La Svizzera ha introdotto l’imposizione minima dell’OCSE il 1° gennaio 2024. Quali saranno le ripercussioni dell’imposizione minima sulla Costituzione, sul sistema fiscale, sul bilancio della Confederazione e sulle imprese interessate?
L’essenziale in breve
In Svizzera l’imposizione minima dell’OCSE passa attraverso un’ordinanza. Popolo e Cantoni hanno approvato la necessaria modifica della Costituzione il 18 giugno 2023 in occasione di una votazione popolare. Durante la seduta del 22 dicembre 2023 il Consiglio federale ha deciso di attuare l’imposizione minima introducendo l’imposta integrativa in Svizzera al 1° gennaio 2024. In questo modo impedisce che la base imponibile defluisca dalla Svizzera verso l’estero e crea condizioni quadro stabili. Entro fine 2024 deciderà in merito all’introduzione dell’imposta integrativa internazionale. Entro sei anni il Consiglio federale dovrà inoltre presentare al Parlamento una legge federale che sostituisca l’ordinanza.
Situazione di partenza
L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e il gruppo dei 20 Paesi industrializzati ed emergenti più importanti (G20) ritengono che la vigente imposizione dei grandi gruppi di imprese attivi a livello internazionale non sia più adeguata ai tempi.
Nel mese di ottobre del 2021 oltre 140 Stati, tra cui la Svizzera, hanno aderito al progetto di riforma che prevede di tassare con un’aliquota minima del 15 per cento l’utile dei grandi gruppi di imprese attivi a livello internazionale che conseguono una cifra d’affari annuale superiore a 750 milioni di euro.
La maggior parte degli Stati dell’UE e altri importanti Paesi industrializzati intendono attuare l’imposizione minima già nel 2024. Se la Svizzera rinunciasse a introdurre l’imposizione minima, le filiali svizzere di gruppi di imprese provenienti da tali Stati sarebbero assoggettate a un’imposta più alta nello Stato della casa madre. Di conseguenza si assisterebbe a un deflusso della base imponibile verso l’estero.
Modifica costituzionale
Il 18 giugno 2023 l’elettorato svizzero ha accolto, con il 78,5 per cento, una modifica costituzionale che creerà la base giuridica per l’attuazione dell’imposizione minima in Svizzera. L’obiettivo del legislatore consisteva, tra l’altro, nel consentire che le entrate derivanti da un’imposizione maggiore rimanessero in Svizzera e non confluissero verso l’estero.
La Costituzione enuncerà in una disposizione transitoria i principi secondo cui il Consiglio federale dovrà attuare l’imposizione minima. Il Consiglio federale ha emanato un’ordinanza in proposito. Questa rimarrà in vigore finché non sarà sostituita da una legge federale, che il Consiglio federale dovrà presentare al Parlamento al più tardi entro sei anni.
Chi sarà interessato dalla riforma?
Saranno interessati dalla nuova imposizione minima soltanto i grandi gruppi di imprese attivi a livello internazionale che realizzano una cifra d’affari annua di almeno 750 milioni di euro. In Svizzera rientrano in questa categoria poche centinaia di gruppi di imprese nazionali e poche migliaia di gruppi di imprese esteri. Grosso modo il 99 per cento delle imprese in Svizzera non sarà direttamente toccato dalla riforma e continuerà a essere tassato come prima.
In tutti i Cantoni può verificarsi un’imposizione inferiore al 15 per cento, ma ciò è soprattutto il caso dei Cantoni con un onere fiscale basso dove sono insediate molte imprese grandi e redditizie.
L’imposta integrativa nell’ordinanza
Se l’imposizione minima non è raggiunta, la differenza viene prelevata mediante un’imposta integrativa. L’imposta integrativa è un’imposta federale. Al pari dell’imposta federale diretta, la tassazione spetta ai Cantoni.
