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In virtù degli accordi di libero scambio (ALS), le prove dell'origine garantiscono all'esportazione esenzioni o agevolazioni doganali nel Paese di destinazione. Attualmente sono in vigore 24 ALS sottoscritti dalla Svizzera o dall'AELS e le prove dell'origine rivestono pertanto una grande importanza economica. Gli Stati partner di un ALS devono poter confidare nel corretto rilascio di tali prove. In caso di dubbio circa la loro correttezza, gli Stati partner possono farle sottoporre a controllo ricorrendo all'assistenza amministrativa.
Procedura semplificata per gli esportatori autorizzati
Per principio, le prove dell'origine vengono rilasciate dagli uffici doganali. Un esportatore autorizzato può tuttavia rilasciare lui stesso tali prove mediante una procedura semplificata, senza doverle firmare. Queste semplificazioni sono compatibili con le esigenze dell'economia, poiché semplificano e abbreviano la procedura d'imposizione all'esportazione e accelerano il flusso delle merci. L'esportatore autorizzato deve essere affidabile e disporre di solide conoscenze in materia di origine. Pertanto, per allestire tali prove nella procedura semplificata, l'esportatore autorizzato necessita di un'autorizzazione dell'Amministrazione federale delle dogane.
L'ordinanza riveduta entra in vigore il 1° luglio 2012.