Uso privato di veicoli aziendali: deduzione forfettaria più consistente

Berna, 17.03.2021 - L’imposizione dell’uso di veicoli aziendali a scopo privato deve avvenire su base forfettaria e comprendere anche le spese di trasporto per recarsi al lavoro. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) pone in vigore la modifica dell’ordinanza del DFF sulle spese professionali il 1° gennaio 2022.

Ai fini dell’imposta federale diretta, l’adeguata ordinanza disciplina che l’uso privato del veicolo aziendale (comprese le spese per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro) possa essere imposto con una quota mensile dello 0,9 per cento del prezzo di acquisto del veicolo. Finora la quota forfettaria ammontava allo 0,8 per cento. Dal 1° gennaio 2016 le spese di trasporto per recarsi al lavoro (senza la quota di servizio esterno) devono essere conteggiate nella dichiarazione d’imposta come reddito a 70 centesimi al chilometro. Nell’ambito dell’imposta federale diretta, tali spese sono deducibili quali spese professionali fino a un importo massimo di 3000 franchi, mentre i Cantoni consentono importi massimi o illimitati secondo la propria legislazione.

Con la nuova regolamentazione, nell’ambito dell’imposta federale diretta vengono meno la compensazione delle spese per il tragitto tra domicilio e luogo di lavoro nonché la deduzione delle spese di trasporto. Inoltre, il datore di lavoro non è più tenuto a dichiarare nel certificato di salario la quota di lavoro prestato nel servizio esterno. Tuttavia, nonostante la modifica sarà possibile anche in futuro conteggiare l’uso privato effettivo con un libro di bordo e far valere la deduzione delle spese di trasporto.

In linea di principio la modifica dell’ordinanza non incide sul gettito dell’imposta federale diretta. Risultano maggiori entrate di esigua entità per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto e le assicurazioni sociali.

Per garantire un certificato di salario uniforme, i Cantoni possono applicare la modifica dell’ordinanza nell’ambito delle proprie imposte. Come indicato in precedenza, i Cantoni che applicano una deduzione illimitata o superiore a 3000 franchi delle spese di trasporto registrerebbero maggiori entrate di esigua entità.

Tramite la modifica dell’ordinanza il DFF adempie la mozione 17.3631, depositata dalla Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati (CTT-CS) e accettata dalle Camere federali.

Nel 2019, il DFF ha condotto una procedura di consultazione relativa a questa modifica. Sei Cantoni, due partiti e 14 organizzazioni hanno approvato la proposta. 20 Cantoni, due partiti e otto organizzazioni l’hanno respinta.


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Joel Weibel, specialista Comunicazione, Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
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