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Svizzera e Austria firmano una Convenzione sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale

Berna, 13.04.2012 - In data odierna la presidente della Confederazione Eveline Widmer-Schlumpf e la ministra delle finanze austriaca, Maria Fekter, hanno firmato a Berna una Convenzione concernente la collaborazione in ambito fiscale (Convenzione sull’imposizione alla fonte). L’accordo si basa sul modello svizzero di convenzione fiscale già negoziato con Germania e Gran Bretagna e, per le persone domiciliate in Austria, prevede il pagamento a posteriori di un’imposta sulle loro attuali relazioni bancarie in Svizzera. Al riguardo esse possono effettuare un pagamento unico d’imposta oppure dichiarare i loro conti. I futuri redditi e utili dei capitali di clienti bancari austriaci in Svizzera saranno assoggettati a un'imposta alla fonte, il cui provento sarà trasferito in modo anonimo dalla Svizzera alle autorità austriache. Con la Convenzione i due Paesi intendono inoltre migliorare l’accesso ai reciproci mercati per i fornitori di servizi finanziari. La Convezione deve essere approvata dai Parlamenti di entrambi gli Stati e dovrebbe entrare in vigore all'inizio del 2013.

Secondo la presidente della Confederazione Eveline Widmer-Schlumpf, con la conclusione della Convenzione con l'Austria, la Svizzera lancia un ulteriore segnale nel senso che prende sul serio la sua nuova strategia per la piazza finanziaria. Tutto questo crea certezza del diritto e a lungo termine rafforza la competitività e la reputazione della piazza finanziaria svizzera. In futuro la Svizzera non vuole più fondi non dichiarati.

La Convenzione tra la Svizzera e l'Austria in ambito fiscale corrisponde in larga misura alle convenzioni firmate con la Germania e con la Gran Bretagna. Le differenze consistono, da un lato, nelle aliquote fiscali. L'importo del pagamento unico forfettario per la regolarizzazione del passato si situa tra il 15 e il 38 per cento a seconda della durata della relazione bancaria e dell'ammontare del patrimonio. Per l'imposizione di futuri redditi da capitale è stata fissata un'aliquota unica del 25 per cento, corrispondente all'imposta austriaca sul reddito di capitali mobili.

D'altro lato non è stato convenuto alcun pagamento anticipato da parte delle banche svizzere. Le successioni non sono state considerate poiché l'Austria non conosce una simile imposta. Dato che le parti contraenti ritengono sufficiente la vigente procedura di assistenza amministrativa non sono state convenute ulteriori possibilità di richiesta d'informazioni.

La Svizzera e l'Austria hanno inoltre convenuto di eliminare importanti ostacoli ai servizi finanziari transfrontalieri come pure di allentare le condizioni per la concessione di autorizzazioni bancarie in Austria. La distribuzione di fondi in valori mobiliari viene semplificata.

La Convenzione riflette il buon esito dei negoziati, poiché soddisfa in equa misura gli interessi e le esigenze di entrambi gli Stati. La Convenzione in ambito fiscale firmata dalla Svizzera e dall'Austria rispetta, da un canto, la tutela della sfera privata dei clienti bancari in vigore in Svizzera e, dall'altro, garantisce il soddisfacimento di pretese fiscali giustificate delle autorità austriache.

Entrambe le parti convengono che, per l'effetto esplicato, nel quadro dei redditi da capitali il sistema concordato equivale a lungo termine allo scambio automatico di informazioni.

La Convezione deve essere approvata dai Parlamenti di entrambi gli Stati e dovrebbe entrare in vigore all'inizio del 2013.

Indirizzo cui rivolgere domande:

Mario Tuor, Comunicazione della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI,
+41 (0)31 322 46 16, mario.tuor@sif.admin.ch

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