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DossierPubblicato il 14 febbraio 2024

Scambio di informazioni fiscali

Le autorità fiscali si scambiano informazioni al fine di aumentare la trasparenza e impedire l’evasione fiscale transfrontaliera. La comunicazione avviene secondo gli standard internazionali.

L’essenziale in breve

Le autorità fiscali si scambiano informazioni, ad esempio su conti finanziari e accordi fiscali preliminari, al fine di aumentare la trasparenza e impedire l’evasione fiscale transfrontaliera. Lo scambio di informazioni secondo gli standard internazionali avviene su domanda, su base spontanea o su base automatica.

Scambio di informazioni su domanda

Le regole sullo scambio di informazioni fiscali su domanda sono definite nelle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni (CDI). È determinante il relativo standard globale elaborato dall’OCSE. La Svizzera è disposta a concordare per ogni CDI una disposizione sullo scambio di informazioni su domanda conforme allo standard globale. L’attuazione dello scambio di informazioni su domanda è in corso di verifica da parte del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali.

Scambio spontaneo di informazioni

Le informazioni sono scambiate su base spontanea tra autorità fiscali quando lo Stato che possiede le informazioni presume che un altro Stato possa esservi interessato. In questo contesto, «spontaneo» indica che le informazioni sono fornite senza previa richiesta. Lo scambio spontaneo di informazioni si è concretizzato per la prima volta nel quadro del progetto dell’OCSE e del G20 per contrastare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting», BEPS). Ne sono interessati gli accordi fiscali preliminari, che presentano il rischio di erosione della base imponibile o di trasferimento degli utili. La Svizzera ha avviato lo scambio spontaneo di informazioni sugli accordi fiscali preliminari nel 2018.

Scambio automatico di informazioni

Nel quadro dello scambio automatico di informazioni i Paesi partner si scambiano regolarmente dati su conti finanziari, ma mettono a disposizione anche rendicontazioni Paese per Paese.

Lo standard globale dell’OCSE per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari si prefigge di aumentare la trasparenza e quindi di impedire l’evasione fiscale transfrontaliera. Lo standard prevede lo scambio reciproco di informazioni relative ai conti finanziari tra gli Stati e i territori che hanno concluso un accordo in tal senso. Oltre alla Svizzera, più di 100 Stati, tra cui tutti i principali centri finanziari, si sono impegnati ad adottare tale standard.

Lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese serve a contrastare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Con l’adozione dello standard corrispondente, le imprese multinazionali in Svizzera sono obbligate a presentare una rendicontazione Paese per Paese a partire dall’anno fiscale 2018. La Svizzera scambia in seguito le rendicontazioni con i suoi Paesi partner.

Sul sito Internet della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali sono disponibili ulteriori informazioni su questo tem:

Dossier degli Uffici competenti

Comunicati stampa sul tema

  • 24 giugno 2026

    Scambio automatico di informazioni finanziarie Svizzera-UE: il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente il Protocollo di modifica

    Nella seduta del 24 giugno 2026 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente l’approvazione del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale. L’Accordo viene adeguato allo standard dell’OCSE aggiornato e integrato con nuove disposizioni sull’assistenza in materia di recupero di crediti fiscali nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). La stragrande maggioranza dei partecipanti alla consultazione ha approvato il progetto.

  • 26 novembre 2025

    Il Consiglio federale approva la modifica dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali

    Nella seduta del 26 novembre 2025 il Consiglio federale ha approvato la modifica dell’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn). L’ordinanza contiene le disposizioni di esecuzione relative alla modifica della legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Entrambi gli atti normativi entreranno in vigore il 1° gennaio 2026.

  • 26 novembre 2025

    Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente la modifica della CDI con il Belgio

    Nella seduta del 26 novembre 2025 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente l’Accordo aggiuntivo alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) con il Belgio. L’Accordo aggiuntivo attua gli standard minimi in ambito di CDI.

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI

Dipartimento federale delle finanze DFF
Bundesgasse 3
Svizzera - 3003 Berna