Ripercussioni
Le ripercussioni finanziarie dell’imposizione minima sono incerte. Le entrate derivanti dall’imposta integrativa sono stimate grosso modo a 1–2,5 miliardi di franchi nella fase iniziale. L’incertezza della stima è dovuta in parte alla carenza di dati. Inoltre, la base di calcolo dell’OCSE/G20 diverge da quella prevista dal diritto svizzero. La stima non riproduce possibili cambiamenti del comportamento delle imprese (ad es. sotto forma di minori investimenti in Svizzera) e delle decisioni di politica fiscale dei Cantoni (ad es. attraverso adeguamenti delle tariffe dell’imposta sull’utile).
Il progetto dell’OCSE/G20 comporta una perdita di attrattiva della piazza economica svizzera sotto il profilo fiscale. La reazione delle imprese che ne risulterà eventualmente nel medio e lungo periodo potrà avere ripercussioni negative sulle entrate di quasi tutti i tipi di imposte e sulle entrate derivanti dai contributi sociali. Per questo motivo, una parte dei fondi incassati con l’imposta integrativa dovrà confluire nel finanziamento di misure volte a rafforzare la piazza economica svizzera. La concorrenza fiscale subirà tendenzialmente un pregiudizio a livello nazionale. I Cantoni con un’imposizione elevata diventeranno fiscalmente più interessanti rispetto ai Cantoni con un’imposizione bassa. Aumenteranno anche gli oneri amministrativi per le imprese e le autorità.
Domande e risposte relative all’attuazione dell’imposizione minima dell’OCSE e del G20 in Svizzera
La maggior parte degli Stati membri dell’UE, in particolare, così come altri Paesi industrializzati intendono attuare l’imposizione minima dal 1° gennaio 2024. A partire da questo momento, i gruppi di imprese che hanno sede in questi Paesi potranno essere tassati in misura superiore se le loro filiali in Svizzera non raggiungono il livello d’imposizione minima del 15 per cento. Con l’introduzione dell’imposta integrativa nazionale, la Svizzera potrà beneficiare essa stessa della base imponibile, evitando che la base imponibile confluisca dalla Svizzera all’estero. Questo era uno dei motivi principali per cui il Consiglio federale e il Parlamento hanno approvato la modifica costituzionale per l’introduzione dell’imposizione minima e l’hanno sottoposta al voto popolare il 18 giugno 2023 raccomandandone l’accettazione.
I dati disponibili indicano che, nel 2024, fino al 50 per cento dell’imponibile fiscale relativo all’imposta sull’utile registrato con l’imposta integrativa potrebbe confluire verso l’estero se la Svizzera non introducesse questa imposta. Le entrate derivanti dall’imposta integrativa possono per contro essere utilizzate da Confederazione e Cantoni per finanziare le misure volte a promuovere la piazza economica. La Confederazione vi è tenuta in virtù della disposizione transitoria contenuta nella Costituzione federale. Anche una maggioranza dei Cantoni prevede di adottare tali misure.
Il Consiglio federale e il Parlamento hanno sempre ribadito che gli svantaggi per la piazza economica dovuti all’introduzione dell’imposizione minima dell’OCSE/G20 possono essere tollerati soltanto se anche altri Stati economicamente importanti per la Svizzera attuano la riforma. Per questo motivo era fondamentale seguire costantemente gli sviluppi internazionali. Che l’UE attuasse l’imposizione minima a partire dal 2024 era prevedibile, avendo posto in vigore una direttiva in tal senso già nel 2022. Molti Stati hanno tuttavia approvato la riforma soltanto poco prima della fine dell’anno.
Diversi Stati intendono introdurre l’imposizione minima (QDMTT, IIR) già dal 2024. Nell’UE una direttiva prescrive agli Stati membri di attuare l’imposizione minima al 31 dicembre 2023. Sono esclusi gli Stati membri nei quali sono localizzate non più di 12 società madre capogruppo di gruppi che rientrano nella direttiva. Questi possono posticipare l’introduzione di sei esercizi. Allo stato attuale delle conoscenze, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Slovacchia fanno appello a tale deroga.
