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Poiché dall'ultimo adeguamento dei prezzi di riferimento del 1° febbraio 2011 le differenze di prezzo delle materie prime agricole tra la Svizzera e l'UE hanno subito modifiche, sussiste al momento attuale la necessità i prezzi di riferimento del protocollo n. 2. Con la decisione del Comitato misto, i prezzi di riferimento saranno nuovamente approssimati alle condizioni attuali vigenti sui mercati della Svizzera e dell'UE. Le notevoli differenze tra i prezzi di riferimento di grano tenero, farina di grano tenero, latte in polvere, burro e carote - causate in primo luogo dal franco forte - danno alla Svizzera il diritto a una compensazione dei prezzi di riferimento delle materie prime più elevata. Per contro, le differenze di prezzo rispetto all'anno scorso di grano duro, olio vegetale e uova restano invariate. I nuovi prezzi di riferimento verranno applicati a partire dal 1° aprile 2012.
Il Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio Svizzera - EU è stato riveduto nell'ambito degli Accordi bilaterali II. Esso disciplina la compensazione dei prezzi per i prodotti agricoli trasformati quali la cioccolata, i biscotti o la pasta. L'Accordo prevede che i prezzi di riferimento dei prodotti agricoli di base ivi elencati siano verificati una volta all'anno dal Comitato misto e, se necessario, adeguati. Tali prezzi di riferimento sono determinanti per stabilire l'entità delle misure di compensazione dei prezzi (dazi all'importazione e sussidi all'esportazione) nel commercio bilaterale di prodotti agricoli trasformati.