Il Consiglio federale adotta il messaggio relativo al Trattato di assistenza giudiziaria con Singapore
Berna, 12.08.2026 — La Svizzera e Singapore intendono rafforzare la cooperazione nella lotta alla criminalità internazionale. Nella seduta del 12 agosto 2026, il Consiglio federale ha adottato il messaggio relativo al Trattato bilaterale di assistenza giudiziaria in materia penale con Singapore. Il Trattato mira a semplificare e accelerare la cooperazione tra i due Paesi nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale.
Già oggi la Svizzera e Singapore cooperano nell’ambito dell’individuazione e del perseguimento dei reati, in base alle rispettive legislazioni nazionali. Nella seduta del 12 agosto 2026, il Consiglio federale ha adottato il messaggio relativo al Trattato bilaterale di assistenza giudiziaria all’attenzione del Parlamento. Il Trattato crea la base legale di diritto internazionale che consente alle autorità di perseguimento penale dei due Paesi di cooperare, rafforzando così la lotta alla criminalità internazionale.
Considerata l’importanza delle piazze finanziarie di entrambi i Paesi, una cooperazione fattiva nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale rappresenta un passo importante, in particolare per quanto riguarda il perseguimento e la punizione di reati economici e finanziari, nonché del riciclaggio di denaro. Il nuovo Trattato di assistenza giudiziaria agevola tale cooperazione, eliminando, tra le altre cose, gli ostacoli formali. In futuro, infatti, Singapore riconoscerà i pubblici ministeri svizzeri come autorità competenti per il blocco dei conti e i sequestri. Ciò consentirà un’esecuzione più efficiente delle domande svizzere rispetto al passato.
Presentare una domanda di assistenza giudiziaria per via elettronica
Il Trattato di assistenza giudiziaria definisce le condizioni da soddisfare ai fini della concessione dell’assistenza giudiziaria, precisando, in particolare, le informazioni che devono essere incluse nella domanda e l’autorità competente per il trattamento della stessa. Prevede inoltre una disposizione che consente la trasmissione elettronica delle domande di assistenza giudiziaria.
Il Trattato elenca inoltre in modo esaustivo i motivi del rifiuto dell’assistenza giudiziaria. La Svizzera può, ad esempio, rifiutare di concederla se il procedimento penale a Singapore non rispetta i requisiti della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Inoltre, la Svizzera presterà assistenza giudiziaria solo nei procedimenti penali che escludono la pena di morte o le pene corporali. Gli Stati hanno inoltre concordato di assoggettare la cooperazione alle disposizioni del diritto nazionale. Ciò vale in particolare anche per il perseguimento dei reati fiscali.
Il Trattato di assistenza giudiziaria con Singapore entrerà in vigore non appena entrambi gli Stati avranno adempito le condizioni necessarie secondo il rispettivo diritto interno. In Svizzera spetta al Parlamento approvare il Trattato, che, come di consueto per questo tipo di accordi, sottostà a referendum facoltativo.
Documenti
Messaggio concernente l’approvazione dell’Accordo di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Svizzera e Singapore e del relativo scambio di lettere
Accordo di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Singapore
Decreto federale che approva l’Accordo di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Svizzera e Singapore e il relativo scambio di lettere
Scambio di lettere del 21 gennaio 2026 relativo all’Accordo di assistenza giudiziaria in materia penale del 21 gennaio 2026 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Singapore («Accordo»)