Nella maggior parte degli altri Stati membri dell’UE, segnatamente Germania, Francia, Italia, Austria, Paesi Bassi e Irlanda, i progetti legislativi sono o in fase molto avanzata o già conclusi, ed è verosimile che in questi Paesi l’imposizione minima venga posta in vigore dal 2024 (stato: 20.12.2023). In singoli Stati membri dell’UE (presumibilmente Grecia, Polonia, Spagna, Portogallo e Cipro) si preannunciano per contro ritardi. È ipotizzabile che in questi Stati l’introduzione avrà effetto retroattivo, perché altrimenti verrebbe avviata una procedura d’infrazione nei loro confronti.
Al di fuori dell’UE, Regno Unito, Australia, Canada, Giappone e Corea del Sud prevedono a loro volta l’attuazione dell’imposizione minima per il 2024. Nel Regno Unito e nella Corea del Sud il processo di legislazione si è già concluso e l’entrata in vigore dell’imposizione minima è prevista per il 31 dicembre 2023.
Singapore e Hong Kong hanno invece reso noto di voler introdurre le disposizioni concernenti l’imposizione minima soltanto nel 2025. Gli Stati Uniti dispongono di una regolamentazione propria in materia (GILTI) e non prevedono tutt’ora di recepire le prescrizioni dell’OCSE/G20. Nemmeno la Cina, il Brasile e l’India hanno in programma di attuare l’imposizione minima.
A differenza della QDMTT, l’IIR non è adeguata per impedire un deflusso della base imponibile verso l’estero. Questo perché fino a quando non sarà applicata l’UTPR, l’IIR comporterà di norma un aumento dell’onere fiscale, senza che il rischio di un tale aumento si delinei all’estero. L’obiettivo del legislatore non era tuttavia il prelievo di imposte da parte dell’estero.
In virtù della rinuncia all’introduzione dell’IIR, la Svizzera nel 2024 potrà perlopiù preservare la sua attrattività come Paese sede di holding. Il motivo risiede nel fatto che, al momento, le filiali di gruppi di imprese svizzeri all’estero possono ancora beneficiare di un’imposizione ridotta, a condizione che siano situate negli Stati che non hanno (ancora) attuato l’imposizione minima. Le stesse considerazioni valgono per le holding intermedie svizzere di gruppi di imprese provenienti da Stati che non applicano l’IIR.
La rinuncia a garantire che l’imposizione minima venga introdotta all’estero crea tuttavia un incentivo per i gruppi di imprese svizzeri a trasferire utili e attività verso filiali estere a bassa imposizione. Anche in questo caso vale il principio per cui quanto più rapidamente viene applicata l’imposizione minima a livello internazionale, tanto meno si verificheranno simili cambiamenti del comportamento.
Nel 2024 l’UTPR non sarà verosimilmente applicata da nessun Paese, nemmeno dagli Stati membri dell’UE. Anche in questo caso si prevede di rispettare il parallelismo con gli altri Stati, segnatamente con quelli dell’UE.
Se perlomeno gli Stati dell’UE introdurranno l’UTPR con effetto dal 2025, da tale data la Svizzera dovrebbe anche applicare tutte le misure (UTPR inclusa) per tutelare nel miglior modo possibile i suoi interessi economici e fiscali.
Per i gruppi di imprese di Paesi che introducono l’IRR, la QDMTT non comporta alcun onere fiscale aggiuntivo, poiché lo Stato della loro sede principale applica l’IIR e questo Stato applicherebbe in ogni caso l’imposizione minima del 15 per cento. Secondo una stima approssimativa, ciò riguarda circa 1000 gruppi di imprese, tra cui, in particolare, le filiali svizzere di gruppi di imprese europei. Per queste imprese la QDMTT crea inoltre maggiore certezza del diritto e riduce l’onere amministrativo. Ciò è dovuto in particolare al cosiddetto «QDMTT Safe Harbour», di cui questi gruppi di imprese possono beneficiare e che dovrebbe preservarli da ulteriori procedure di tassazione all’estero.
Per altri gruppi di imprese interessati dalla riforma, segnatamente svizzeri e statunitensi, la QDMTT si traduce invece in un aumento dell’onere fiscale se i loro utili sono attualmente tassati con un’aliquota d’imposta inferiore al 15 per cento. Se la Svizzera rinunciasse all’introduzione della QDMTT, tali gruppi di imprese sarebbero stati interessati dall’imposizione minima (attraverso l’UTPR) al più presto dal 2025. I dati a disposizione indicano che presumibilmente oltre la metà del gettito potenziale della QDMTT è attribuibile a questi gruppi di imprese.
