Il 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la legge federale sui servizi finanziari (LSerFi). Essa prevede che i clienti di fornitori di servizi finanziari possano avviare una procedura di mediazione. I fornitori di servizi finanziari devono pertanto essere affiliati a un organo di mediazione riconosciuto dal Dipartimento federale delle finanze (DFF).
Basi legali
Gli articoli 74 e seguenti della LSerFi prevedono per la risoluzione delle controversie giuridiche insorte tra il cliente e il fornitore di servizi finanziari una procedura di mediazione dinanzi a un organo di mediazione.
A tale scopo, i fornitori di servizi finanziari devono affiliarsi a un organo di mediazione (art. 77 LSerFi riconosciuto di diritto dal DFF (art. 84 cpv. 1 LSerFi).
Elenco degli organi di mediazione riconosciuti
- Associazione «Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS)»
Talstrasse 20, 8001 Zürich
www.finos.ch
- Financial Services Ombudsman (FINSOM)
Avenue de la Gare 66, 1920 Martigny
finsom.ch
- Fondazione Ombud Finanza Svizzera
Bollwerk 21, c/o Etude Peter von Ins, 3011 Bern
ombudfinance.ch
- Fondazione Ombudsman delle banche svizzere
Bahnhofplatz 9, 8021 Zürich
bankingombudsman.ch
- Swiss Arbitration Centre
Boulevard du Théâtre 4, case postale 5039, 1211 Genève 11
Löwenstrasse 11, Postfach, 8021 Zürich
Corso Elvezia 16, casella postale, 6901 Lugano
www.swissarbitration.org/centre/ombuds-fin/
- Terraxis SA
Rue de la Tour-de-l'Île 1, 1204 Genève
www.terraxis.ch
- Ufficio di mediazione per i fornitori di servizi finanziari
Bleicherweg 10, 8001 Zürich
www.ofdl.ch
- Lichtensteinische Schlichtungsstelle im Finanzdienstleitungsbereich
Dr. Peter Wolff, Landstrasse 60, 9490 Vaduz
Organo di mediazione per i gestori patrimoniali domiciliati nel Liechtenstein che sono membri del Verein unabhängiger Vermögensverwalter in Liechtenstein (VuVL) e hanno clienti in Svizzera o rientrano in altro modo nel campo di applicazione della LSerFi.
www.schlichtungsstelle.li
L'idoneità e le condizioni per l'affiliazione sono disciplinate dai regolamenti dei singoli organi di mediazione.

Criteri di verifica del DFF
Per il riconoscimento dell’organo di mediazione, il DFF è tenuto a rispettare le prescrizioni della legge e dell’ordinanza. Tali prescrizioni consentono di operare con un certo margine di discrezionalità. Di seguito sono illustrati i casi in cui il DFF considera adempiute le condizioni per il riconoscimento. Non è escluso che tale adempimento venga dimostrato in altro modo.
Organizzazione responsabile
L’indipendenza è garantita quando l’organo di mediazione è sostenuto da un’organizzazione indipendente (ad es. una fondazione o un’associazione). L’organizzazione:
- nomina e indennizza il mediatore;
- mette a disposizione o finanzia l’infrastruttura necessaria;
- garantisce l’indipendenza del mediatore;
- controlla l’efficienza e l’efficacia dell’attività dell’organo di mediazione.
Gli organi direttivi dell’organizzazione responsabile sono composti in maggioranza da persone indipendenti dal settore, le quali non partecipano alla gestione delle singole procedure.
Il mediatore è nominato per un mandato limitato nel tempo e può essere revocato anticipatamente solamente in presenza di motivi importanti.
La legge non esclude un organo di mediazione senza organizzazione responsabile. Nella domanda di riconoscimento si dovrebbe tuttavia precisare le modalità con le quali garantire un’indipendenza equivalente. Secondo l’articolo 101 capoverso 2 OSerFi, gli organi di mediazione che non sono giuridicamente indipendenti devono disporre di sufficienti risorse finanziare separate e a destinazione vincolata.
