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La Svizzera e il Canada firmano una riveduta Convenzione per evitare le doppie imposizioni

Berna, 22.10.2010 - In data odierna il consigliere federale Hans-Rudolf Merz e la ministra canadese degli Affari intergovernamentali Josée Verner hanno firmato a Berna un Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI). All’atto della firma erano presenti anche la presidente della Confederazione Doris Leuthard e il primo ministro canadese Stephen Harper incontratisi a margine del Vertice della Francofonia. La CDI contiene disposizioni sullo scambio di informazioni negoziate in base ai parametri decisi dal Consiglio federale e che corrispondono allo standard dell’OCSE. La riveduta CDI contribuisce all’ulteriore sviluppo positivo delle relazioni economiche bilaterali.

Oltre allo scambio di informazioni secondo lo standard dell’OCSE, la Svizzera e il Canada hanno convenuto che nello Stato della fonte i dividendi a istituzioni di previdenza e alla banca centrale verranno esentati dall’imposta alla fonte. Anche gli interessi versati tra persone non associate saranno in futuro esentati da questa imposta. Il campo di applicazione dell’esenzione dall’imposta alla fonte è stato inoltre ampliato ai canoni ed è stata introdotta una clausola arbitrale.

Al termine dei negoziati, i Cantoni e le associazioni economiche interessate hanno ricevuto per parere il rapporto sul Protocollo di modifica con il Canada. La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) e la maggior parte delle associazioni economiche si sono dichiarate favorevoli alla conclusione della Convenzione.

Fasi dalla firma fino all'entrata in vigore

Dopo la firma di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) il Consiglio federale presenta la CDI firmata e il suo relativo messaggio all'attenzione del Parlamento. Esso è competente per l'approvazione delle CDI e decide se devono essere sottoposte al referendum facoltativo. Secondo la prassi in vigore, le CDI che prevedono importanti obblighi supplementari sottostanno al referendum facoltativo. Il 18 giugno 2010 le prime 10 CDI contenenti la clausola di assistenza amministrativa sono state approvate dall'Assemblea federale. Il termine per il referendum facoltativo è scaduto infruttuosamente il 7 ottobre 2010.

La convenzione può entrare in vigore solo se il testo è stato approvato anche dallo Stato contraente. Una convenzione entra in vigore con la ratifica. Questa avviene attraverso lo scambio di note diplomatiche oppure con lo scambio degli strumenti di ratifica. La data dell'entrata in vigore dipende dall'accordo convenuto. L’applicazione delle disposizioni dipende dalla regolamentazione contenuta nella convenzione. Le nuove disposizioni sono applicabili normalmente a partire dal 1°gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore. Determinante è la relativa convenzione.

Indirizzo cui rivolgere domande:

Eric Hess, Divisione degli affari internazionali, Amministrazione federale delle contribuzioni, tel. 031 322 76 70 (per questioni concernenti la CDI)

Il comunicato stampa concernente l’incontro tra la presidente della Confederazione Doris Leuthard e il primo ministro Harper sarà disponibile dalle ore 13:30 all’indirizzo www.evd.admin.ch

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