L’applicazione di un’aliquota d’imposta inferiore al 15 per cento è tuttavia ancora possibile se l’impresa dispone di sostanza. La deduzione sulla sostanza fa sì che le società che generano una cospicua sostanza sotto forma di investimenti materiali e risorse di personale possano continuare a beneficiare di un’aliquota inferiore al 15 per cento su una parte degli utili. Nel primo anno la deduzione sulla sostanza è del 10 per cento per i costi salariali e dell’8 per cento per i valori patrimoniali materiali. Dopo il periodo transitorio, agli utili può essere applicata una deduzione del 5 per cento per i valori materiali e i costi salariali. Le sedi di numerosi gruppi di imprese che dispongono di una sostanza considerevole sono pertanto meno interessate dall’imposizione minima di quelle in cui sono esercitate molte attività che generano una sostanza economica modesta.
È difficile stimare le ripercussioni finanziarie dell’imposta integrativa sia nel breve sia nel lungo periodo. Questo per i seguenti motivi.
- Carenza di dati: ad esempio, non è possibile determinare i gruppi di imprese interessati dalla riforma poiché la statistica disponibile si basa su singole imprese e non sui gruppi.
- Basi di calcolo divergenti: le norme stabilite dall’OCSE/G20 per la determinazione dell’utile divergono da quelle applicate in Svizzera. Queste divergenze possono comportare un gettito dell’imposta integrativa maggiore o minore.
- Possibili cambiamenti di comportamento: data l’assenza di dati storici empirici, non è possibile prevedere con certezza se gli altri Stati modificheranno il proprio sistema fiscale e di sussidi o se le imprese adegueranno le loro strutture e i loro investimenti. Anche i Cantoni possono determinare autonomamente la tariffa dell’imposta sull’utile.
Nel primo anno le entrate derivanti dall’imposta integrativa sono stimate a 1–2,5 miliardi di franchi. Queste entrate fiscali possono essere soggette a effetti contrari: con l’imposizione minima dell’OCSE/G20 la Svizzera perde infatti attrattività fiscale. Ciò potrebbe indurre i grandi gruppi di imprese, ad esempio, a investire meno o a non stabilirsi in Svizzera, con ripercussioni non solo sul gettito dell’imposta sull’utile e dell’imposta integrativa, ma anche sulle entrate di altri tipi di imposte (soprattutto dell’imposta sul reddito) e sulle assicurazioni sociali.
Infine, alcuni Cantoni hanno deciso di adeguare la tariffa dell’imposta sull’utile. Ciò comporterà una riduzione delle entrate derivanti dall’imposta integrativa, a fronte di un aumento delle entrate derivanti dalle imposte sull’utile cantonali dovuto all’adeguamento delle tariffe cantonali. Per quanto riguarda i diversi livelli statali, i Cantoni dovrebbero generare complessivamente maggiori entrate, mentre le entrate della Confederazione risulterebbero inferiori rispetto allo scenario senza le decisioni di politica fiscale dei Cantoni.
La disposizione costituzionale prevede che il 75 per cento delle entrate supplementari derivanti dall’imposta integrativa sia destinato ai Cantoni e il 25 per cento alla Confederazione. I Cantoni con un onere fiscale inferiore al 15 per cento e un numero relativamente elevato di gruppi di imprese interessati dall’imposizione minima incasseranno più ricavi dall’imposta integrativa rispetto ad altri Cantoni e sono anche quelli maggiormente colpiti dall’aumento dell’imposizione e dalla perdita di attrattiva fiscale. L’aliquota dell’imposta sull’utile applicata nei Cantoni non è l’unico fattore determinante. L’onere fiscale può essere inferiore al 15 per cento anche nei Cantoni in cui l’aliquota dell’imposta sull’utile è superiore al 15 per cento, ad esempio quando un’impresa può beneficiare di sgravi fiscali per investire nella ricerca e nello sviluppo.
