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Oltre all’inclusuione di una disposizione concernente lo scambio di informazioni secondo lo standard dell’OCSE, nel Protocollo è stato stabilito che i versamenti di dividendi a istituzioni di previdenza o a enti pubblici saranno in futuro esentati dall’imposta alla fonte. Il diritto d’imposizione dello Stato della fonte per gli interessi viene ridotto dall’attuale 10 al 7 per cento. Nella riveduta CDI con la Grecia è stato possibile inoltre includere una clausola d’arbitrato che contribuisce alla definitiva eliminazione della doppia imposizione.
Al termine dei negoziati, i Cantoni e le associazioni economiche interessate hanno ricevuto per parere il rapporto sulla Convenzione con la Grecia e si sono dichiarati favorevoli alla conclusione della Convenzione.Fasi dalla firma fino all'entrata in vigore
Dopo la firma di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) il Consiglio federale presenta la CDI firmata e il suo relativo messaggio all'attenzione del Parlamento. Esso è competente per l'approvazione della CDI e decide se deve essere sottoposta al referendum facoltativo. Secondo la prassi in vigore, le CDI che prevedono importanti obblighi supplementari sottostanno al referendum facoltativo. Il 18 giugno 2010 le prime 10 CDI contenenti la clausola di assistenza amministrativa sono state approvate dall'Assemblea federale. Il termine per il referendum facoltativo è scaduto infruttuosamente il 7 ottobre 2010.
La convenzione può entrare in vigore solo se il testo è stato approvato anche dallo Stato contraente. Una convenzione entra in vigore al momento della ratifica. Essa avviene tramite l‘invio di note diplomatiche o lo scambio di strumenti di ratificazione. La data dell'entrata in vigore dipende dall'accordo convenuto. L’applicazione delle disposizioni dipende dalla regolamentazione contenuta nella convenzione. Le nuove disposizioni sono applicabili normalmente a partire dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore. Determinante è la relativa convenzione.