Le imprese ricevono già consistenti contributi a fondo perso attraverso l’assicurazione contro la disoccupazione (AD) e l’indennità per perdita di guadagno a seguito del coronavirus. Inoltre, su scala ridotta sono previsti contributi a fondo perso destinati a organizzatori di manifestazioni culturali e sportive attivi nel volontariato. Questo aiuto transitorio è un aiuto alla liquidità: un’impresa che prima dell’inizio della crisi si trovava in buone condizioni dovrebbe, grazie a questo aiuto, riuscire ad affrontare meglio la crisi e rientrare il più presto possibile nel ciclo economico. Per fare ciò, devono affluire alle imprese importi nell’ordine di miliardi. Il lungo termine di estinzione deve permettere alle imprese di estinguere i crediti. La collaborazione tra la Confederazione e il sistema bancario è la via migliore per consentire il disbrigo operativo e l’approntamento di sufficiente liquidità. L’approvvigionamento creditizio è un compito basilare delle banche. Al contrario, la definizione di criteri oggettivi per una corretta distribuzione dei contributi a fondo perso sarebbe molto difficile in questo momento (questo dipende in gran parte dalla durata della crisi) e la verifica del diritto ai sussidi richiederebbe molto più tempo.
Domande generiche
La distribuzione dell’utile della Banca nazionale svizzera (BNS) alla Confederazione e ai Can-toni è stata aumentata recentemente e contribuisce ad articolare il margine di manovra in termini di politica finanziaria. Attingere direttamente alle eccedenze della BNS non è, per mo-tivi legati alla politica monetaria indipendente della banca centrale, né auspicabile né sensato. Infine, le uscite per contenere le ripercussioni dell’emergenza COVID-19 devono basarsi sul fabbisogno e non sulle risorse (apparentemente) disponibili.
I servizi federali competenti hanno lavorato a stretto contatto con il settore bancario. Da parte delle banche c’è totale disponibilità ad aiutare l’economia in questa difficile situazione.
Anche se si tratta di una procedura semplificata, le banche hanno degli oneri. Per gli accordi di credito COVID-19 inferiori a 500 000 franchi svizzeri, attualmente il tasso d’interesse am-monta allo 0,0 per cento annuo. Per gli importi superiori, sull’85 per cento garantito dalla Con-federazione è applicato un tasso d’interesse massimo dello 0,5 per cento annuo. In questo caso le banche esigono un esame del credito e partecipano al rischio di credito nella misura del 15 per cento. La Confederazione può adeguare il tasso d’interesse.
In generale, per PostFinance questo divieto continua a essere valido. Tuttavia, PostFinance conta molte PMI tra i suoi clienti. Per permettere a queste PMI di accedere ai crediti COVID-19 in modo non burocratico, esse possono presentare richieste di credito fino a 500 000 fran-chi svizzeri anche presso PostFinance. Si tratta però di una misura speciale e di una deroga di portata e durata limitate; vale esclusivamente per i crediti COVID-19 e per le imprese che erano clienti di PostFinance già prima della crisi.
No. Per le situazioni straordinarie il freno all’indebitamento è strutturato in modo flessibile, co-sicché possano essere attivate uscite supplementari di importo elevato.
Al momento no. Grazie all’esiguo debito pubblico, la Svizzera ha una buona situazione finanziaria di partenza. Questo porta i suoi frutti nella crisi che stiamo attraversando.
Le uscite supplementari saranno finanziate da un lato attraverso la liquidità esistente, dall’altro sarà necessario reperire maggiori risorse.
Si stima che l’entità delle fideiussioni garantite dalla Confederazione ammonterà a 40 miliardi di franchi svizzeri. Questo rappresenta il rischio massimo di perdita qualora la totalità dei cre-diti transitori concessi non venga estinta. Ma questo è poco probabile. Non si può escludere che una parte dei prestiti non sarà in grado di soddisfare i requisiti, soprattutto se la crisi durerà a lungo.
Si tratta di stime molto approssimative. Sia il numero di imprese in difficoltà a causa della pandemia COVID-19 che l’importo delle singole domande di credito sono difficili da stimare.
Il credito d’impegno è limitato a 40 miliardi di franchi. Tutto il resto dipende da come evolverà la crisi e, naturalmente, dalle decisioni del Parlamento.
Domande sulla procedura
Tutte le imprese (imprese individuali, società di persone o persone giuridiche) con sede in Svizzera, costituite prima del 1 marzo 2020 e la cui cifra d’affari annua non supera i 500 milioni di franchi. Chi ha già beneficiato di prestazioni nell’ambito dei programmi di emer-genza per promotori sportivi e culturali non ha diritto a un credito COVID-19.
