Agevolare l’accesso al mercato del lavoro dei titolari dello statuto di protezione S e dei cittadini di Stati terzi con formazione svizzera
Berna, 27.05.2026 — Il Consiglio federale intende promuovere ulteriormente l’attività lucrativa dei titolari del permesso di protezione S e facilitare l’accesso al mercato del lavoro dei cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera. Al termine di una consultazione, ha quindi adottato, nella seduta del 27 maggio 2026, il messaggio concernente la pertinente modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione.
Il Consiglio federale propone di agevolare l’accesso al mercato del lavoro dei titolari dello statuto di protezione S e dei cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera. In futuro, i titolari dello statuto di protezione S che esercitano un’attività lucrativa potranno dunque cambiare Cantone, se non dipendono dall’aiuto sociale e il rapporto di lavoro sussiste da almeno dodici mesi o se la permanenza nel Cantone di residenza non è ragionevolmente esigibile a causa del tragitto per recarsi al lavoro o degli orari di lavoro. Inoltre, le persone disoccupate titolari dello statuto di protezione S dovranno iscriversi presso il servizio pubblico di collocamento; in questo modo potranno accedere più facilmente alle offerte di tale servizio. Queste misure si applicano già alle persone ammesse provvisoriamente permettendo di migliorarne l’integrazione nel mercato del lavoro.
Agevolazioni per i cittadini di Stati terzi
Si intende inoltre agevolare l’accesso al mercato del lavoro dei cittadini di Stati terzi che hanno conseguito in Svizzera una formazione professionale superiore o un postdottorato nel quadro di un contratto di lavoro e la cui attività lavorativa riveste un elevato interesse scientifico o economico. Tali persone beneficeranno, inoltre, di un’ammissione in Svizzera della durata di sei mesi a partire dal conseguimento della loro formazione e formazione continua ai fini della ricerca di un impiego. Il diritto vigente prevede già una regolamentazione identica per gli stranieri in possesso di un diploma universitario svizzero. Il presente progetto si applica dunque all’intero settore della formazione professionale superiore in Svizzera.
Documenti
Promozione dell’attività lucrativa delle persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri. Rapporto sui risultati della consultazione
Messaggio concernente la modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione (Promozione dell’attività lucrativa dei beneficiari di una protezione provvisoria e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera)
Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (Promozione dell’attività lucrativa dei beneficiari di una protezione provvisoria e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera). Disegno