelevate da altri Stati, tuttavia il gettito potenziale di questa imposta sarebbe nettamente inferiore a quello dell’IIR. Le entrate delle amministrazioni pubbliche derivanti dall’UTPR sono stimate nell’ordine di qualche centinaia di milioni.
È presumibile che in un primo momento quasi tutti i gruppi di imprese vengano assoggettati all’UTPR. La maggior parti di questi gruppi di imprese non potrà sottrarsi durevolmente all’UTPR, fatta eccezione per quei gruppi con modelli aziendali altamente digitalizzati.
Diversamente dall’entrata in vigore dell’IIR, che consente ai gruppi di imprese svizzeri di evitare l’esecuzione dell’UTPR all’estero, l’entrata in vigore dell’UTPR in Svizzera non comporterebbe alcun vantaggio amministrativo.
Per contro aumenterebbero le incertezze giuridiche. A livello internazionale si continua a discutere sulla conformità dell’UTPR con il diritto internazionale e con gli accordi.
Nel quadro di una ponderazione degli interessi, occorre attribuire molta più importanza alle incertezze e ai rischi giuridici e di politica economica piuttosto che alle potenziali entrate relativamente basse dell’UTPR.
È difficile stimare le ripercussioni finanziarie dell’imposta integrativa sia nel breve sia nel lungo periodo. Questo per i seguenti motivi.
Carenza di dati: ad esempio, non è possibile determinare i gruppi di imprese interessati dalla riforma poiché la statistica disponibile si basa su singole imprese e non sui gruppi.
Basi di calcolo divergenti: le norme stabilite dall’OCSE/G20 per la determinazione dell’utile divergono da quelle applicate in Svizzera. Queste divergenze possono comportare un gettito dell’imposta integrativa maggiore o minore.
Possibili cambiamenti di comportamento: data l’assenza di dati storici empirici, non è possibile prevedere con certezza se gli altri Stati modificheranno il proprio sistema fiscale e di sussidi o se le imprese adegueranno le loro strutture e i loro investimenti. Anche i Cantoni possono determinare autonomamente la tariffa dell’imposta sull’utile. Alcuni Cantoni hanno già sfruttato il loro margine di manovra.
Nel primo anno le entrate derivanti dall’imposta integrativa nazionale sono stimate a 1–2,5 miliardi di franchi. A partire dal piano finanziario 2026, la Confederazione ha iscritto entrate per 1,6 miliardi di franchi, ossia 400 milioni per la Confederazione e 1,2 miliardi per i Cantoni. Queste entrate fiscali possono essere soggette a effetti contrari: con l’imposizione minima dell’OCSE e del G20 la Svizzera perde infatti attrattività fiscale. Ciò potrebbe indurre i grandi gruppi di imprese, ad esempio, a investire meno o a non stabilirsi in Svizzera, con ripercussioni non solo sul gettito dell’imposta sull’utile e dell’imposta integrativa, ma anche sulle entrate di altri tipi di imposte (soprattutto dell’imposta sul reddito) e sulle assicurazioni sociali.
Il gettito potenziale di un’imposta integrativa internazionale (IIR) è stimato grosso modo a 0,5–1 miliardo di franchi nella fase iniziale. È ipotizzabile che la maggior parte degli Stati garantirà direttamente l’imposizione minima sul proprio territorio. In tal, caso le entrate per la Svizzera saranno di natura temporanea.
Infine, alcuni Cantoni hanno già deciso di adeguare la tariffa dell’imposta sull’utile. Ciò comporterà una riduzione delle entrate derivanti dall’imposta integrativa, a fronte di un aumento delle entrate derivanti dalle imposte sull’utile cantonali dovuto all’adeguamento delle tariffe cantonali. Per quanto riguarda i diversi livelli statali, i Cantoni dovrebbero generare complessivamente maggiori entrate, mentre le entrate della Confederazione risulterebbero inferiori rispetto allo scenario senza le decisioni di politica fiscale dei Cantoni.
La disposizione costituzionale prevede che il 75 per cento delle entrate supplementari derivanti dall’imposta integrativa sia destinato ai Cantoni e il 25 per cento alla Confederazione. I Cantoni con un onere fiscale inferiore al 15 per cento e un numero relativamente elevato di gruppi di imprese interessati dall’imposizione minima incasseranno più ricavi dall’imposta integrativa rispetto ad altri Cantoni e sono anche quelli maggiormente colpiti dall’aumento dell’imposizione e dalla perdita di attrattiva fiscale. L’aliquota dell’imposta sull’utile applicata nei Cantoni non è l’unico fattore determinante. L’onere fiscale può essere inferiore al 15 per cento anche nei Cantoni in cui l’aliquota dell’imposta sull’utile è superiore al 15 per cento, ad esempio quando un’impresa può beneficiare di sgravi fiscali per investire nella ricerca e nello sviluppo.
