Il Consiglio federale annuncia misure contro gli eccessi salariali presso le banche e le assicurazioni
Berna, 28.04.2010 - Nel corso della sua seduta odierna il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze DFF di elaborare tre misure nel settore della prassi di retribuzione. Tali misure riguardano principalmente la prassi di retribuzione di imprese finanziarie: in futuro i sistemi salariali delle imprese finanziarie che devono ricorrere all'aiuto dello Stato dovranno essere regolati in maniera limitativa. Inoltre le componenti variabili di stipendio a dipendenza degli utili delle imprese dovranno essere tassate come distribuzione di utili. Sempre in futuro, infine, le opzioni di collaboratore non dovranno più essere tassate al momento della loro assegnazione, bensì al momento dell'esercizio dell'opzione. Per il tramite di queste misure il Consiglio federale invia un segnale in direzione degli eccessi retributivi del settore finanziario, particolarmente urtanti nel caso delle imprese in perdita. Le misure non ledono la libertà contrattuale. Anche nel settore finanziario permangono ulteriormente possibili rimunerazioni competitive.
Sistemi di rimunerazione inadeguati con falsi incentivi sono stati corresponsabili dell'assunzione di rischi eccessivi che hanno condotto alla crisi dei mercati finanziari. La Svizzera ha pertanto adottato molto rapidamente misure correttive. Nel quadro della sua circolare sui sistemi di remunerazione entrata in vigore il 1° gennaio 2010 la FINMA ha sottoposto alle norme in materia di vigilanza la politica di rimunerazione degli istituti finanziari. A livello di diritto della società per azioni il Consiglio federale ha presentato un controprogetto all'iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive». Il Governo ha così fatto stato di una necessità generale di intervento per impedire in futuro sistemi di retribuzione inadeguati e promuovere strutture salariali che si ripercuotano positivamente sulle prospettive imprenditoriali a lungo termine.
La questione dell'adeguatezza delle retribuzioni è in linea di massima attuale e rilevante per tutti i rami economici. La crisi dei mercati finanziari ha nondimeno evidenziato che un sistema finanziario ben funzionante svolge funzioni centrali per la crescita e lo sviluppo del benessere di un'economia. In considerazione di queste funzioni e dell'elevata vulnerabilità dei sistemi che ne deriva è necessaria una regolazione efficace del mercato. La crisi esige d'altra parte risposte chiare a determinate malformazioni degli ultimi anni, come quelle constatate in particolare nel settore finanziario. Su questo sfondo si giustifica un esame separato delle misure di retribuzione, rispettivamente degli eccessi di retribuzione nel settore finanziario.
Il Consiglio federale propone pertanto tre misure:
- I sistemi salariali delle imprese finanziarie che ricorrono all'aiuto dello Stato devono essere regolati per l'intera durata del sostegno richiesto. Nell'autunno del 2008 il Consiglio federale ha già chiaramente ribadito nel quadro del «Pacchetto di misure per rafforzare il sistema finanziario svizzero» che il sostegno di un istituto finanziario da parte dello Stato comporta ripercussioni sulla struttura salariale del pertinente istituto. Il Consiglio federale intende ora ancorare esplicitamente questo principio nella legislazione sui mercati finanziari.
- In futuro la componente della retribuzione variabile a dipendenza dell'utile aziendale delle banche e delle assicurazioni non verrà più considerata come spese per il personale, bensì come distribuzione di utile. In questo senso l'impresa pagherà l'imposta sull'utile su questa componente del bonus. Rimane ulteriormente deducibile dall'utile a titolo di spese per il personale l'indennità variabile attribuibile individualmente a ogni collaboratore. La deducibilità fiscale di queste componenti individuali è limitata al massimo all'ammontare dello stipendio fisso. Per motivi di semplificazione questa norma è applicata unicamente all'insieme delle retribuzioni che superano i 2 milioni di franchi per collaboratore. Le imprese devono pertanto dichiarare come utile una parte della somma dei bonus anche quando registrano una perdita. In questo modo è possibile realizzare una migliore sintonia tra le distribuzioni salariali e i tributi fiscali delle imprese. Non subisce invece modificazioni l'imposizione del bonus presso il destinatario. I destinatari dei bonus continuano a pagare l'imposta sul reddito e i contributi alle assicurazioni sociali sulla totalità delle retribuzioni variabili.
- Per quanto riguarda l'imposizione delle opzioni di collaboratore occorre effettuare un passaggio di sistema dall'imposizione al momento dell'assegnazione all'imposizione al momento dell'esercizio dell'opzione. In questo modo sarà garantita la parità di trattamento dei destinatari di opzioni di collaboratore rispetto ad altre forme di retribuzione. Si rinuncia pertanto all'imposizione privilegiata prevista finora (franchigia o ribasso). Questa misura istituisce simultaneamente una maggiore certezza del diritto rispetto alla regolamentazione attuale e impedisce le distorsioni dovute alle diverse possibilità di strutturazione dei programmi di opzione.
Il Consiglio federale ha incaricato il DFF di presentare entro l'autunno del 2010, d'intesa con i dipartimenti coinvolti, un avamprogetto per la procedura di consultazione relativamente alle due prime misure. Per quanto riguarda la terza misura il DFF è incaricato di presentare le proposte del Consiglio federale alle pertinenti commissioni del Parlamento nel maggio del 2010.
Indirizzo cui rivolgere domande:
Fred Bürki Kronenberg, Capo sezione sostituto, Politica dei mercati finanziari, Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI, tel. 031 323 54 79
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