Nuovi interessi moratori e rimuneratori per tasse, imposte e sanzioni riscosse dalla Confederazione dal 2026
Berna, 11.09.2025 — Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) abbassa i tassi dell’interesse moratorio e dell’interesse rimuneratorio per tasse, imposte e sanzioni riscosse dalla Confederazione. A partire dal 2026, si applicherà in linea generale un tasso d’interesse moratorio e rimuneratorio del 4,0 per cento. Solamente il tasso d’interesse rimuneratorio sui pagamenti anticipati volontari per l’imposta federale diretta ammonterà allo 0,0 per cento.
L’ordinanza del Dipartimento federale delle finanze (DFF) sui tassi d’interesse stabilisce che i tassi d’interesse nell’ambito delle tasse, imposte e sanzioni riscosse dalla Confederazione vengano esaminati ogni anno e adeguati all’attuale livello dei tassi. A seguito della diminuzione del livello dei tassi, dal 1° gennaio 2026 il tasso dell’interesse moratorio e dell’interesse rimuneratorio ammonterà in linea generale al 4,0 per cento (2025: 4,5 %). Solamente il tasso rimuneratorio sui pagamenti anticipati volontari per l’imposta federale diretta ammonterà allo 0,0 per cento (2025: 0,75 %).
In base alle stime, la riduzione degli interessi moratori e rimuneratori comporterà minori entrate per la Confederazione di 15,5 milioni di franchi, mentre la quota cantonale all’imposta federale diretta e all’imposta preventiva causerà minori entrate per i Cantoni pari a 2 milioni di franchi. La stima non tiene conto di eventuali cambiamenti del comportamento dei contribuenti.
I tassi d’interesse si applicano all’imposta sul valore aggiunto, all’imposta federale diretta, all’imposta preventiva, all’imposta sul tabacco, all’imposta sulla birra, all’imposta sugli autoveicoli, all’imposta sugli oli minerali, all’imposta sulle bevande distillate, ai tributi doganali, alle tasse di bollo, alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, alla tassa sul CO2, alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili, all’imposta integrativa ai fini dell’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese multinazionali e alle sanzioni secondo la legislazione sul CO2.
L’ordinanza del DFF sui tassi d’interesse è sottoposta a revisione totale e dotata di una nuova struttura. L’ordinanza stabilisce ora i tassi d’interesse applicati alle sanzioni ai sensi dell’ordinanza sul CO2.