Autodenuncia esente da pena e ricupero d’imposta semplificato in caso di successione

L’autodenuncia esente da pena e il ricupero d’imposta semplificato in caso di successione sono ancorati a livello di legge federale insieme alle condizioni per avviare tali procedure. Lo scambio automatico di informazioni è una sfida particolare.

L’essenziale in breve

Grazie alla procedura semplificata di ricupero d’imposta il termine di riscossione dell’imposta sul reddito e sulla sostanza non dichiarati dal defunto è stato ridotto. Determinanti non sono più gli ultimi 10 anni, ma unicamente gli ultimi tre periodi fiscali precedenti l’anno del decesso. Gli eredi possono beneficiare del ricupero d’imposta semplificato qualora dichiarino senza indugio la sottrazione d’imposta del defunto e adempiano l’obbligo di collaborazione richiesto in particolare per l’allestimento di un inventario completo ed esatto della successione. La procedura semplificata di ricupero d’imposta viene avviata solo se le autorità fiscali non erano ancora al corrente della sottrazione di redditi o sostanza.


Autodenuncia una tantum esente da pena

Se un contribuente denuncia spontaneamente la sua sottrazione d’imposta, la prima volta non è soggetto ad alcuna sanzione. Sono riscossi soltanto l’imposta dovuta e gli interessi di mora. Analogamente al ricupero d’imposta semplificato in caso di successione, anche per l’autodenuncia l’esenzione dalla pena viene concessa solo se:

  • le autorità fiscali non sono al corrente della sottrazione d’imposta;
  • il contribuente aiuta senza riserve le autorità fiscali; e
  • si adopera per pagare l’imposta dovuta.

L’effetto dell’autodenuncia esente da pena si estende a tutte le persone coinvolte nella sottrazione d’imposta: istigatori, complici o partecipanti possono richiamarsi al principio dell’esenzione dalla pena alle stesse condizioni previste per il contribuente.

Autodenuncia esente da pena e scambio automatico di informazioni

Con l’introduzione dello scambio automatico di informazioni ci si chiede quali siano le conseguenze sull’autodenuncia (esente da pena). L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) prende posizione in merito come segue.
Spetta all’amministrazione fiscale cantonale competente valutare se un’autodenuncia soddisfa le condizioni legali. Lo stesso vale anche per sapere se l’amministrazione fiscale era già al corrente degli elementi imponibili denunciati e quindi se il contribuente non ha presentato la denuncia di sua propria iniziativa.

Secondo il parere dell’AFC, a partire al più tardi dal 30 settembre 2018 gli elementi imponibili che sottostanno allo scambio automatico di informazioni devono essere considerati come noti, cosicché la denuncia degli stessi non può più essere considerata spontanea a contare dalla data indicata. L’AFC è pertanto dell’avviso che dopo tale data l’autodenuncia (esente da pena) non sia più possibile per i fattori di reddito indicati. Per quanto riguarda gli elementi imponibili che sottostanno allo scambio automatico di informazioni e che sussistono soltanto dal 2017 e gli elementi imponibili provenienti da Stati che applicano lo scambio automatico di informazioni solo dopo tale data, tale regola vale, per analogia, a partire dal 30 settembre dell’anno in cui lo scambio di dati ha luogo (per la prima volta).

La conoscenza degli elementi imponibili derivante da altre fonti nonché il rispetto delle altre condizioni per l’autodenuncia sono indipendenti dai termini summenzionati.

Validità per Confederazione, Cantoni e Comuni

La procedura semplificata di ricupero d’imposta concessa agli eredi in caso di successione e l’autodenuncia esente da pena sono ancorate nella legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) e nella legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e si applicano pertanto sia all’imposta federale diretta sia alle imposte sul reddito e sulla sostanza di Cantoni e Comuni. Tutte le altre imposte e tasse (come ad es. l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta preventiva, i contributi AVS/AI ecc.) non riscosse sono dovute integralmente e con gli interessi di mora. Per l’imposta preventiva deve inoltre essere presentata un’autodenuncia separata.

L’autodenuncia esente da pena e il ricupero d’imposta semplificato non sono un’amnistia fiscale

Un’amnistia fiscale generale garantisce di regola un’immunità assoluta a breve termine e senza condizioni a tutti i contribuenti che presentano un’autodenuncia. Ciò suscita sempre grandi riserve di natura giuridica ed etica. Il ricupero d’imposta semplificato nei casi di successione solleva molte meno preoccupazioni, dato che di solito gli eredi non sono colpevoli delle sottrazioni d’imposta commesse dal defunto e non devono essere punibili per le stesse. Come l’amnistia generale, anche il ricupero d’imposta semplificato e l’autodenuncia esente da pena consentono di ricondurre alla legalità e quindi sottoporre a tassazione i redditi e la sostanza non dichiarati. Per tenere conto delle riserve nei confronti dell’amnistia generale, l’esenzione individuale dalla pena è vincolata ad alcune condizioni e ai contribuenti viene concessa soltanto una volta nella vita. Diversamente dall’amnistia fiscale generale, questa possibilità viene concessa per un periodo illimitato.

Prospettive / stato attuale

Una volta concluse le procedure di recupero d’imposta basate sull’autodenuncia, l’AFC richiede ai Cantoni di fornirle i dati di chi ha presentato un’autodenuncia. In questo modo si garantisce che ogni contribuente beneficia una sola volta della possibilità di autodenuncia esente da pena. Fino alla fine del mese di giugno del 2022 l’AFC ha rilevato complessivamente 129 000 autodenunce.

 

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Ultima modifica 27.03.2024

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