Di regola presso la banca con la quale un libero professionista o una PMI ha normalmente relazioni bancarie. Un rapporto preesistente tra l’impresa e la banca semplifica (e accelera) ulteriormente il tutto. Sul sito covid19.easygov.swiss sono elencate le banche che hanno ac-cettato le condizioni di fideiussione dell’ordinanza di necessità e che possono erogare crediti transitori COVID-19. L’elenco viene aggiornato continuamente. I moduli compilati devono essere inviati alla banca o a PostFinance per via elettronica (screenshot o fotografia) oppure per posta.
Le informazioni necessarie e il modulo per i liberi professionisti e le PMI che hanno subito un danno economico a causa della pandemia di COVID-19 sono disponibili sul portale online delle autorità federali dedicato alle imprese all’URL http://covid19.easygov.swiss. Il modulo compilato deve essere trasmesso alla banca o a PostFinance.
Dal 26 marzo 2020 alle ore 08:00, le domande possono essere presentate e gli accordi e i crediti transitori COVID-19 possono essere concessi dalle banche e garantiti dalla Confederazione. Le domande non possono essere presentate prima di tale data. Poiché nei primi giorni è atteso un gran numero di domande, saranno possibili ritardi nell’elaborazione finché tutti i processi non saranno regolarizzati.
Le richieste possono essere presentate fino al 31 luglio 2020.
Sì. Gli attuali clienti di PostFinance possono presentare domande per accordi di credito per un ammontare massimo di 500 000 franchi.
Le imprese interessate e i liberi professionisti devono poter ottenere dalle banche importi al massimo pari al 10 per cento della cifra d’affari annua fino a un massimo di 20 milioni di franchi. Gli importi fino a 500 000 franchi possono essere pagati immediatamente dalle banche e sono garantiti al 100 per cento dalla Confederazione. Tali crediti fino a 500 000 franchi dovrebbero permettere di venire in aiuto a oltre il 90 per cento delle imprese svizzere interessate dal COVID-19.
Le domande compilate elettronicamente devono essere stampate e firmate. L’invio può essere effettuato per via elettronica (screenshot o fotografia) o per posta. Recarsi fisicamente allo sportello della banca è possibile, ma non obbligatorio. La trasmissione elettronica è il modo più veloce.
Ogni impresa può presentare una sola domanda di credito per un aiuto immediato garantito dalla Confederazione dell’ordine di 500 000 franchi al massimo (anche se sono eccezionalmente possibili correzioni dell'accordo di credito). Per ulteriori aiuti transitori superiori a 500 000 franchi fino a un massimo di 20 milioni di franchi è necessario presentare una domanda separata, a causa dell’importo elevato. La procedura sarà molto semplice. Aiuti supplementari dai Cantoni sono di principio possibili dal punto di vista della Confederazione. Non ha diritto a un credito COVID-19 chi ha già beneficiato di prestazioni nell’ambito dei programmi di emergenza per promotori sportivi e culturali.
Cinque anni, ma in caso di difficoltà è possibile una proroga a sette anni. Questi crediti non sono un regalo e devono essere rimborsati, ma il periodo è lungo per permettere alle imprese di riprendersi. Le imprese dovrebbero ammortizzare regolarmente i crediti concessi entro il termine di rimborso.
Importi che superano i 20 milioni di franchi svizzeri sono garantiti dalla Confederazione nell’ordine dell’85 per cento e necessitano di un breve controllo bancario. Dopo l’esame di credito, la banca presenta quindi una domanda alla cooperativa di fideiussione competente. Non appena essa ha firmato il contratto di fideiussione, la banca libera i crediti. Anche per questo tipo di credito si intende garantire una procedura rapida mettendo a disposizione documenti standardizzati e ampliando in modo mirato le risorse in termini di personale presso le organizzazioni che concedono fideiussioni.
Come descritto nelle spiegazioni, il DFF può adeguare i tassi d’interesse agli sviluppi di mercato una volta all’anno al 31 marzo, dopo aver consultato le banche partecipanti e tenendo conto in particolare dell’andamento dei tassi di mercato. Questo meccanismo di aggiustamento è da intendere come misura precauzionale volta a evitare che gli interessi di mercato divergano troppo dagli interessi sui crediti transitori COVID-19. Al 31 marzo 2021 verrà deciso per la prima volta un eventuale adeguamento dei tassi d’interesse sui crediti correnti.
Sì, le banche hanno il diritto di rifiutare le domande senza indicarne i motivi. Le banche non sono tenute a concedere crediti e non tutte sono attive nelle operazioni di credito. Cionondimeno è comunque nel loro interesse sostenere i propri clienti aziendali mediante la procedura semplificata.