La disposizione costituzionale sancisce che la Confederazione utilizzi le sue entrate supplementari per promuovere l’attrattiva della piazza economica svizzera (al netto delle maggiori uscite per la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri generate dall’imposta integrativa). Il Consiglio federale deciderà nel 2024 in merito all’utilizzo concreto dei mezzi finanziari, che dovranno andare a beneficio dell’economia nazionale. Anche una maggioranza dei Cantoni prevede misure volte a promuovere la piazza economica, come emerso da un primo sondaggio: OECD-Mindeststeuer. Auswirkungen auf die Disparität zwischen den Kantonen und Formen der kantonalen Umsetzung / Bericht des EFD, Erste Berichterstattung zum Postulat 22.3893, Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
Le entrate supplementari derivanti dall’imposta integrativa verranno considerate nell’attuale sistema della perequazione finanziaria, ovvero si procederà a una ridistribuzione attraverso la perequazione finanziaria, che andrà a beneficio dei Cantoni finanziariamente deboli. In questo modo anche i Cantoni che non realizzano ricavi diretti dall’imposta integrativa potranno conseguire entrate supplementari.
A medio termine, la Confederazione utilizzerà circa un terzo delle sue entrate derivanti dall’imposta integrativa per compensare gli oneri supplementari nella perequazione finanziaria. I fondi rimanenti saranno usati per finanziare le misure volte a rafforzare l’attrattiva della piazza economica svizzera. Il Consiglio federale deciderà in merito nel corso dell’anno prossimo.
L’imposizione minima dell’OCSE/G20 è applicata ai gruppi di imprese che conseguono una cifra d’affari annua superiore a 750 milioni di euro a livello mondiale. Il meccanismo alla sua base si fonda su tre misure:
- QDMTT (anche «imposta integrativa nazionale»): con la cosiddetta «Qualified Domestic Minimum Top-up-Tax» (QDMTT) uno Stato assoggetta le società che hanno sede sul suo territorio e a cui è applicato un onere fiscale inferiore al 15 per cento. Interessa i gruppi di imprese nazionali e internazionali. In Svizzera verrebbe assicurata sotto forma di imposta integrativa nazionale.
Esempio: la QDMTT è applicata agli utili di società svizzere e di società con sede in Svizzera appartenenti a gruppi esteri. Le imprese che oggi versano meno del 15 per cento di imposte verranno in futuro assoggettate a un’imposizione maggiore in virtù della QDMTT.
- IIR: con la cosiddetta regola di inclusione del reddito («Income Inclusion Rule», IIR) uno Stato assoggetta le società che hanno sede sul suo territorio per le loro filiali all’estero assoggettate a un’imposizione (troppo) bassa. L’IIR interessa, da un lato, i gruppi di imprese nazionali con filiali all’estero tassate a meno del 15 per cento, dall’altro, gruppi di imprese esteri che in Svizzera dispongono di una holding intermedia con filiali estere assoggettate a un’imposizione (troppo) bassa.
Esempio: l’IIR è applicata agli utili delle filiali di gruppi di imprese svizzeri o di holding intermedie laddove queste sono assoggettate a un’imposizione inferiore al 15 per cento nello Stato della sede.
- UTPR: con la cosiddetta UTPR uno Stato assoggetta le società che hanno sede sul suo territorio per qualsiasi altra società estera del gruppo assoggettata a un’imposizione (troppo) bassa.
Esempio: l’UTPR è applicata agli utili delle filiali di un gruppo di imprese estero che ha una filiale in Svizzera.
Ordine di priorità:
- uno Stato può, innanzitutto, assicurare sul proprio territorio l’imposizione minima attraverso una QDMTT.
- Se tale Stato non si avvale di questa possibilità, lo Stato della società madre capogruppo può applicare l’IIR, in via sussidiaria lo Stato della holding intermedia.
- Se nessuno Stato riscuote la QDMTT o l’IIR, gli altri Stati in cui è situata una qualsiasi società del gruppo possono prelevare l’UTPR.
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Ultima modifica 14.02.2024