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Comunicato stampaPubblicato il 5 giugno 2026

Il Consiglio federale adotta il messaggio sull’impiego di vaccini contro le epizoozie nelle situazioni di emergenza

Berna, 05.06.2026 — Il 5 giugno 2026 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la modifica della legge sulle epizoozie. L’obiettivo è creare una base legale per garantire la chiarezza e la certezza del diritto e poter intervenire in tempi rapidi nelle situazioni di emergenza in caso di epizoozia. In futuro, in caso di epizoozia, sarà consentito, a determinate condizioni, immettere in commercio vaccini e altri medicamenti veterinari immunologici non omologati per prevenirne o contenerne la diffusione. Ciò presuppone che non siano disponibili preparati omologati in Svizzera o all’estero.

Le attuali disposizioni della legislazione in materia di agenti terapeutici sono inadeguate in caso di epizoozia. Al momento non esiste una base legale esplicita per immettere temporaneamente in commercio medicamenti veterinari immunologici (medicamenti che agiscono sul sistema immunitario, in particolare i vaccini) se non sono disponibili prodotti omologati in Svizzera o all’estero. In occasione di recenti focolai di epizoozie (ad es. il virus della febbre catarrale ovina e la dermatite nodulare contagiosa nel 2025), l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha dovuto emanare una decisione di portata generale per consentire l’importazione e l’uso di un vaccino. Sebbene l’emanazione di una tale decisione sia possibile ai sensi della legge sulle epizoozie (LFE), si tratta soltanto di una soluzione d’emergenza. Per colmare questa lacuna a livello legislativo e creare una base legale specifica, il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla modifica della LFE nella seduta del 5 giugno 2026.

Requisiti chiari e coinvolgimento delle autorità specializzate

Il progetto di legge crea una base nella LFE per autorizzare temporaneamente, in caso di epizoozia, l’immissione in commercio di medicamenti veterinari immunologici non omologati. Il presupposto è che non siano disponibili in Svizzera medicamenti veterinari alternativi ed equivalenti e che non sia possibile importare un preparato corrispondente omologato all’estero.

Il rilascio dell’autorizzazione compete all’USAV, che a tale scopo si consulta con l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) per la valutazione tecnica delle richieste. Se il medicamento veterinario in questione contiene organismi geneticamente modificati o agenti patogeni, viene coinvolto anche l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). L’autorizzazione è temporanea e serve esclusivamente a colmare una lacuna di approvvigionamento in caso di epizoozia. Ciò non sostituisce il processo di omologazione ordinario.

Tali medicamenti veterinari immunologici sono utilizzati in linea di principio sotto la propria responsabilità. Di norma i detentori di animali decidono autonomamente se far vaccinare i propri animali. In circostanze eccezionali, tuttavia, le autorità possono ordinare la vaccinazione se questo è l’unico modo per limitare un’epizoozia o prevenire l’insorgere di focolai.

Classificazione nel contesto internazionale

L’Unione europea dispone già di una base legale corrispondente. Con la disposizione proposta, la Svizzera si dota di strumenti analoghi, evitando così possibili svantaggi nella lotta alle epizoozie che, in casi estremi, potrebbero avere ripercussioni economiche e incidere negativamente sul traffico internazionale di animali.

Si contribuisce inoltre a rafforzare la prevenzione e la lotta alle epizoozie. In future situazioni di emergenza sarà possibile limitare in modo efficace le sofferenze degli animali e i danni economici. Adottando il messaggio sulla modifica della legge sulle epizoozie, il Consiglio federale adempie inoltre il mandato delle due mozioni omonime «Lotta alla mortale malattia della lingua blu» presentate dalle Commissioni della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (24.4258) e del Consiglio nazionale (24.4270).

Ulteriori informazioni:
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