Dipartimento federale delle finanze DFF

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Assistenza giudiziaria in materia fiscale

In breve

La Svizzera fornisce assistenza giudiziaria penale in caso di truffa in materia di tasse, ricorrendo tra l'altro a provvedimenti coercitivi. In particolare può essere levato anche il segreto bancario. Le persone toccate da questi provvedimenti hanno diritto di ricorso e possono esigere l'esame da parte di un'autorità giudiziaria.

Nell'ambito delle imposte indirette e dei dazi, gli accordi di associazione alla normativa di Schengen e l'accordo antifrode offrono un'ampia collaborazione sia nei casi di truffa in materia di tasse sia in quelli di sottrazione d'imposta.

Il 29 maggio 2009, il Consiglio federale ha deciso che l'estensione della collaborazione ai casi di sottrazione d'imposta, già convenuta in materia di assistenza amministrativa, sarà applicata in un secondo tempo anche nel quadro dell'assistenza giudiziaria.

Di che cosa si tratta

Nelle relazioni internazionali, la Svizzera può scambiare in due diversi modi informazioni in ambito fiscale. Lo scambio di informazioni tra autorità fiscali avviene nel quadro della cosid-detta assistenza amministrativa, basata sulle convenzioni bilaterali contro la doppia imposi-zione (CDI). Tramite l'assistenza giudiziaria possono, invece, essere scambiate informazioni tra autorità giudiziarie. L'assistenza giudiziaria è fornita in base alla legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP).

Assistenza giudiziaria secondo il diritto svizzero: l'assistenza giudiziaria, ossia lo scambio di informazioni tra autorità giudiziarie in virtù dell'AIMP, si riferisce a un procedimento penale pendente, per il quale un'autorità giudiziaria estera chiede la trasmissione di informazioni e di elementi di prova. L'esecuzione spetta alle autorità giudiziarie penali svizzere (Ministero pubblico / uffici dei giudici istruttori).

Secondo la legge sull'assistenza internazionale in materia penale (art. 3 AIMP) la cooperazione è tuttavia esclusa per considerazioni di principio se il reato è di carattere militare, politico o fiscale. Costituisce un delitto fiscale un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni relative a provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica.

La legge sull'assistenza internazionale prevede tuttavia un'eccezione all'esclusione dell'assistenza giudiziaria in materia penale; infatti, essa ammette l'assunzione di prove (cosiddetta "assistenza giudiziaria accessoria") in procedimenti penali riguardanti truffe in materia di tasse. In questo contesto è possibile applicare provvedimenti coercitivi (sequestri, perquisizioni domiciliari) e quindi anche levare il segreto bancario. Resta comunque esclusa in particolare l'estradizione di persone.  

In Svizzera la truffa in materia di tasse è un delitto punito con una pena detentiva e concerne le imposte prelevate dalla Confederazione. Commette truffa in materia di tasse chiunque con il suo subdolo comportamento, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato, in somma rilevante, di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali. Nelle procedure penali in caso di truffa in materia di tasse, conformemente al diritto penale amministrativo, possono essere applicati provvedimenti coercitivi e può essere levato il segreto bancario.

Doppia punibilità: normalmente per prestare assistenza giudiziaria è sufficiente che il reato alla base della domanda estera sia punibile nei due Stati (anche quale semplice contravvenzione). La frode fiscale e la sottrazione d'imposta in Svizzera sono punibili. L'esclusione dell'assistenza giudiziaria in materia fiscale non è pertanto una conseguenza dell'assenza della punibilità reciproca, ma si basa unicamente sulla disposizione dell'articolo 3 capoverso 3 AIMP secondo cui la collaborazione in campo fiscale è di principio esclusa.

Principio della specialità: il principio della specialità (art. 67 AIMP) stabilisce che le informazioni e i documenti rilasciati dalla Svizzera tramite assistenza giudiziaria ai fini del perseguimento di un reato di diritto comune non possono essere usati nello Stato richiedente in procedimenti vertenti su fatti di natura militare, politica e fiscale. Inoltre, occorre osservare che, in virtù di questo principio, anche nei casi in cui è prestata assistenza giudiziaria ai fini del perseguimento di una truffa in materia di tasse, l'ulteriore impiego in una procedura di tassazione di diritto amministrativo in base alla giurisprudenza delle massime istanze rimane vietato. Qualora uno Stato estero intenda attivarsi sia nel perseguimento penale sia nella riscossione retroattiva di imposte, la via dell'assistenza amministrativa è più indicata, purché ne siano date le basi.

