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Rispetto alla vigente CDI sono stati raggiunti miglioramenti nel campo dell'imposta alla fonte. Infatti, il grado di partecipazione determinante ai fini dell'esenzione dall'imposta alla fonte per i pagamenti di dividendi è stato ridotto dall'attuale 25 al 10 per cento. In futuro anche i pagamenti di dividendi a istituti di previdenza saranno esentati dall'imposizione nello Stato alla fonte. Inoltre, per gli interessi è stato parimenti convenuto il tasso zero. La nuova CDI contiene pure una clausola arbitrale.
La Svizzera e i Paesi Bassi hanno notificato vicendevolmente per via diplomatica che tutte le procedure interne necessarie sono state concluse.
Le disposizioni della Convenzione si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2012. Da questa data sarà possibile presentare domande di assistenza amministrativa secondo lo standard dell'OCSE attualmente in vigore che si riferiscono a fattispecie realizzate dopo il 1° marzo 2010. La Convenzione sostituisce quella attualmente in vigore degli anni 1951 e 1966.