Capitale proprio

Le esigenze in materia di fondi propri definiscono l’ammontare minimo di fondi propri che le banche devono detenere per coprire adeguatamente i rischi di perdita derivanti dalla loro attività commerciale. Le esigenze in materia di fondi propri mirano a garantire che, anche in caso di perdite sostanziali, la banca non diventi insolvente. Rispetto ad altre banche, le banche di rilevanza sistemica (SIB) dal 2012 sono soggette a esigenze più severe, che da allora sono state adeguate a più riprese. Si distinguono due tipi di esigenze in materia di fondi propri:

  • fondi «going concern» volti ad assorbire le perdite nell’ambito dell’attività corrente;

e

  • fondi «gone concern», ovvero fondi supplementari volti ad assorbire le perdite in caso di liquidazione.

Le esigenze in materia di fondi propri presentano due approcci diversi:

  • approccio orientato al rischio, che esprime l’esigenza in percentuale degli attivi ponderati in funzione del rischio («risk weighted assets» [RWA]);

  • approccio orientato all’indice massimo di leva finanziaria («leverage ratio» [LR]), senza ponderazione.

Il problema evidenziato nel caso di Credit Suisse

Anche nei mesi di maggiore difficoltà, gli indici relativi ai fondi propri del gruppo Credit Suisse sono stati costantemente superiori ai requisiti prudenziali. La scarsa dotazione di capitale della casa madre (banca madre) ha tuttavia drasticamente limitato il margine di manovra durante la crisi. Infatti, la banca madre dispone di una licenza bancaria rilasciata dalla FINMA e, oltre alla propria attività bancaria, detiene tutte le partecipazioni rilevanti nelle filiali estere (soprattutto negli Stati Uniti e nel Regno Unito). Anche la banca madre è tenuta ad adempiere le esigenze in materia di fondi propri, ma può beneficiare delle notevoli agevolazioni previste. In particolare, non deve integralmente coprire con fondi propri le partecipazioni nelle filiali estere. Ciò ha avuto conseguenze fatali durante la crisi in questione: la vendita di partecipazioni estere, che durante un periodo di crisi è un’opzione auspicabile e liberatoria, si è di fatto rivelata impossibile perché avrebbe notevolmente indebolito la dotazione di capitale della casa madre. Di conseguenza, è risultato fortemente limitato il margine di manovra della banca per un nuovo orientamento strategico così come per una successiva stabilizzazione e un futuro risanamento nel corso della crisi.

Proposta del Consiglio federale

Nel suo rapporto del 10 aprile 2024 sulla stabilità delle banche, il Consiglio federale propone una serie di misure nell’ambito delle esigenze in materia di fondi propri:

  • aumentare la copertura con fondi propri delle SIB per le partecipazioni estere, e quindi per le banche madri, all’interno di un gruppo finanziario;

  • introdurre per le SIB elementi orientati al futuro nell’ambito dei fondi propri supplementari del pilastro 2 specifici agli istituti (in particolare basati su stress test, per i quali bisognerà verificare la modalità idonea di divulgazione dei risultati);

  • inasprire i requisiti prudenziali relativi alla valutazione prudente e al mantenimento del valore di determinate posizioni di bilancio.

La modifica proposta per le case madri riguarda formalmente tutte le banche di rilevanza sistemica (SIB) in Svizzera, ma esplicherà la sua efficacia solo riguardo alle SIB attive a livello internazionale che presentano strutture complesse e grandi filiali estere, ovvero nel concreto UBS.

Il Consiglio federale sconsiglia un inasprimento generale delle esigenze in materia di fondi propri attraverso un LR più elevato o l’applicazione al LR e alla quota di RWA di una componente progressiva superiore.

Ripercussioni delle misure previste nell’ambito delle esigenze in materia di fondi su UBS

Nel confronto internazionale le esigenze in materia di fondi propri che UBS deve soddisfare sono già molto elevate:

  • oggi la componente progressiva esistente nell’ambito delle esigenze in materia di fondi propri è molto efficace. Di conseguenza, le esigenze in materia di fondi propri previste per la nuova UBS aumenteranno di circa il 10 per cento rispetto allo status quo, se la banca dovesse mantenere le dimensioni attuali. Questo incremento dei fondi propri è considerato talmente impegnativo che, nel 2023, la FINMA ha dovuto concedere a UBS un periodo transitorio fino al 2030 con introduzione graduale;

  • al termine del periodo transitorio, UBS avrà esigenze «going concern» altrettanto elevate e requisiti in materia di capitale in grado di assorbire le perdite («total loss absorbing capacity», TLAC) molto più alti rispetto alle banche estere di pari livello. Concretamente, le esigenze relative alla quota di RWA del capitale in grado di assorbire le perdite ammonteranno per UBS al 27,6 per cento (dal 2030), contro il 24,2 per cento di Deutsche Bank e il 21,5 per cento di Morgan Stanley;

  • in Svizzera, le esigenze relative all’indice di leva finanziaria non ponderato («leverage ratio», LR) sono già più elevate di quelle previste per le banche estere di pari livello. Concretamente, le esigenze del LR relative al capitale in grado di assorbire le perdite ammonteranno per UBS al 9,6 per cento (dal 2030), contro il 7 per cento di Deutsche Bank e il 9,5 per cento di Morgan Stanley;

  • con l’attuazione degli standard di Basilea III finale in Svizzera, che entreranno presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2025, le esigenze in materia di fondi propri verranno inoltre completamente riviste e formulate considerando maggiormente i rischi. Infine, la soppressione di alcune agevolazioni concesse a Credit Suisse («filtri prudenziali») portano a un aumento delle esigenze e quindi dei fondi propri per UBS.

Le misure proposte comportano per UBS un innalzamento significativo delle esigenze in materia di fondi propri:

  • in primo luogo, nell’ambito dei supplementi di fondi propri specifici all’istituto (cosiddetto supplemento del pilastro 2) la FINMA deve considerare anche elementi orientati al futuro e determinare regolarmente tali supplementi sulla base di stress test e dell’attività di vigilanza corrente. La FINMA stabilisce l’ammontare di questi supplementi per UBS;

  • in secondo luogo, devono essere rafforzate in modo mirato le esigenze in materia di fondi propri per la casa madre (banca madre) di UBS. A tal fine, UBS deve coprire le sue partecipazioni estere con più fondi propri. Un innalzamento della copertura con fondi propri per le partecipazioni rafforza la capitalizzazione della casa madre, riduce gli incentivi a creare strutture aziendali complesse e aumenta le possibilità di successo di un risanamento della banca;
    Conformemente alle esigenze attualmente in vigore, la casa madre deve coprire una partecipazione a una filiale estera almeno per il 60 per cento circa con fondi propri. Il Consiglio federale intende aumentare in misura sostanziale questa copertura con fondi propri (100 %) tenendo in considerazione le ulteriori misure. Tale misura da sola comporterà per UBS un sostanziale aumento dei fondi propri;

  • in terzo luogo, devono essere inaspriti i requisiti prudenziali relativi alla valutazione prudente e al valore di determinate posizioni di bilancio. Si tratta della valutazione di attivi che in caso di crisi possono perdere rapidamente valore, ad esempio i software propri della ditta, le attività fiscali differite o i prestiti con una durata residua più lunga. Il fabbisogno di fondi propri supplementari che ne risulterà per UBS dovrà ancora essere esaminato nel dettaglio.

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Ultima modifica 10.04.2024

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