Modifiche della legge sull’IVA

In Svizzera, l’imposta sul valore aggiunto è disciplinata dalla legge. Le rispettive basi legali vengono costantemente adeguate ai mutamenti politici, economici e sociali, nonché ai cambiamenti tecnologici dovuti alla digitalizzazione.

L'essenziale in breve

Il 24 settembre 2021 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente una revisione parziale della legge sull’IVA (LIVA; RS 641.20), attuando così diversi interventi parlamentari. L’Esecutivo ha inoltre proposto ulteriori semplificazioni come pure disposizioni atte a lottare contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA).

Il Parlamento ha approvato la revisione parziale della LIVA nel mese di giugno del 2023. L’entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2025. La procedura di consultazione sulla relativa ordinanza sarà avviata nell’autunno del 2023. Nel corso del 2024 seguiranno le disposizioni sulla prassi dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

La revisione parziale comprende quattro blocchi tematici, ovvero la digitalizzazione e l’internazionalizzazione, le semplificazioni, le riduzioni fiscali e la lotta contro la frode.


L’IVA si adegua alla digitalizzazione e all’internazionalizzazione

Secondo la LIVA parzialmente riveduta, dal 2025 le piattaforme online di vendita per corrispondenza saranno considerate fornitori di prestazioni per le vendite eseguite mediante la loro piattaforma e, di conseguenza, saranno assoggettate all’IVA. L’AFC può irrogare un divieto di importazione nei confronti di piattaforme o imprese di vendita per corrispondenza che a torto non si sono fatte iscrivere nel registro dei contribuenti o che non adempiono correttamente i loro obblighi di rendiconto. In ultima istanza può anche ordinare la distruzione degli invii.

Inoltre, su richiesta dell’AFC tutte le piattaforme, comprese quelle attraverso cui vengono eseguite prestazioni di servizi, sono soggette all’obbligo di fornire informazioni.

Le prestazioni che non sono rese direttamente a persone fisiche presenti in loco, ad esempio formazioni online, sono ora imponibili nel luogo del destinatario.

L’IVA viene semplificata

Attualmente, l’IVA può essere conteggiata trimestralmente, semestralmente o mensilmente. In futuro, le PMI hanno la possibilità di passare volontariamente al rendiconto annuale e quindi di rendere la procedura di conteggio più efficiente. Il conteggio annuale è legato all’obbligo del pagamento a rate. Gli acconti sono stabiliti dall’AFC, di regola in base al credito fiscale dell’ultimo periodo fiscale.

Se una collettività pubblica designa espressamente come sussidio o altro contributo di diritto pubblico i mezzi finanziari da essa versati, tali mezzi sono considerati sussidi o altri contributi di diritto pubblico.

L’AFC può rinunciare a richiedere alle imprese estere la designazione di un rappresentante fiscale in Svizzera se l’adempimento degli obblighi procedurali è garantito in altro modo.

L’IVA è in parte ridotta o addirittura abrogata

Ai prodotti destinati all’igiene mestruale è ora applicata l’aliquota ridotta.

Non saranno più soggette all’IVA:

  • le prestazioni di viaggio rivendute da agenzie di viaggio e le prestazioni di servizi connesse di tali agenzie (le agenzie di viaggio estere non sono dunque più assoggettate all’imposta in Svizzera se organizzano viaggi sul territorio svizzero);
  • la partecipazione attiva a manifestazioni culturali;
  • le prestazioni di coordinamento delle cure inerenti a trattamenti medici;
  • la messa a disposizione dell’infrastruttura a medici curanti in ambulatori e cliniche diurne;
  • le prestazioni di assistenza e cura a domicilio fornite dall’organizzazione Spitex privata;
  • la messa a disposizione di personale da parte di tutte le organizzazioni senza scopo lucrativo;
  • l’offerta di gruppi d’investimento e fondazioni d’investimento secondo la LPP e la gestione di gruppi d’investimento.

La lotta contro le frodi è resa più efficace

Per contrastare i fallimenti a catena, la LIVA parzialmente riveduta autorizza ora l’AFC a esigere che i membri degli organi incaricati della gestione degli affari di persone giuridiche prestino garanzie se precedentemente appartenevano all’organo incaricato della gestione degli affari di almeno altre due persone giuridiche delle quali è stato dichiarato il fallimento in un breve arco di tempo.

Il trasferimento di diritti di emissione è suscettibile di frodi in ambito di IVA. Per questa ragione, il trasferimento di diritti di emissione, i certificati e gli attestati di riduzione delle emissioni, le garanzie di origine dell’elettricità e di diritti nonché gli attestati e i certificati analoghi soggiacciono ora all’imposta sull’acquisto, anche quando l’acquisto è eseguito da un’impresa con sede in Svizzera.

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Ultima modifica 14.02.2024

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