Posizione dell‘estero: l'esclusione dell'assistenza giudiziaria e dell'estradizione per i delitti fiscali è stata abbandonata con il Protocollo addizionale del 17 marzo 1978 alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (COE 099) del Consiglio d'Europa e con il Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978 alla Convenzione europea di estradizione (COE 098). La Svizzera è uno dei pochi Paesi a non aver compiuto questo passo. Anche sul piano mondiale, una riserva fiscale nei trattati concernenti l'assistenza giudiziaria non costituisce più uno standard.

Sviluppi recenti

La Svizzera ha convenuto con l'UE un'ampia cooperazione (assistenza giudiziaria e amministrativa) nel campo delle imposte indirette e dei dazi nel quadro degli accordi di associazione alla normativa di Schengen e dell'accordo bilaterale antifrode. Pertanto, a differenza degli strumenti sinora a disposizione, l'assistenza giudiziaria deve essere prestata non solo su domanda di autorità giudiziarie, bensì anche su domanda di autorità amministrative. Sono dunque possibili anche estradizioni di persone, l'applicazione di provvedimenti coercitivi a favore di semplici procedure amministrative e la collaborazione nell'esecuzione di crediti fiscali esteri. Quale condizione è sufficiente qualsiasi forma di reato, compresa la sottrazione semplice o il contrabbando. L'applicazione è stata circoscritta ai casi più rilevanti mediante definizione di valori limite (importo sottratto di almeno 25 000 Euro o valore della merce di almeno 100 000 Euro; cfr. art. 50 CAS).

Nel campo delle imposte dirette è da menzionare quale sviluppo più recente unicamente l'obbligo della Svizzera a prestare assistenza giudiziaria nei casi di truffe in materia di tasse stipulato nell'Accordo con l‘Italia (del 10.9.1998; RS 0.351.945.41).

Il 29 maggio 2009, il Consiglio federale ha deciso che l'estensione della collaborazione ai casi di sottrazione d'imposta, già convenuta in materia di assistenza amministrativa, sarà applicata in un secondo tempo anche nel quadro dell'assistenza giudiziaria. Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale aveva deciso di ampliare la cooperazione internazionale in ambito di reati fiscali e di riprendere in futuro lo standard OCSE nell'assistenza amministrativa in materia fiscale, in conformità con l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. Perciò, la Svizzera presterà in avvenire assistenza amministrativa anche nei casi di sottrazione d'imposta semplice, per i quali tuttavia l'assistenza giudiziaria in virtù dell'attuale diritto non è possibile. Per evitare lacune e contraddizioni, il Consiglio federale intende pertanto adeguare il diritto in materia di assistenza giudiziaria ai nuovi principi della cooperazione internazionale in ambito di reati fiscali. Dopo l'apertura dell'assistenza amministrativa nel quadro della revisione delle convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione, la Svizzera riprenderà e attuerà le soluzioni negoziate anche nel campo dell'assistenza giudiziaria. A questo scopo, il Governo ritiene prioritario l'ulteriore sviluppo dell'assistenza giudiziaria tramite accordi internazionali. Solo in un secondo tempo intende per contro affrontare una modifica della legge sull'assistenza internazionale in materia penale.

Dalle statistiche risulta che negli anni 2005 - 2008 sono state presentate alla Svizzera ogni anno circa 80 - 100 domande di assistenza giudiziaria con retroscena fiscali; nella direzione opposta le domande sono state solo circa 5 ogni anno.

Posizione della Svizzera

La Svizzera fornisce assistenza giudiziaria penale in caso di truffa in materia di tasse, ricorrendo tra l'altro anche a provvedimenti coercitivi. In particolare può essere levato il segreto bancario. Le persone toccate da questi provvedimenti hanno diritto di ricorso e possono esigere l'esame da parte di un'autorità giudiziaria.

Nel campo delle imposte indirette e dei dazi la Svizzera offre un'ampia cooperazione in virtù degli accordi di associazione alla normativa di Schengen e dell'accordo antifrode. L'assistenza giudiziaria non è fornita solo su domanda di autorità giudiziarie, bensì anche su domanda di autorità amministrative. La cooperazione si estende sia ai casi di truffa in materia di tasse sia a quelli di sottrazione d'imposta.  

Con la decisione del 29 maggio 2009 del Consiglio federale, la Svizzera intende allargare la sua cooperazione nel campo dell'assistenza giudiziaria ai casi di sottrazione d'imposta.

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Aggiornato l'ultima volta il: 25.06.2009

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