Il Consiglio federale decide un pacchetto per la regolamentazione bancaria

Berna, 01.06.2012 - In occasione della sua seduta odierna il Consiglio federale ha deciso un pacchetto di misure volto a rafforzare la piazza bancaria svizzera. Con la revisione totale dell’ordinanza sui fondi propri, dal 1° gennaio 2013 le banche saranno tenute a rispettare le nuove disposizioni emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basilea III). D’ora in poi le grandi banche, il cui dissesto danneggerebbe notevolmente l’economia svizzera, devono inoltre soddisfare esigenze supplementari in materia di fondi propri e ripartizione dei rischi nonché presentare all’autorità di vigilanza una pianificazione d’emergenza efficace. Il pacchetto prevede altresì due misure immediate, ovvero l’introduzione di un meccanismo per l’attivazione di un ammortizzatore anticiclico nonché una copertura con fondi propri dei crediti ipotecari maggiormente orientata ai rischi.

Con la revisione totale dell'ordinanza sui fondi propri le disposizioni emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basilea III) vengono trasposte nel diritto svizzero. Le banche devono detenere capitale proprio di migliore qualità, fondi propri minimi che ammontano all'8 per cento e un ammortizzatore in materia di fondi propri pari al 2,5 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio, di cui il 7 per cento deve essere costituito con fondi propri di base di qualità primaria (sostanzialmente capitale azionario e riserve). Ciò consente alle banche di garantire una maggiore capacità di sopportare perdite in tempi difficili. Le nuove disposizioni in materia di ripartizione dei rischi sono inoltre finalizzate a ridurre le interconnessioni all'interno del settore bancario e a diminuire la dipendenza tra le banche, in particolare da quelle di rilevanza sistemica.

La revisione totale attua nel contempo le esigenze particolari per le banche di rilevanza sistemica previste dalla modifica della legge sulle banche (too big to fail) decisa il 30 settembre 2011. Le esigenze più elevate in materia di fondi propri sono applicabili parallelamente a quelle di Basilea III. Esse sono composte da una componente di base del 4,5 per cento e da un ammortizzatore in materia di fondi propri pari all'8,5 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio. La banca deve costituire almeno il 10 per cento con fondi propri di base di qualità primaria per entrambe le componenti. Il 3 per cento può anche essere costituito da cosiddetti contingent convertible bonds (CoCos), ovvero da capitale di terzi che in caso di crisi della banca viene convertito in capitale proprio o al quale il creditore vi deve rinunciare senza indennizzo. Le banche di rilevanza sistemica devono inoltre detenere una componente progressiva che dipende dall'ordine di grandezza di bilancio e dalla quota di mercato della banca stessa. Oltre a queste esigenze in materia di fondi propri ponderate in funzione dei rischi, i fondi propri di una banca devono pure soddisfare le esigenze poste all'indice di indebitamento massimo (leverage ratio). Al riguardo, i fondi propri non devono essere inferiori al 4,56 per cento degli impegni complessivi, costituiti dalla somma di bilancio e da determinate posizioni fuori bilancio (stato della dotazione di capitale: fine 2009). L'introduzione delle ulteriori esigenze è prevista gradualmente entro il 2018.

Infine, le banche di rilevanza sistemica devono presentare all'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) una pianificazione d'emergenza che garantisca il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica per l'economia svizzera in caso di rischio d'insolvenza. Le esigenze poste al piano d'emergenza sono disciplinate nella modifica dell'ordinanza sulle banche la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2013 unitamente alla nuova ordinanza sui fondi propri. Le disposizioni delle ordinanze per le banche di rilevanza sistemica richiedono previamente l'approvazione del Parlamento.

Sono altresì parte del pacchetto deciso in data odierna due misure da adottare con effetto immediato alla vigente ordinanza sui fondi propri. La prima misura crea la base per il cosiddetto ammortizzatore anticiclico che impone alle banche di costituire fondi propri supplementari fino al 2,5 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio al fine di rafforzare la resistenza in caso di un aumento eccessivo dei crediti o di impedire una crescita smisurata dei crediti. Se le necessarie condizioni sono adempiute e dopo aver consultato la FINMA, la Banca nazionale svizzera (BNS) presenta richiesta al Consiglio federale per l'attivazione dell'ammortizzatore.

La seconda misura esige che le banche dispongano di una dotazione di fondi propri più elevata relativa ai mutui di immobili d'abitazione nel caso in cui la quota minima di fondi propri del mutuatario (non provenienti dal secondo pilastro) sia insufficiente e non sia in grado di ammortizzare in modo adeguato il suo credito ipotecario. Le banche stabiliscono le esigenze minime per la concessione di crediti ipotecari mediante un'autodisciplina che deve essere riconosciuta dalla FINMA come standard minimo. In data odierna la FINMA ha riconosciuto la relativa autodisciplina delle banche. Al riguardo, la quota minima di fondi propri che non provengono dal secondo pilastro ammonta al 10 per cento del valore ipotecario. Nel contempo il debito ipotecario di immobili d'abitazione deve essere ammortizzato entro 20 anni fino a due terzi del valore ipotecario.


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