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28. giu 2000 - Il Consiglio federale ha preso conoscenza dei risultati del Consiglio straordinario dei ministri ECOFIN e del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 18/20 giugno 2000 sulla questione del trattamento fiscale degli interessi. Al più tardi, a partire dal 2010 l'UE si prefigge quindi di assicurare l'imposizione dei redditi da interessi attraverso una procedura di notifica automatica. L'UE vuole approvare la prevista direttiva entro la fine del 2002 non appena diversi Paesi terzi, fra cui la Svizzera, avranno fornito sufficienti garanzie riguardo all'attuazione di misure equivalenti.
In una prima valutazione il Consiglio federale ritiene che l'intesa raggiunta dal Consiglio dei ministri sia di natura politica e la sua concreta attuazione ancora aperta su punti essenziali. Questi riguardano in particolare l'inclusione dei territori dipendenti o associati, la strutturazione della procedura di notifica, l'ammontare dell'aliquota dell'imposta alla fonte e la distribuzione delle entrate fiscali. Il Consiglio federale constata pure che l’
UE intende raggiungere soluzioni "equivalenti" con Paesi terzi e riconosce di conseguenza che l'obiettivo della tassazione effettiva dei redditi da interessi possa essere raggiunto, con modelli coesistenti, in diversi modi.
Il Consiglio federale condivide l'opinione dell’
UE secondo cui i redditi dei capitali debbano essere adeguatamente tassati. Già da molti anni la Svizzera conosce infatti un sistema dell’
imposizione alla fonte (imposta preventiva) che, unitamente ad un'imposizione moderata del reddito, assicura una tassazione effettiva dei redditi di capitali e nel contempo, grazie al segreto bancario, protegge la sfera privata del cittadino. Il Consiglio federale ritiene che non sia nell'interesse della Svizzera attirare nel nostro Paese operazioni volte ad eludere un'eventuale nuova regolamentazione dell'UE. Qualora l'UE dovesse raggiungere un’
intesa sul contenuto concreto di una direttiva, la Svizzera sarebbe disposta, pur sempre salvaguardando il suo segreto bancario, a cercare vie che rendano il meno attraente possibile tali elusioni. A completamento dell'imposta preventiva vi è in primo piano l'esame di un'imposta sugli interessi da investimenti in capitale stranieri basata sul luogo del pagamento. Per contro, la Svizzera non ritiene praticabile la soluzione di una procedura di notifica automatica.
La disponibilità della Svizzera a cercare soluzioni presuppone tuttavia che il sistema introdotto dall'UE assicuri una tassazione effettiva e vasta dei redditi da interessi di cittadini dell'UE. Tale sistema dovrebbe perciò valere, oltre che per i Paesi membri dell'UE e i loro territori annessi, anche per i centri finanziari più importanti fuori dell'UE. Infine, per un giusto equilibrio, dovrebbero essere in pari tempo risolte anche altre questioni pendenti che concernono le nostre relazioni bilaterali con l'UE.
Il Consiglio federale effettuerà una nuova analisi della situazione non appena il progetto di direttiva sarà stato riveduto. Nella sua valutazione attribuirà la massima importanza a salvaguardare la competitività internazionale della piazza finanziaria ed economica svizzera.
28 giugno 2000
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