Dipartimento federale delle finanze DFF

La presente edizione è adatta per browser con un supporto CSS insufficiente e destinata soprattutto alle persone ipovedenti. Tutti i contenuti sono visualizzabili anche con browser più vecchi. Per una migliore visualizzazione grafica si raccomanda tuttavia l'uso di un bro

Inizio selezione lingua



Inizio zona contenuto

Inizio navigatore

Fine navigatore

Versione stampa Stampa | dividere: Icon Facebook Icon Twitter Icon Google+ Icon LinkedIn 


La Svizzera e la Turchia firmano una Convenzione per evitare le doppie imposizioni

Berna, 18.06.2010 - In data odierna il ministro delle finanze Hans-Rudolf Merz e il suo omologo turco Mehmet Simsek hanno nuovamente firmato a Berna una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) in materia di imposte sul reddito. L'Accordo contiene anche disposizioni sullo scambio di informazioni secondo lo standard dell'OCSE negoziate in base ai parametri decisi dal Consiglio federale. La Convenzione è vantaggiosa per l'ulteriore sviluppo delle relazioni economiche bilaterali e rafforza gli investimenti diretti.

Il 22 maggio 2008 la Svizzera e la Turchia hanno già firmato una CDI. Dato che non è però stato approvato dal Parlamento, questo Accordo non è ancora entrato in vigore. Il 13 marzo 2009, quando il Consiglio federale aveva deciso di estendere l'assistenza amministrativa secondo lo standard dell'OCSE, sono stati avviati negoziati di revisione con la Turchia per completare la Convenzione con una clausola di assistenza amministrativa secondo i parametri del Consiglio federale.

Al termine dei negoziati, i Cantoni e le associazioni economiche interessate hanno ricevuto per parere la Convenzione con la Turchia. La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) e la maggior parte delle associazioni economiche si sono dichiarate favorevoli alla conclusione della Convenzione.

Fasi fino all’entrata in vigore

Dopo la firma di una CDI il Consiglio federale licenzia un messaggio all'attenzione del Parlamento, che è competente per l'approvazione (quale condizione della ratifica e dell’entrata in vigore) delle CDI. Secondo la prassi in vigore, le CDI che prevedono importanti obblighi supplementari sottostanno al referendum facoltativo. La decisione definitiva di sottoporre una CDI al referendum facoltativo spetta tuttavia come finora al Parlamento.

La convenzione può entrare in vigore solo se il testo è stato approvato anche dallo Stato contraente. La data dell'entrata in vigore dipende dall'accordo convenuto. Le convenzioni sono applicabili solitamente a partire dal 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore. Determinante è la relativa convenzione.

Indirizzo cui rivolgere domande:

François Bastian, capo sostituto della Divisione degli affari internazionali, Amministrazione federale delle contribuzioni, tel. 031 322 71 52

Pubblicato da

Dipartimento federale delle finanze
Internet: http://www.dff.admin.ch/it
Ricerca a testo integrale

Altri rimandi:

Seguici: Icon Facebook 

Dipartimento federale delle finanze DFF
info@gs-efd.admin.ch | Basi legali
http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00467/index.html?lang=it