Il Consiglio federale pone in vigore nuove basi legali per l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale

Berna, 10.11.2021 - Nella seduta del 10 novembre 2021 il Consiglio federale ha posto in vigore con effetto al 1° gennaio 2022 la legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) e la relativa ordinanza. In questo modo adegua le basi legali vigenti agli sviluppi del diritto fiscale internazionale.

Finora nel diritto nazionale le questioni attuative e applicative riguardanti le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni erano disciplinate dalla legge federale del 22 giugno 1951 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione e dalle relative ordinanze. La nuova LECF riprende nella misura del necessario le disposizioni vigenti e introduce nuovi ambiti normativi. Disciplina inoltre l’esecuzione sul piano interno delle procedure amichevoli, laddove la convenzione applicabile non prevede diversamente. Contiene anche gli elementi essenziali per lo sgravio dell’imposta preventiva basato su convenzioni internazionali come pure disposizioni penali in relazione allo sgravio delle imposte riscosse alla fonte sui redditi di capitali.

L’entrata in vigore della LECF rende necessario l’adeguamento di alcune ordinanze e l’abrogazione di due ordinanze e un decreto federale divenuti superflui.


Indirizzo cui rivolgere domande

Comunicazione
Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali
Tel. +41 58 462 46 16, info@sif.admin.ch



Pubblicato da

Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali
http://www.sif.admin.ch

Amministrazione federale delle contribuzioni
https://www.estv.admin.ch

https://www.efd.admin.ch/content/efd/it/home/il-dff/nsb-news_list.msg-id-85804.html