Il Consiglio federale prende posizione in merito al principio degli apporti di capitale

Berna, 14.03.2011 - La riforma II dell’imposizione delle imprese ha generato uno sgravio per il settore delle imprese e ha rafforzato in tal modo le PMI. Nel contempo, le misure fiscali adottate, tra cui il principio degli apporti di capitale, hanno permesso di aumentare l’attrattiva della piazza economica per le grandi imprese. Sulla base dei dati aggiornati, il Consiglio federale ha fatto calcolare le ripercussioni a lungo termine dell’introduzione del principio degli apporti di capitale. Dal 2012 e fino all’esaurimento delle attuali riserve da apporti di capitale, ogni anno Confederazione, Cantoni e Comuni registreranno minori entrate da 400 fino a 600 milioni di franchi all’anno. Il Consiglio federale ha preso atto di queste minori entrate. Esso è del parere che si dovrebbe rinunciare a una revisione della legge, poiché questa consentirebbe di recuperare solo una parte del minor gettito fiscale. Per il Governo si tratta altresì di continuare a garantire la certezza del nostro ordinamento giuridico e di fare in modo che non vengano lanciati segnali che possono influire negativamente sulla piazza economica svizzera.

Per calcolare le ripercussioni finanziarie, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha formulato ipotesi. Le distribuzioni delle società non possono essere quantificate con precisione e mancano ampie basi statistiche. Le stime sono pertanto molto approssimative. A lungo termine il Consiglio federale prevede un minor gettito dell'imposta preventiva da 200 fino a 300 milioni di franchi e minori entrate di pari entità per le imposte sul reddito di Confederazione, Cantoni e Comuni. Le minori entrate a titolo di imposta preventiva di 1,2 miliardi di franchi previste per il 2011 si livelleranno nel corso degli anni, in quanto tale effetto è da ricondurre al ritardo temporale tra le minori entrate dell'imposta preventiva e la relativa contrazione dei rimborsi.

Il Consiglio federale è contrario alla revisione della legge

Il punto controverso del principio degli apporti di capitale è l'estensione della sua applicazione agli apporti di capitale effettuati dopo il 1° gennaio 1997. In occasione del progetto per la consultazione, il Consiglio federale aveva proposto di rinunciare a detta retroattività. Sulla base dei risultati della consultazione, nel messaggio la proposta è stata modificata ed è stato previsto che, su richiesta, si devono considerare gli aggi versati fino a dieci anni prima dell'entrata in vigore della riforma.

Secondo il Consiglio federale, l'obiettivo perseguito dal principio degli apporti di capitale permane giusto. Nemmeno per quanto riguarda l'impostazione giuridica di tale principio vi è la necessità di ritornare sulla riforma decisa dal Parlamento e accettata dal popolo. Il Governo tiene conto anche del fatto che in vista del principio degli apporti di capitate le imprese hanno adottato negli anni 2009 e 2010 decisioni che in parte non possono più revocare. Si tratta di continuare a garantire la certezza del nostro ordinamento giuridico e di fare in modo che non vengano lanciati segnali che possono influire negativamente sulla piazza economica svizzera.

Il principio degli apporti di capitale contribuisce all'attrattiva della piazza economica svizzera

Secondo il Consiglio federale il principio degli apporti di capitale è corretto sia materialmente sia sotto il profilo della sistematica fiscale. Esso contribuisce in misura importante all'attrattiva della piazza economica svizzera. La regolamentazione in vigore fino alla fine del 2010 prevedeva un'imposizione della sostanza ed era problematica sotto il profilo della sistematica fiscale. L'introduzione del  principio degli apporti di capitale ha garantito la soppressione dell'«imposta sulla sostanza». L'imposta preventiva e l'imposta sul reddito colpiscono ancora solo l'utile realizzato dall'impresa con il capitale messole a disposizione e distribuito sotto forma di reddito ai titolari dei diritti di partecipazione.

Il Consiglio federale ha evidenziato che il nuovo disciplinamento comporterà minori entrate. Tuttavia, per mancanza di cifre, queste minori entrate non sono state quantificate, né in occasione del messaggio all'attenzione del Parlamento, né nell'ambito della campagna per la votazione popolare sull'introduzione del principio degli apporti di capitale. Dall'inizio del 2011, in Svizzera le imprese hanno iniziato a comunicare gli importi degli apporti di capitale effettuati e i previsti rimborsi esenti da imposte. I dati aggiornati permettono ora di effettuare una valutazione delle minori entrate.

Il principio degli apporti di capitale è in vigore dal 1° gennaio 2011 ed è parte della legge federale del 23 marzo 2007 sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese), accettata in votazione popolare nel mese di febbraio del 2008. In base a questo principio il rimborso al titolare dei diritti di partecipazione degli apporti palesi di capitale da lui versati è esente dall'imposta federale diretta, dalle imposte cantonali sul reddito (in base alla legge federale sull'armonizzazione fiscale) e dall'imposta preventiva.

Per apporti di capitale si intendono apporti, aggi e pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione (ad es. azionisti) a una società in occasione della sua costituzione o di un aumento di capitale. Se superano il valore nominale del capitale azionario o sociale, questi apporti di capitale sono attribuiti alle riserve. In tal caso, si parla della cosiddetta «riserva aggio». Le nuove disposizioni sono applicabili agli apporti di capitale forniti e allibrati separatamente dopo il 1° gennaio 1997.

Gli apporti di capitale sono rilevati solo dall'inizio del 2011. Le imprese possono contabilizzare gli apporti di capitale, documentarli e sottoporli all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per una verifica preliminare. Ai fini del rimborso esente da imposta tramite riserve da apporti di capitale, è indispensabile che tale rimborso venga allibrato al più tardi nel bilancio commerciale dell'esercizio che termina nell'anno civile 2011 e che sia stato comunicato all'AFC l'ammontare della riserva da apporti di capitale. Inoltre, le società di capitali devono comunicare all'AFC qualsiasi modifica e rispettare le disposizioni del codice delle obbligazioni.

Sulla base delle verifiche preliminari dell'AFC e delle comunicazioni delle società, attualmente le imprese svizzere hanno fornito apporti di capitale per circa 200 miliardi di franchi, che possono essere rimborsati esentasse su diversi anni purché le imprese possano effettuare siffatti rimborsi e li decidano. Per il 2011, diverse imprese hanno annunciato nei loro rapporti di gestione o nei comunicati stampa rimborsi esenti da imposta per un totale di circa 8 miliardi di franchi.


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