Il sistema fiscale svizzero

In Svizzera le imposte sono riscosse dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni. Le sovranità fiscali sono disciplinate dalla legge. Ma come interagiscono tra di loro e quali sono le sfide a livello nazionale e internazionale?

L’essenziale in breve

Il sistema fiscale svizzero si contraddistingue per la grande autonomia dei Cantoni in ambito tributario. La Confederazione, invece, può riscuotere imposte solo nella misura in cui la Costituzione glielo consente. Per le due imposte federali principali questa competenza deve essere regolarmente confermata alle urne. L’ordinamento finanziario approvato da Popolo e Cantoni proroga così la facoltà di riscuotere l’imposta federale diretta e l’imposta sul valore aggiunto dall’inizio del 2021 alla fine del 2035.

Gli sviluppi internazionali mettono costantemente alla prova il sistema fiscale svizzero caratterizzato dal federalismo. L’ultima riforma fiscale è entrata in vigore il 1° gennaio 2020. Per attuare il progetto dell’OCSE e del G20 concernente un’aliquota d’imposta minima, il Consiglio federale propone l’introduzione di un’imposta integrativa.


Il federalismo fiscale svizzero

Il federalismo fiscale caratterizza il sistema tributario svizzero. Ognuno dei 26 Cantoni ha una propria legge fiscale e tassa reddito, sostanza, successioni e altri oggetti fiscali in modo molto diverso. L’articolo 3 della Costituzione federale definisce i tratti fondamentali del federalismo e regola il rapporto tra Confederazione e Cantoni:

«I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.»

Questa distribuzione delle competenze applicata all’imposizione significa che:

  • la Confederazione può riscuotere solo le imposte la cui riscossione le è espressamente concessa dalla Costituzione;

  • i Cantoni, invece, sono fondamentalmente liberi di scegliere le loro imposte a meno che la Costituzione non vieti espressamente la riscossione di determinate imposte da parte dei Cantoni o non le riservi alla Confederazione.

Mentre la Confederazione e i Cantoni godono di una sovranità fiscale originaria, i Comuni possono riscuotere imposte solamente ove consentito dal rispettivo Cantone. In contrapposizione alla sovranità fiscale originaria si parla in questo caso di sovranità fiscale derivata o delegata. I circa 2000 Comuni ricoprono un ruolo molto importante nella struttura federale della Svizzera. Nella maggior parte dei casi i Cantoni e i Comuni riscuotono le stesse imposte (imposte sul reddito e sulla sostanza, per le persone giuridiche imposte sull’utile e sul capitale). Spesso i Comuni partecipano solo al gettito fiscale cantonale oppure riscuotono supplementi sull’imposta cantonale.

Nel 2018 il gettito fiscale era ripartito fra i tre livelli statali come indicato di seguito (fonte: Statistica finanziaria della Svizzera 2018):

  • Confederazione: 70 mia. franchi;
  • Cantoni: 48 mia. franchi;
  • Comuni: 30 mia. franchi.

Riforma fiscale e finanziamento dell’AVS (RFFA)

Una delle più importanti rivoluzioni nel sistema fiscale svizzero è da attribuire all’ultima riforma fiscale. In occasione della votazione popolare del 19 maggio 2019, i votanti hanno accolto la nuova riforma dell’imposizione delle imprese (RFFA) con il 66,4 per cento di voti favorevoli. Il progetto è entrato in vigore il 1° gennaio 2020. Da allora, tutte le imprese, che si tratti di grandi gruppi societari o di PMI, sono tassate alle stesse condizioni.

La riforma fiscale intende preservare l’attrattiva e la competitività della piazza imprenditoriale svizzera, nonché garantire i posti di lavoro e le entrate fiscali a medio-lungo termine.

I privilegi fiscali di cui godevano le imprese operanti perlopiù a livello internazionale (società con statuto speciale) sono stati aboliti, in quanto non più accettati a livello internazionale.

Per preservare l’attrattiva della piazza economica svizzera, la riforma fiscale ha introdotto nuove norme fiscali speciali:

  • grazie al patent box una parte dell’utile proveniente da invenzioni sarà tassata a un’aliquota ridotta a livello cantonale;

  • i Cantoni possono includere nella loro legislazione un’ulteriore deduzione pari al massimo al 50 per cento per le uscite destinate a ricerca e sviluppo;

  • i Cantoni possono introdurre una deduzione per l’autofinanziamento laddove vi sia un’imposizione effettiva dell’utile pari almeno al 18,03 per cento.

A queste norme speciali è abbinata una limitazione dello sgravio fiscale, che prevede l’obbligo per i Cantoni di tassare almeno il 30 per cento dell’utile imponibile di un’impresa prima dell’applicazione di tali norme speciali.

Il progetto comporta inoltre un aumento della quota dei Cantoni sulle entrate dell’imposta federale diretta: i Cantoni percepiranno il 21,2 per cento del prodotto dell’imposta federale diretta anziché il 17 per cento applicato finora. Questo offre loro un margine di manovra in termini di politica finanziaria per ridurre, se necessario, le loro imposte sull’utile e quindi rimanere competitivi.

Nuove sfide internazionali

Gli sviluppi internazionali mettono nuovamente alla prova il sistema fiscale svizzero. Nel contesto dell’economia digitale, l’OCSE ha elaborato proposte risolutive (i dettagli sono riportati nella scheda informativa «Imposizione dell’economia digitale»):

  • primo pilastro: prevede un trasferimento dei diritti impositivi negli Stati di commercializzazione;

  • secondo pilastro: prevede l’introduzione di un’aliquota d’imposta minima del 15 per cento per le imprese attive a livello internazionale con una cifra d’affari di oltre 750 milioni di euro all’anno.

Il Consiglio federale ha deciso di attuare l’introduzione dell’aliquota d’imposta minima convenuta dall’OCSE e dal G20 tramite una modifica costituzionale. Al riguardo viene creata un’imposta integrativa. Le entrate derivanti da questa imposta spettano per il 25 per cento alla Confederazione e per il rimanente 75 per cento ai Cantoni e ai Comuni. L’imposizione minima si applica dal 1° gennaio 2024 in Svizzera sotto forma di imposta integrativa. Maggiori informazioni al riguardo sono riportate alla pagina web «Applicazione in Svizzera dell’imposta minima prevista dall’OCSE»).

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Ultima modifica 22.02.2024

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