Regolamento di organizzazione e di procedura
Gli organi di mediazione che presentano una domanda di riconoscimento disciplinano i compiti e le competenze dei loro organi in un regolamento di organizzazione. Il regolamento deve contenere anche le condizioni di affiliazione e di esclusione. Le condizioni di affiliazione devono basarsi su criteri oggettivi (art. 101 OSerFi).
Lo svolgimento della procedura è stabilito in un regolamento di procedura. La procedura deve essere non burocratica, equa, rapida, imparziale e, per il cliente, economica o gratuita. Devono essere osservate le disposizioni menzionate all’articolo 75 LSerFi.
I regolamenti garantiscono che il mediatore o la persona incaricata del caso non sia vincolata, direttamente o indirettamente, a istruzioni dei fornitori di servizi finanziari affiliati.
Secondo l’articolo 80 LSerFi i fornitori di servizi finanziari versano contributi finanziari all’organo di mediazione al quale sono affiliati. I contributi sono calcolati in base al regolamento sui contributi e sulle spese dell’organo di mediazione tenendo conto del principio di causalità.
Conformemente all’articolo 99 OSerFi, l’organo di mediazione o un’organizzazione del settore designata da quest’ultimo riscuote dai fornitori di servizi finanziari ad esso affiliati contributi che coprono le spese complessive sostenute dall’organo di mediazione per l’adempimento del proprio compito legale. I contributi possono essere riscossi secondo il regolamento sui contributi e sulle spese dell’organo di mediazione, segnatamente sotto forma di un contributo di base fisso e di contributi supplementari connessi a un caso specifico. Il finanziamento viene stabilito in base al regolamento sui contributi e sulle spese secondo l’articolo 84 capoverso 2 lettera e LSerFi.
I costi dell’infrastruttura dell’organo di mediazione sono a carico dei fornitori di servizi ad esso affiliati o delle associazioni di categoria, indipendentemente dalle controversie trattate. Nei costi sono comprese le spese necessarie ad assicurare l’amministrazione, la gestione dei membri, la reperibilità dell’organo così come il trattamento delle domande, la redazione di rapporti e l’adempimento degli obblighi di comunicazione legali. Inoltre, devono essere costituite riserve finanziarie adeguate.
È possibile finanziare le singole procedure per mezzo degli emolumenti versati dai fornitori di servizi interessati. La partecipazione ai costi da parte dei clienti è ammessa solo in misura limitata.
Il richiedente deve presentare un piano aziendale da cui risulta che l’esercizio dell’organo di mediazione è garantito per una durata minima di due anni. Può presentare diversi scenari per il finanziamento e deve, in ogni caso, comprovare la copertura delle spese fisse.
La prova attestante il finanziamento dipende dal modello di finanziamento scelto. Il DFF esamina liberamente le prove che gli sono sottoposte.
Ai sensi dell’articolo 84 capoverso 2 lettera b LSerFi, sono riconosciute come organi di mediazione le organizzazioni che garantiscono che le persone incaricate della mediazione dispongono delle conoscenze tecniche necessarie. La competenza professionale delle persone incaricate rappresenta un importante valore aggiunto del servizio fornito dagli organi di mediazione riconosciuti. Si tratta in particolare di conoscenze specifiche su strumenti finanziari, servizi finanziari, mercato finanziario e mercato dei capitali. Inoltre sono richieste anche conoscenze specialistiche particolari nell’ambito della mediazione.
Gli organi di mediazione dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella definizione delle conoscenze tecniche necessarie.
Il mediatore deve dimostrare, mediante curriculum vitae, di aver acquisito sufficienti conoscenze nel campo dei servizi finanziari nonché di possedere esperienza e/o una formazione nella risoluzione alternativa delle controversie («Alternative Dispute Resolution») o nella mediazione.
Se il trattamento del caso viene affidato a terzi, occorre presentare il profilo dei requisiti di queste terze persone.
Ultima modifica 19.09.2023