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Tra i vantaggi economici negoziati nelle CDI figurano riduzioni dell’imposta alla fonte, a volte fino all’esenzione fiscale per dividendi, interessi e canoni nello Stato alla fonte. Alcune Convenzioni contengono anche clausole arbitrali nel quadro nella procedura amichevole. Le CDI promuovono investimenti bilaterali e contribuiscono al benessere sia nel nostro Paese che nello Stato contraente. Inoltre, le CDI impediscono discriminazioni fiscali. I Cantoni e le associazioni economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione di queste CDI.
Con Malta la Svizzera ha concluso per la prima volta una CDI. Per quanto concerne gli altri Stati le Convenzioni vigenti sono state rivedute.
Fasi dalla firma fino all’entrata in vigore
Dopo la firma di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) il Consiglio federale presenta la CDI firmata e il relativo messaggio all'attenzione del Parlamento, che è competente per l'approvazione delle CDI e decide se devono essere sottoposte al referendum facoltativo. Secondo la prassi in vigore, le CDI che prevedono importanti obblighi supplementari sottostanno al referendum facoltativo.
La Convenzione può entrare in vigore solo se il testo è stato approvato anche dallo Stato contraente. Una convenzione entra in vigore con la ratifica. Questa avviene attraverso lo scambio di note diplomatiche oppure con lo scambio degli strumenti di ratifica. La data dell'entrata in vigore dipende dall'accordo convenuto. L’applicazione delle disposizioni dipende dalla regolamentazione contenuta nella convenzione. Le nuove disposizioni sono applicabili solitamente a partire dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore.