Misure del Consiglio federale sulle retribuzioni variabili di Credit Suisse / UBS

FAQ dettagliate dedicate alle misure del Consiglio federale sulle retribuzioni variabili relative all’acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS.

Quali sono le misure adottate dal Consiglio federale in merito alle retribuzioni variabili di Credit Suisse?

Su incarico del Consiglio federale, il DFF ha disposto la soppressione o la riduzione delle retribuzioni variabili che il 23 maggio non erano ancora state versate ai tre massimi livelli gerarchici di Credit Suisse: soppressione (per la direzione), riduzione del 50 per cento (per il primo livello gerarchico al di sotto della direzione) o del 25 per cento (per il secondo livello gerarchico al di sotto della direzione). In tal modo è stato tenuto conto del diverso grado di responsabilità dei quadri superiori per la situazione di Credit Suisse. In aggiunta Credit Suisse ha dovuto esaminare la possibilità di restituire retribuzioni variabili già versate ai membri della direzione del gruppo e redigere un pertinente rapporto da presentare al DFF e alla FINMA. Sono state inoltre soppresse o ridotte su base proporzionale tutte le retribuzioni variabili maturate nel 2023 fino al completamento dell’acquisizione.

Quanti collaboratori di Credit Suisse erano interessati da tali misure?

Le misure adottate riguardavano circa 1000 collaboratori di Credit Suisse impiegati in diverse sedi.

A quanto ammontava l’importo complessivo delle retribuzioni variabili differite presso Credit Suisse?

La misura del Consiglio federale ha implicato una riduzione di 62 milioni di franchi in totale.

Inoltre, indipendentemente dalla misura del Consiglio federale, con l’ammortamento degli strumenti AT1 sono state soppresse anche le quote variabili delle retribuzioni strutturate come AT1. Nel caso dei collaboratori di Credit Suisse, ciò ha comportato 356 milioni di franchi di perdite complessive.

Contro tali misure vi sono ancora procedure di ricorso pendenti.

A quanto ammonta la quota delle retribuzioni soppresse che non verranno versate a seguito della misura?

Allo stato attuale delle conoscenze, la misura implica una riduzione delle retribuzioni variabili esigibili entro la fine del 2022 per un importo totale di circa 50–60 milioni di franchi. A queste si aggiungono le retribuzioni variabili del 2023, che verranno soppresse o ridotte in proporzione prima che venga conclusa l’acquisizione. Le relative cifre non sono ad oggi ancora quantificabili.

Le misure si applicano anche retroattivamente?

La misura adottata dalla Confederazione non è delimitata nel tempo, ma riguarda tutte le retribuzioni variabili differite non ancora versate ai quadri di Credit Suisse interessati.

Cosa sono le retribuzioni variabili differite?

Le retribuzioni variabili differite sono componenti salariali variabili garantite, ma versate solo in un secondo momento (ad es. diritti su azioni).

Per quale motivo non si è optato per una soppressione definitiva delle retribuzioni variabili differite, sospese dal Consiglio federale provvisoriamente il 21 marzo 2023?

Introdurre un divieto o una riduzione delle retribuzioni variabili da applicare in generale o solo ai quadri, anziché ai tre massimi livelli gerarchici, avrebbe consentito di lanciare un segnale politico. Tuttavia, ciò avrebbe contribuito a una possibile destabilizzazione dal punto di vista operativo, incentivando ulteriormente i collaboratori a lasciare la banca. Una soppressione o riduzione delle retribuzioni variabili sembra ammissibile soprattutto se applicata ai quadri superiori. In virtù di considerazioni fatte sotto il profilo della proporzionalità, risulta opportuno limitarsi ai massimi livelli dirigenziali perché è qui che si concentrano le responsabilità.

Per quale motivo le misure concernenti le retribuzioni non riguardano il consiglio di amministrazione di Credit Suisse?

I membri del consiglio di amministrazione di Credit Suisse non percepiscono retribuzioni variabili, bensì un importo fisso stabilito anticipatamente dall’assemblea degli azionisti.

Per quale motivo il Consiglio federale non ha ordinato la restituzione delle retribuzioni già versate?

La restituzione delle quote delle retribuzioni variabili già versate è disciplinata dal diritto privato. L’articolo 10a della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche (RS 952.0) non fornisce alla Confederazione alcuna base giuridica per ordinare la restituzione delle retribuzioni già versate. La Confederazione può solamente ingiungere a Credit Suisse di esaminare gli strumenti legali per tale restituzione e di redigere un pertinente rapporto da presentare alla FINMA e al DFF. Questo provvedimento è stato adottato per i membri della direzione del gruppo passati e attuali. Occorrerà verificare in un secondo tempo, sulla base degli accertamenti effettuati da Credit Suisse, se e in che misura la Confederazione o la FINMA potranno ordinare alla stessa banca d’intentare azioni per la restituzione delle retribuzioni già versate.

Perché per UBS non sono state adottate misure concrete per la soppressione di retribuzioni variabili nonostante la garanzia a copertura delle perdite di 9 miliardi concessa dalla Confederazione?

La garanzia della Confederazione non si è rivelata necessaria perché la banca versava in difficoltà finanziarie, bensì è stata concessa in vista di una possibile soluzione per la situazione di Credit Suisse. Se la banca non è più in grado di offrire un sistema di retribuzione competitivo, vi è il pericolo che ne risulti un rischio consistente per la stabilità operativa e, in ultima analisi, per l’intera attività di UBS. Occorreva evitare che tali circostanze si verificassero.

UBS era tuttavia tenuta a istituire un’unità organizzativa separata incaricata di liquidare il portafoglio. I collaboratori di tale unità incaricati di realizzare gli attivi dovevano applicare regolamentazioni in materia di compensazione volte a promuovere incentivi. I valori patrimoniali dovevano essere gestiti in modo tale da ridurre al minimo le perdite e massimizzare i ricavi dalla realizzazione degli attivi.

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Ultima modifica 12.03.2024

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