Organo di mediazione ai sensi della LSerFi

Secondo la legge sui servizi finanziari (LSerFi) i clienti di fornitori di servizi finanziari possono avviare una procedura di mediazione tramite un organo di mediazione riconosciuto dal Dipartimento federale delle finanze (DFF).

Basi legali

Gli articoli 74 e seguenti della LSerFi prevedono per la risoluzione delle controversie giuridiche insorte tra il cliente e il fornitore di servizi finanziari una procedura di mediazione dinanzi a un organo di mediazione.

A tale scopo, i fornitori di servizi finanziari devono affiliarsi a un organo di mediazione (art. 77 LSerFi riconosciuto di diritto dal DFF (art. 84 cpv. 1 LSerFi).

Elenco degli organi di mediazione riconosciuti

  • Associazione «Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS)»
    Talstrasse 20, 8001 Zürich
    www.finos.ch

  • Financial Services Ombudsman (FINSOM)
    Avenue de la Gare 66, 1920 Martigny
    finsom.ch

  • Fondazione Ombud Finanza Svizzera
    Bollwerk 21, c/o Etude Peter von Ins, 3011 Bern
    ombudfinance.ch

  • Fondazione Ombudsman delle banche svizzere
    Bahnhofplatz 9, 8021 Zürich
    bankingombudsman.ch
  • Swiss Arbitration Centre
    Boulevard du Théâtre 4, case postale 5039, 1211 Genève 11
    Löwenstrasse 11, Postfach, 8021 Zürich
    Corso Elvezia 16, casella postale, 6901 Lugano
    www.swissarbitration.org/centre/ombuds-fin/
  • Terraxis SA
    Rue de la Tour-de-l'Île 1, 1204 Genève
    www.terraxis.ch

  • Ufficio di mediazione per i fornitori di servizi finanziari
    Bleicherweg 10, 8001 Zürich
    www.ofdl.ch

  • Lichtensteinische Schlichtungsstelle im Finanzdienstleitungsbereich
    Dr. Peter Wolff, Landstrasse 60, 9490 Vaduz

    Organo di mediazione per i gestori patrimoniali domiciliati nel Liechtenstein che sono membri del Verein unabhängiger Vermögensverwalter in Liechtenstein (VuVL) e hanno clienti in Svizzera o rientrano in altro modo nel campo di applicazione della LSerFi.
    www.schlichtungsstelle.li

L'idoneità e le condizioni per l'affiliazione sono disciplinate dai regolamenti dei singoli organi di mediazione.

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Criteri di verifica del DFF

Per il riconoscimento dell’organo di mediazione, il DFF è tenuto a rispettare le prescrizioni della legge e dell’ordinanza. Tali prescrizioni consentono di operare con un certo margine di discrezionalità. Di seguito sono illustrati i casi in cui il DFF considera adempiute le condizioni per il riconoscimento. Non è escluso che tale adempimento venga dimostrato in altro modo.

Domanda

Elementi della domanda

Per dimostrare che le condizioni per il riconoscimento sono soddisfatte occorre presentare i seguenti documenti:

  • statuti;
  • regolamento di organizzazione;
  • regolamento di procedura;
  • regolamento sui contributi e sulle spese;
  • prova attestante il finanziamento;
  • piano aziendale;
  • prova dell’interesse dei fornitori di servizi finanziari affiliati o di quelli interessati ad affiliarsi (elenco dei membri, dichiarazione d’intenti di un’associazione di categoria ecc.);
  • curriculum vitae del mediatore responsabile;
  • profili di qualifica e dei requisiti delle persone incaricate del caso.

Scadenza, indirizzo e modalità d’inoltro

Le domande di riconoscimento dell’organo di mediazione vanno inoltrate al seguente indirizzo:

Dipartimento federale delle finanze DFF
Segreteria generale
Servizio giuridico
3003 Berna

Le domande devono essere inoltrate per posta o in forma elettronica servendosi del modulo elettronico protetto del DFF.

Contatto
Ultima modifica 09.02.2024

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