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In una prima fase, il Consiglio federale ha licenziato i messaggi sulle rivedute CDI con Stati Uniti, Danimarca, Francia, Messico e Gran Bretagna. Le rivedute CDI contengono una clausola di assistenza amministrativa estesa secondo l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE e applicano in maniera coerente la decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 sulla nuova politica in materia di convenzioni. In una seconda fase, entro fine gennaio 2010, il Governo presenterà al Parlamento per approvazione altre cinque convenzioni.
Per la CDI con la Spagna, che rientra in quelle firmate, non è necessario un messaggio. Infatti, la Convenzione in vigore con questo Stato comprende una clausola della nazione più favorita, che trova applicazione quando la Svizzera conviene con un altro Paese dell'UE una disposizione sullo scambio di informazioni più estesa. Questa clausola è stata attivata con la sottoscrizione della CDI con la Danimarca. Il messaggio sulla riveduta CDI con la Danimarca comprende anche l'estensione alle Isole Faer Oer. Per questo motivo per le dodici CDI finora firmate e contenenti lo standard dell'OCSE in materia di assistenza amministrativa esistono solo dieci messaggi.
Vantaggi economici
Le Convenzioni di doppia imposizione facilitano l'attività dell'economia di esportazione, promuovono investimenti in Svizzera e contribuiscono quindi al benessere nel nostro Paese e nello Stato contraente. Tra i vantaggi economici negoziati nelle rivedute CDI figurano riduzioni dell'imposta alla fonte e tassi zero per dividendi, interessi e pagamenti di canoni per evitare la doppia imposizione, nonché clausole arbitrali nel quadro della procedura amichevole. Inoltre vengono evitate sanzioni e discriminazioni fiscali. I Cantoni e le associazioni dell'economia interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione delle CDI finora rivedute.
Referendum facoltativo per tutte le CDI
Il Consiglio federale è giunto alla conclusione che tutte le nuove CDI dovrebbero essere sottoposte al referendum facoltativo. Esso vuole in tal modo tenere conto di preoccupazioni di carattere politico-istituzionale. Secondo le scadenze del Governo, le nuove Convenzioni firmate dovrebbero essere discusse nel primo Consiglio nella primavera del 2010.
Dal messaggio all'entrata in vigore
Dopo la firma di una CDI il Consiglio federale licenzia un messaggio all'attenzione del Parlamento, che è competente per l'approvazione (ratifica) delle CDI. Secondo la prassi in vigore le CDI che prevedono importanti obblighi supplementari sottostanno al referendum facoltativo. La decisione definitiva di sottoporre una CDI al referendum facoltativo spetta tuttavia come finora al Parlamento.
La convenzione può entrare in vigore solo se il testo è stato approvato anche dallo Stato contraente. La data dell'entrata in vigore dipende dall'accordo convenuto. Le convenzioni sono applicabili solitamente a partire dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore. Determinante è la relativa convenzione.