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Il 22 maggio 2008 la Svizzera e la Turchia hanno già firmato una CDI. Dato che non è però stato approvato dal Parlamento, questo Accordo non è ancora entrato in vigore. Il 13 marzo 2009, quando il Consiglio federale aveva deciso di estendere l'assistenza amministrativa secondo lo standard dell'OCSE, sono stati avviati negoziati di revisione con la Turchia per completare la Convenzione con una clausola di assistenza amministrativa secondo i parametri del Consiglio federale.
Al termine dei negoziati, i Cantoni e le associazioni economiche interessate hanno ricevuto per parere la Convenzione con la Turchia. La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) e la maggior parte delle associazioni economiche si sono dichiarate favorevoli alla conclusione della Convenzione.
Fasi fino all’entrata in vigore
Dopo la firma di una CDI il Consiglio federale licenzia un messaggio all'attenzione del Parlamento, che è competente per l'approvazione (quale condizione della ratifica e dell’entrata in vigore) delle CDI. Secondo la prassi in vigore, le CDI che prevedono importanti obblighi supplementari sottostanno al referendum facoltativo. La decisione definitiva di sottoporre una CDI al referendum facoltativo spetta tuttavia come finora al Parlamento.
La convenzione può entrare in vigore solo se il testo è stato approvato anche dallo Stato contraente. La data dell'entrata in vigore dipende dall'accordo convenuto. Le convenzioni sono applicabili solitamente a partire dal 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore. Determinante è la relativa convenzione.