Disposizioni d’esecuzione sulla partecipazione della Svizzera alla guardia di frontiera e costiera europea: avvio della procedura di consultazione

Berna, 20.10.2021 - Nella sua seduta del 20 ottobre 2021, il Consiglio federale ha avviato la consultazione relativa alle disposizioni d’esecuzione sulla partecipazione della Svizzera alla guardia di frontiera e costiera europea.

Il regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea è stato notificato alla Svizzera il 15 novembre 2019 come sviluppo dell’acquis di Schengen. Nella sua seduta del 26 agosto 2020 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente il recepimento e la trasposizione di tale regolamento. Nella sessione autunnale 2021 il Parlamento ha approvato il progetto.

Lo scopo principale del regolamento UE è fornire all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) personale e mezzi sufficienti per svolgere più efficacemente i suoi compiti nell’ambito della gestione delle frontiere e dei rimpatri. Inoltre viene rafforzato il mandato per sostenere gli Stati Schengen per quanto riguarda i rimpatri e la cooperazione con i Paesi terzi. I singoli Stati rimangono però i principali responsabili della protezione delle proprie frontiere esterne. Il regolamento UE prevede anche il rafforzamento della salvaguardia dei diritti dell’uomo da parte di Frontex.

Per la trasposizione nazionale del regolamento UE sono necessarie modifiche a livello di ordinanza. Da un lato viene modificata l’ordinanza del 26 agosto 2009 sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE). Tale ordinanza disciplina i compiti e gli impieghi dei collaboratori dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD), la cooperazione dell’AFD quale punto di contatto nazionale nei confronti dell’Agenzia, la rappresentanza della Svizzera nel consiglio d’amministrazione nonché i compiti nei settori «impieghi di personale dell’AFD all’estero», «impieghi di personale estero in Svizzera» nonché «impieghi di consulenti in materia di documenti». In questa occasione, l’OCOFE viene sottoposta a una revisione totale e in futuro sarà denominata «ordinanza sulla cooperazione internazionale per la sicurezza dei confini (OCISC)».  

D’altra parte, sono necessarie modifiche dell’ordinanza dell’11 agosto 1999 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE). Queste riguardano in particolare l’ammontare dell’indennità da versare ai Cantoni e le modalità di indennizzo per gli impieghi di personale cantonale nell’ambito dei rimpatri nel quadro di Frontex. Le modifiche dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 1999 sull’asilo (OAsi 1) esplicitano sostanzialmente l’informazione e il sostegno ai richiedenti l’asilo, previsti per legge, da parte dei fornitori di prestazioni o dei consultori giuridici in caso di possibili violazioni dei diritti fondamentali in relazione agli interventi dell’Agenzia.

Nella sua seduta del 20 ottobre 2021, il Consiglio federale ha avviato la consultazione relativa a queste disposizioni d’esecuzione. La procedura di consultazione termina il 22 dicembre 2021.


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