La disposizione costituzionale sancisce che la Confederazione utilizzi le sue entrate supplementari per promuovere l’attrattiva della piazza economica svizzera (al netto delle maggiori uscite per la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri generate dall’imposta integrativa). Anche una maggioranza dei Cantoni prevede misure volte a promuovere la piazza economica, come emerso da un primo sondaggio:
Le entrate supplementari derivanti dall’imposta integrativa verranno considerate nell’attuale sistema della perequazione finanziaria, ovvero si procederà a una ridistribuzione attraverso la perequazione finanziaria, che andrà a beneficio dei Cantoni finanziariamente deboli. In questo modo anche i Cantoni che non realizzano ricavi diretti dall’imposta integrativa potranno conseguire entrate supplementari.
A medio termine, la Confederazione utilizzerà circa un terzo delle sue entrate derivanti dall’imposta integrativa per compensare gli oneri supplementari nella perequazione finanziaria. I fondi rimanenti saranno usati per finanziare le misure volte a rafforzare l’attrattiva della piazza economica svizzera nei seguenti settori: trasformazione digitale dell’amministrazione pubblica, decarbonizzazione delle imprese e finanziamento della crescita nel campo dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione.
L’imposizione minima dell’OCSE/G20 è applicata ai gruppi di imprese che conseguono una cifra d’affari annua superiore a 750 milioni di euro a livello mondiale. Il meccanismo alla sua base si fonda su tre misure:
QDMTT (anche «imposta integrativa nazionale»): con la cosiddetta «Qualified Domestic Minimum Top-up-Tax» (QDMTT) uno Stato assoggetta le società che hanno sede sul suo territorio e a cui è applicato un onere fiscale inferiore al 15 per cento. Interessa i gruppi di imprese nazionali e internazionali. In Svizzera è assicurata sotto forma di imposta integrativa nazionale. Esempio: la QDMTT è applicata agli utili di società svizzere e di società con sede in Svizzera appartenenti a gruppi esteri e comporta, a partire dal 2024, l’imposizione al 15 per cento dei loro utili.
IIR: con la cosiddetta regola di inclusione del reddito («Income Inclusion Rule», IIR) uno Stato assoggetta le società che hanno sede sul suo territorio per le loro filiali all’estero assoggettate a un’imposizione (troppo) bassa. L’IIR interessa, da un lato, i gruppi di imprese nazionali con filiali all’estero tassate a meno del 15 per cento, dall’altro, gruppi di imprese esteri che in Svizzera dispongono di una holding intermedia con filiali estere assoggettate a un’imposizione (troppo) bassa. Esempio: l’IIR è applicata agli utili delle filiali di gruppi di imprese svizzeri o di holding intermedie laddove queste sono assoggettate a un’imposizione inferiore al 15 per cento nello Stato della sede.
UTPR: con la cosiddetta UTPR uno Stato assoggetta le società che hanno sede sul suo territorio per qualsiasi altra società estera del gruppo assoggettata a un’imposizione (troppo) bassa. Esempio: l’UTPR è applicata agli utili delle filiali di un gruppo di imprese estero che ha una filiale in Svizzera.
Ordine di priorità:
uno Stato può, innanzitutto, assicurare sul proprio territorio l’imposizione minima attraverso una QDMTT.
Se tale Stato non si avvale di questa possibilità, lo Stato della società madre capogruppo può applicare l’IIR, in via sussidiaria lo Stato della holding intermedia.
Se nessuno Stato riscuote la QDMTT o l’IIR, gli altri Stati in cui è situata una qualsiasi società del gruppo possono prelevare l’UTPR.
Svizzera e Unione europea firmano un Protocollo che modifica l’Accordo sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali
Il 20 ottobre 2025, a Bruxelles, la Svizzera e l’Unione europea (UE) hanno firmato il Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale. Il Protocollo di modifica adegua l’Accordo allo standard dell’OCSE aggiornato e lo integra con nuove disposizioni sull’assistenza amministrativa in materia di recupero di crediti in materia d’imposta sul valore aggiunto (IVA).