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Nella primavera del 2009 il Consiglio federale ha deciso di riprendere lo standard secondo l'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE in ambito di assistenza amministrativa in materia fiscale. L'assistenza amministrativa internazionale sarà pertanto possibile non solo in caso di frode fiscale ma anche in caso di sottrazione di imposta e ai fini della tassazione. L'attuazione di questa decisione ha comportato una nuova formulazione nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) con altri Paesi. Oltre 30 CDI sono state sinora adeguate o rinegoziate. L'esecuzione dell'assistenza amministrativa deve essere effettuata conformemente al diritto nazionale. A tale scopo deve essere emanata la legge sull'assistenza amministrativa fiscale.
La legge prevede che l'assistenza amministrativa sia prestata esclusivamente su domanda nel singolo caso. La Svizzera non presta assistenza amministrativa qualora una domanda si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero. Le informazioni trasmesse all'estero possono essere utilizzate per fare osservare il diritto fiscale svizzero soltanto se potevano essere ottenute in base al diritto svizzero.
Diversamente dall'ordinanza, che comprende unicamente l'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni, la legge disciplina anche l'assistenza amministrativa sulla base di altri accordi che prevedono lo scambio di informazioni in relazione a questioni fiscali, come l'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE. La procedura di ricorso verrebbe snellita e i termini verrebbero ridotti.