In linea di principio, il Consiglio federale parte dal presupposto che i crediti di aiuto non saranno utilizzati in modo illecito. Tuttavia, la concessione dei crediti senza formalità burocratiche comporta anche un certo potenziale di abuso, cui il Consiglio federale intende opporsi con fermezza. Esso ha incaricato i dipartimenti competenti di attuare rapidamente un piano volto a contrastare gli abusi. Il piano contiene in particolare le seguenti misure:
- l’ufficio centrale designato dalle organizzazioni che concedono fideiussioni verifica tutti gli accordi di credito circa l’osservanza dei requisiti di base e l’utilizzazione multipla di crediti. I crediti che sono stati richiesti indebitamente o più volte saranno rapidamente revocati;
- inoltre, si procederà a un controllo sistematico dei crediti COVID-19, collegandoli ai dati sull’imposta sul valore aggiunto o ad altri dati, per permettere così di verificare le informazioni sulle cifre d’affari fornite dalle imprese e di monitorare palesi discrepanze;
- infine, il Dipartimento federale delle finanze è stato incaricato di presentare immediatamente al Consiglio federale possibili opzioni per inasprire le disposizioni penali e/o di responsabilità nell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19. Oltre alle imprese mutuatarie, anche i loro organi responsabili e quindi le persone fisiche sottostanti devono poter essere perseguiti.
Una richiesta di credito transitorio COVID-19 garantito che risulti abusiva va respinta. Le banche sono inoltre tenute a denunciare al ministero pubblico cantonale competente i casi di abuso o i tentativi di frode riscontrati.
Fideiussioni federali e garanzie cantonali vengono valutati separatamente e sono considerati aiuti tra loro complementari.
Partendo dal presupposto che il fatturato è composto, per circa un terzo ciascuno, di costi salariali (con copertura delle perdite tramite indennità per lavoro ridotto o per perdita di guadagno), costi variabili (che in caso di interruzione dell’attività vengono in gran parte meno) e costi fissi, un simile credito transitorio dovrebbe essere sufficiente per coprire i costi fissi di un’azienda per poco più di tre mesi.
Sì, le relative restrizioni sono disciplinate nell’ordinanza della Confederazione. I crediti transitori hanno lo scopo esclusivo di coprire i costi correnti. Sono tra l’altro esclusi la distribuzione di dividendi, la restituzione di apporti di capitale e nuovi investimenti, diversi dagli investimenti di sostituzione, nelle immobilizzazioni. Non appena l’azienda si è ripresa e prevede quindi di riprendere il finanziamento di progetti di espansione o di distribuire nuovamente capitale, può rimborsare il credito COVID-19 garantito e finanziarsi tramite utili, «normali» crediti bancari o il mercato dei capitali.
L’articolo 3 dell’ordinanza menziona quali beneficiari dei crediti transitori COVID-19 le imprese individuali, le società di persone e le persone giuridiche. Queste comprendono anche le aziende agricole, se adempiono le condizioni previste dall’ordinanza. Le aziende agricole che presentano richiesta di un credito devono poter fornire le dichiarazioni secondo l’articolo 3 capoverso 1 lett. a–d; la lettera d non riguarda i sussidi alle aziende agricole già in essere.
Le spiegazioni (pag. 9) all’articolo 6 capoverso 3 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 osservano in merito quanto segue: «Le disposizioni del capoverso 3 mirano in generale a evitare che i crediti ricevuti in virtù dell’ordinanza siano utilizzati per scopi diversi da quello previsto. In particolare, non devono defluire fondi o essere concesse garanzie per impegni finanziari nuovi o esistenti, se questi non servono a coprire esigenze indispensabili al mantenimento della continuità operativa.» Lo scopo dei crediti transitori COVID-19 è dichiarato all’articolo 6 capoverso 1 e consiste nella «garanzia di crediti bancari per le esigenze di liquidità correnti». Sono interessate tutte le società mutuatarie, e quindi beneficiarie delle fideiussioni solidali, secondo l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19. A partire dal momento del versamento del credito fino al suo completo ammortamento non possono più essere distribuiti dividendi.
Domande relative alle organizzazioni che concedono fideiussioni
Le organizzazioni che concedono fideiussioni garantiscono i crediti transitori nei confronti delle banche. Le banche vantano quindi di una garanzia pari al 100 per cento da parte delle organizzazioni che concedono fideiussioni (per i crediti COVID-19 fino a CHF 500 000) o all’85 per cento (per i crediti COVID-19 PLUS di oltre CHF 500 000 fino a 20 mio.). Le organizzazioni che concedono fideiussioni dispongono a loro volta della completa copertura da parte della Confederazione per tutte le fideiussioni date nel quadro degli aiuti transitori.
Per ottenere un credito transitorio COVID-19, l’azienda coinvolta si rivolge alla propria banca di riferimento (vedi sopra). Il modulo è di una sola pagina. La banca controlla se la domanda di credito soddisfa i (pochi) requisiti richiesti e a quanto ammonta il credito garantito in funzione del fatturato. Per i crediti transitori fino a 500 000 franchi svizzeri vi è una fideiussione da parte dell’organizzazione con un contributo della Confederazione alla copertura delle perdite pari al 100 per cento. Il meccanismo è impostato in modo tale che la banca non deve aspettare l’«ok» da parte dell’organizzazione che concede fideiussioni. Ciò significa che le banche possono versare immediatamente il credito e le aziende hanno subito a disposizione la liquidità necessaria.
Ultima modifica 26.06.2020