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Lo sgravio integrale dell'imposta alla fonte sarà concesso sui dividendi pagati a una società che controlla almeno il 10 per cento del capitale della società distributrice dei dividendi. Inoltre saranno esentanti anche i pagamenti di dividendi a istituti di previdenza. Per tutti gli altri pagamenti di dividendi viene mantenuta l'aliquota residua del 15 per cento, nel senso che un'eventuale imposta alla fonte non deve superare il 15 per cento dell'importo lordo dei dividendi.
Il Protocollo di revisione contiene pure nuove misure riguardanti l'imposizione delle pensioni e la deducibilità fiscale di contributi di previdenza. In futuro le prestazioni di capitale degli istituti di previdenza potranno essere tassate solo dallo Stato della fonte. Inoltre, contributi di previdenza pagati in uno Stato contraente sono, a determinate condizioni, deducibili nell'altro Stato.
Prima di entrare in vigore il Protocollo deve essere approvato dalle competenti istanze di entrambi i Paesi. Nel caso della Svizzera si tratta del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati.