Eliminazione della doppia imposizione internazionale
A livello internazionale, la Svizzera ha già concluso oltre 100 convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI). In tal modo, si limitano le doppie imposizioni e si riducono gli ostacoli nello scambio economico transfrontaliero.
L’essenziale in breve
Se società o privati hanno la propria sede in diversi Paesi o se percepiscono redditi da un altro Stato, può verificarsi una doppia imposizione indesiderata. Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) permettono di limitare le doppie imposizioni e quindi di ridurre gli ostacoli nello scambio economico transfrontaliero. Le CDI disciplinano inoltre l’assistenza amministrativa in materia fiscale. Con oltre 100 accordi conclusi, la Svizzera dispone di una delle reti in materia di CDI più fitte al mondo.
È data doppia imposizione quando gli stessi elementi di reddito o parti di patrimonio dello stesso contribuente sono tassati contemporaneamente da due Paesi. Le disposizioni di una CDI hanno prevalentemente lo scopo di evitare la doppia imposizione attribuendo agli Stati partner il diritto di imposizione per le singole tipologie di reddito e di patrimonio. Tuttavia, queste disposizioni sono semplicemente circoscritte al diritto di imposizione degli Stati partner, mentre la base di tassazione è retta dal diritto interno degli Stati contraenti.
Le CDI hanno un ruolo fondamentale anche per qualsiasi tipo di investimento all’estero perché eliminano la doppia imposizione degli utili e dei ricavi da tali investimenti. Generalmente le CDI contemplano pure determinati divieti di discriminazione, un meccanismo di composizione delle controversie e una clausola sullo scambio di informazioni su domanda.
Sul sito Internet della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali sono disponibili ulteriori informazioni su questo tema:
Comunicati stampa sul tema
Svizzera e Unione europea firmano un Protocollo che modifica l’Accordo sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali
Il 20 ottobre 2025, a Bruxelles, la Svizzera e l’Unione europea (UE) hanno firmato il Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale. Il Protocollo di modifica adegua l’Accordo allo standard dell’OCSE aggiornato e lo integra con nuove disposizioni sull’assistenza amministrativa in materia di recupero di crediti in materia d’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Il Consiglio federale indice la consultazione per lo scambio automatico di informazioni con altri otto Stati partner
Durante la seduta del 13 agosto 2025 il Consiglio federale ha indetto la procedura di consultazione concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri otto Stati partner. L’entrata in vigore del progetto è prevista per il 1° gennaio 2027, con un primo scambio di dati nel 2028. Ampliando la propria rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni, la Svizzera conferma il proprio impegno a rispettare gli standard internazionali. La procedura di consultazione si concluderà il 14 novembre 2025.
Il Consiglio federale adotta il messaggio concernente l’approvazione di 74 Stati partner per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività
Durante la seduta del 6 giugno 2025 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l’approvazione dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con gli Stati partner rilevanti. L’entrata in vigore è prevista per il 2026, con un primo scambio di dati nel 2027.
Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI
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