Il Consiglio federale modifica l’ordinanza concernente la convenzione di doppia imposizione con gli Stati Uniti

Berna, 16.11.2011 - Nella sua seduta odierna il Consiglio federale ha approvato una modifica dell’ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione (CDI) del 1996. La modifica garantisce il rispetto dei diritti procedurali delle persone interessate domiciliate negli Stati Uniti anche qualora venisse presentata una domanda di assistenza amministrativa sulla base di determinati modelli di comportamento.

Tutte le persone oggetto di una domanda di assistenza amministrativa presentata alla Svizzera da uno Stato estero possono partecipare alla procedura. Se è domiciliata all'estero, la persona interessata viene informata in merito alla domanda di assistenza amministrativa dal detentore delle informazioni (ad es. una banca). Se il detentore delle informazioni non è in grado di raggiungere la persona interessata, questa viene informata dalla competente autorità americana. Questo iter non si applica però alle domande di assistenza amministrativa presentate sulla base di determinati modelli di comportamento, poiché in questo caso le persone interessate sarebbero note agli Stati Uniti prima che possano far valere i loro diritti in Svizzera. In occasione della sua seduta odierna, il Consiglio federale ha pertanto adeguato l'ordinanza affinché queste persone vengano correttamente informate in merito alla domanda di assistenza amministrativa.

L'adeguamento dell'ordinanza disciplina il modo di procedere per domande anonime nel caso in cui la banca non riuscisse - su domanda dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) - a identificare le persone interessate e a informarle della domanda di assistenza amministrativa americana. La relativa notificazione avviene mediante pubblicazione nel Foglio federale, ove è indicato anche l'obbligo di designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni. Sarà compito dell'AFC segnalare nei media americani la pubblicazione nel Foglio federale.


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