Dipartimento federale delle finanze DFF

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Dal 2010 il Consiglio federale vuole una compensazione più rapida degli effetti della progressione a freddo

Berna, 11.02.2009 - Nell'indagine conoscitiva riguardante la compensazione più rapida degli effetti della progressione a freddo in ambito di imposta federale diretta, il principio secondo cui in futuro gli effetti della progressione a freddo dovrebbero essere compensati più rapidamente come pure la compensazione al 2010 hanno riscosso ampi consensi. In data odierna il Consiglio federale ha preso atto dei risultati dell'indagine conoscitiva e ha proposto di compensare anticipatamente per l'anno fiscale 2010 il rincaro accumulato fino a fine 2008. Quale parte del pacchetto congiunturale ai contribuenti rimangono in tal modo oltre 400 milioni di franchi. Inoltre, la progressione a freddo non dovrebbe più essere compensata solo quando il rincaro è aumentato del 7 per cento dall'ultimo adeguamento, bensì già al raggiungimento del 3 per cento. Il Governo ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze DFF di presentare in tempi brevi il pertinente messaggio, affinché la riforma possa essere attuata per l'anno fiscale 2010.

L'Esecutivo ritiene che con l'abbassamento della soglia del rincaro al 3 per cento la compensazione avverrebbe più rapidamente che non secondo quanto previsto dal disciplinamento in vigore. Gli effetti della progressione a freddo verrebbero compensati più rapidamente e più frequentemente; inoltre le imposte dovute corrisponderebbero meglio al reddito reale del contribuente, il quale verrebbe così trattato in modo più equo. Questa soluzione contribuisce anche al consolidamento della pianificazione finanziaria.

Ripercussioni finanziarie

Una compensazione del rincaro del 4,4 per cento accumulato fino a fine 2008 e quindi degli effetti della progressione a freddo per l'anno fiscale 2010 non si ripercuoterebbe sull'anno di piano finanziario 2010, in quanto l'imposta federale diretta per il 2010 è esigibile soltanto nel 2011. Unicamente le imposte alla fonte vengono riscosse già nel 2010, ma esse non hanno pressoché alcuna incidenza finanziaria. Nel 2011 bisognerebbe pertanto attendersi minori entrate a livello di imposta federale diretta di circa 430 milioni di franchi. Di questi, il 17 per cento, pari a 70 milioni di franchi, andrebbe a carico dei Cantoni (quota dei Cantoni all'imposta federale diretta).

Risultati dell'indagine conoscitiva

Nell'indagine conoscitiva sono state poste in discussione due varianti per una compensazione più rapida degli effetti della progressione a freddo, ossia la compensazione automatica annuale e la riduzione dal 7 al 3 per cento della soglia del rincaro. Nonostante dall'indagine sia scaturito il consenso sulla necessità di compensare gli effetti della progressione a freddo con maggior tempestività, le posizioni divergono sulle modalità con cui effettuare tale compensazione.

La compensazione annua degli effetti della progressione a freddo è sostenuta da 3 Cantoni, dal PLR, dall'UDC e, sul versante dell'economia, da economiesuisse, dall'Unione svizzera delle arti e mestieri, dall'Unione svizzera dei contadini, dalla Società svizzera degli impiegati di commercio e dal Centre Patronal. 13 Cantoni, il PPD, il PS, l'Unione sindacale svizzera, la Conferenza fiscale delle Città, Travail.Suisse e la Gewerbeverband del Cantone di Lucerna sono favorevoli alla riduzione della soglia del rincaro al 3 per cento.

7 Cantoni e 2 organizzazioni dell'economia propongono altre varianti (compensazione degli effetti della progressione a freddo in caso di rincaro del 5 o 4 % e compensazione annuale degli effetti della progressione a freddo se si verifica un rincaro minimo dell'1, del 2 o del 3 %).

Concetto di progressione a freddo

La progressione a freddo riguarda unicamente le tariffe fiscali progressive. Si parla di progressione a freddo quando il reddito imponibile del contribuente è tassato con un'aliquota superiore, nonostante il suo reddito sia aumentato soltanto nominalmente, ovvero in misura corrispondente al rincaro. Il contribuente deve pertanto sopportare un maggior onere fiscale, sebbene il suo potere di acquisto sia rimasto invariato.

Ai fini dell'imposta federale diretta, la Costituzione federale esige la compensazione periodica della progressione a freddo. La legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) obbliga quindi il Consiglio federale a compensare integralmente, nel quadro dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli effetti della progressione a freddo mediante adeguamento uniforme delle tariffe e delle deduzioni in franchi operate sul reddito. Il Consiglio federale deve effettuare l'adeguamento non appena l'indice nazionale dei prezzi al consumo raggiunge il 7 per cento dall'ultimo adeguamento. Questa è la ragione per la quale finora la compensazione interveniva solitamente dopo più anni. L'ultima compensazione degli effetti della progressione a freddo è avvenuta per l'anno fiscale 2006 in base al livello dell'indice a fine 2004. In quell'occasione è stato compensato il rincaro del 7,6 per cento accumulato dalla fine del 1995.

Indirizzo cui rivolgere domande:

Urs Jendly, capo della divisione Riscossione DPB, Amministrazione federale delle contribuzioni, tel. 031 322 73 35

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