La presente edizione è adatta per browser con un supporto CSS insufficiente e destinata soprattutto alle persone ipovedenti. Tutti i contenuti sono visualizzabili anche con browser più vecchi. Per una migliore visualizzazione grafica si raccomanda tuttavia l'uso di un bro
Inizio zona contenuto
Oltre allo scambio di informazioni secondo lo standard dell’OCSE, la Svizzera e il Canada hanno convenuto che nello Stato della fonte i dividendi a istituzioni di previdenza e alla banca centrale verranno esentati dall’imposta alla fonte. Anche gli interessi versati tra persone non associate saranno in futuro esentati da questa imposta. Il campo di applicazione dell’esenzione dall’imposta alla fonte è stato inoltre ampliato ai canoni ed è stata introdotta una clausola arbitrale.
Al termine dei negoziati, i Cantoni e le associazioni economiche interessate hanno ricevuto per parere il rapporto sul Protocollo di modifica con il Canada. La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) e la maggior parte delle associazioni economiche si sono dichiarate favorevoli alla conclusione della Convenzione.
Fasi dalla firma fino all'entrata in vigore
Dopo la firma di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) il Consiglio federale presenta la CDI firmata e il suo relativo messaggio all'attenzione del Parlamento. Esso è competente per l'approvazione delle CDI e decide se devono essere sottoposte al referendum facoltativo. Secondo la prassi in vigore, le CDI che prevedono importanti obblighi supplementari sottostanno al referendum facoltativo. Il 18 giugno 2010 le prime 10 CDI contenenti la clausola di assistenza amministrativa sono state approvate dall'Assemblea federale. Il termine per il referendum facoltativo è scaduto infruttuosamente il 7 ottobre 2010.
La convenzione può entrare in vigore solo se il testo è stato approvato anche dallo Stato contraente. Una convenzione entra in vigore con la ratifica. Questa avviene attraverso lo scambio di note diplomatiche oppure con lo scambio degli strumenti di ratifica. La data dell'entrata in vigore dipende dall'accordo convenuto. L’applicazione delle disposizioni dipende dalla regolamentazione contenuta nella convenzione. Le nuove disposizioni sono applicabili normalmente a partire dal 1°gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore. Determinante è la relativa convenzione.