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12. nov 2003 - L'ordinanza sulle banche viene modificata in modo da migliorare le possibilità di finanziamento delle associazioni, fondazioni e cooperative non attive nel settore finanziario. In data odierna il Consiglio federale ha approvato la pertinente revisione.
L'ordinanza sulle banche statuisce il divieto di accettare a titolo professionale depositi del pubblico da parte degli istituti che non sono banche. Essa prevede tuttavia un'eccezione per i depositi dei soci delle cooperative purché queste ultime non esercitino alcuna attività in ambito finanziario. L'attività a titolo professionale è data a partire da 20 depositi. Le associazioni e le fondazioni sono invece sempre sottoposte a tale divieto. Di conseguenza le loro usuali forme di finanziamento, come il ricorso a prestiti rimunerati di soci o di sostenitori non sono possibili nel caso del superamento della soglia che fonda l'attività a titolo professionale.
Con la revisione dell'ordinanza, le associazioni e le fondazioni verranno in questo settore parificate alle cooperative. Pertanto i depositi non costituiscono depositi del pubblico per nessuna delle tre forme di organizzazione purché tali organizzazioni non esercitino alcuna attività in ambito finanziario e - quale condizione supplementare - perseguano uno scopo ideale o il mutuo soccorso. Al riguardo qualsiasi depositante può operare depositi. La revisione proposta costituisce un'ulteriore agevolazione rispetto alla normativa in vigore che privilegia unicamente i soci delle cooperative.
Informazioni:
Barbara Schaerer, Amministrazione fed. finanze, tel. 031 322 60 18
12 nov 2003
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