Il Consiglio federale approva le modifiche dell'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto

Berna, 18.06.2010 - In data odierna il Consiglio federale ha precisato l'ordinanza sull'IVA (OIVA) apportando due modifiche. In tal modo chiarisce che l'elenco di attività imprenditoriali nell'OIVA non è esaustivo e che in linea di massima le collettività pubbliche possono svolgere, come finora, un numero illimitato di attività imprenditoriali. Inoltre, nell'OIVA viene adeguata la definizione di "medicinali" alla legislazione sugli agenti terapeutici. Per i contribuenti assoggettati all'IVA le modifiche approvate contribuiscono al miglioramento della certezza del diritto.

Le prestazioni imprenditoriali fornite dalle collettività pubbliche sono soggette all'imposta sul valore (IVA) aggiunto, al fine di evitare distorsioni della concorrenza con privati. Con la precisazione dell'OIVA viene stabilito chiaramente che una collettività pubblica è tenuta ad assoggettare a imposta tutte le prestazioni imprenditoriali. L'elenco delle prestazioni imprenditoriali delle collettività pubbliche contenuto nell'OIVA non è esaustivo, ma disciplina i casi limite il cui carattere imprenditoriale non è evidente. Anche se il diritto vigente non sarà adeguato, nel limite del possibile verranno evitati malintesi.

Contemporaneamente è stata armonizzata in ampia misura la definizione di "medicinali", ancorata nell'OIVA, con la legislazione in materia di agenti terapeutici, cosicché praticamente tutti i prodotti sottoposti a tale legislazione saranno soggetti all'aliquota ridotta. L'imposizione dei medicinali all'importazione è ora disciplinata espressamente.

Entrambe le modifiche contribuiscono in primo luogo al chiarimento e al miglioramento della certezza del diritto. Le modifiche entrano retroattivamente in vigore al 1° gennaio 2010 e non comportano ripercussioni finanziarie.


Indirizzo cui rivolgere domande

Claude Grosjean, Stato maggiore Legislazione IVA, Amministrazione federale delle contribuzioni, tel. 031 323 71 27.



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