Passare al contenuto principale

Comunicato stampaPubblicato il 30 aprile 2025

Il Consiglio federale intende adeguare l’ordinanza sull’imposizione minima

Berna, 30.04.2025 — Durante la seduta del 30 aprile 2025 il Consiglio federale ha indetto la procedura di consultazione relativa a una modifica dell’ordinanza sull’imposizione minima (OImM) con cui vengono introdotte le disposizioni concernenti l’obbligo internazionale di presentare la dichiarazione GloBE (GloBE Information Return, GIR). Tale obbligo, che interessa i gruppi di imprese multinazionali assoggettati all’imposizione minima dell’OCSE, riduce nel contempo gli oneri amministrativi aggiuntivi per queste stesse imprese.

La regolamentazione dell’imposizione minima dell’OCSE (secondo pilastro delle norme tipo GloBE) prevede anche un obbligo per i gruppi di imprese interessati di presentare una dichiarazione di informazioni, la cosiddetta dichiarazione GloBE (GloBE Information Return, GIR). Si tratta di una speciale dichiarazione fiscale che incombe alle imprese multinazionali con lo scopo di fornire alle autorità fiscali interessate, a livello mondiale, informazioni sugli utili e sulle imposte versate dal gruppo di imprese. Le autorità fiscali svizzere possono utilizzarla a loro volta per verificare la plausibilità delle dichiarazioni delle imprese assoggettate all’imposta integrativa. Obiettivo del progetto posto in consultazione è introdurre nell’OImM le disposizioni che disciplinano la dichiarazione GloBE. Attraverso un’attuazione conforme di tali disposizioni, il Consiglio federale intende creare certezza del diritto e ridurre gli oneri amministrativi aggiuntivi per le imprese in Svizzera.

Procedura semplificata

Per evitare che i gruppi di imprese debbano presentare una dichiarazione GloBE in più Stati, è stato elaborato a livello internazionale l’Accordo GloBE, che prevede lo scambio di informazioni nell’ambito dell’imposizione minima. La procedura di consultazione relativa all’approvazione di questo Accordo di diritto internazionale è ancora in corso. La presente modifica di ordinanza disciplina, in particolare, la procedura per la presentazione della dichiarazione GloBE presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), lo scambio internazionale delle dichiarazioni GloBE nonché il loro impiego da parte dei Cantoni.

Ai fini dell’imposizione minima il Consiglio federale mantiene il principio dello sportello unico («one stop shop»), obbligando in questo modo soltanto un’entità costitutiva per ogni gruppo di imprese a presentare la dichiarazione GloBE presso l’AFC. Per una dichiarazione GloBE che la Svizzera riceve da un gruppo di imprese di uno Stato partner, l’entità costitutiva in Svizzera deve unicamente comunicare all’AFC da quale entità costitutiva e da quale Stato proviene la dichiarazione.

Se la Svizzera non aderisse allo scambio di informazioni previsto dall’Accordo GloBE, i gruppi di imprese multinazionali dovrebbero presentare la dichiarazione GloBE sia in Svizzera sia in altri Stati. Ne deriverebbero doppie procedure e, con esse, maggiori oneri amministrativi. L’attuazione non influisce sulla possibile evoluzione futura dell’imposizione minima.

Imposizione minima dell’OCSE (secondo pilastro)

L’imposizione minima dell’OCSE (secondo pilastro) interessa i gruppi di imprese multinazionali che conseguono una cifra d’affari annua di almeno 750 milioni di euro e prevede un’aliquota minima d’imposta del 15 per cento, calcolata su una base unitaria a livello internazionale. In linea di principio, l’aliquota minima d’imposta deve essere raggiunta in ciascuno Stato.

Allegati