La presente edizione è adatta per browser con un supporto CSS insufficiente e destinata soprattutto alle persone ipovedenti. Tutti i contenuti sono visualizzabili anche con browser più vecchi. Per una migliore visualizzazione grafica si raccomanda tuttavia l'uso di un bro
Inizio zona contenuto
Un articolo del «New York Times» del 23 giugno 2006 ha divulgato che, ottemperando a un'ingiunzione, le autorità statunitensi avrebbero ottenuto l'accesso negli USA a dati riguardanti il traffico internazionale dei pagamenti e trasmessi attraverso la rete di telecomunicazione della «Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication» (SWIFT). La SWIFT è una società con sede in Belgio e ha una filiale anche negli Stati Uniti.
Dopo la pubblicazione del citato articolo, la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha deciso di esaminare dal punto di vista della Svizzera le rivelazioni ivi contenute. Il 17 aprile 2006 la CdG-N ha pubblicato il suo rapporto «Trasmissione da parte della SWIFT di dati di operazioni finanziarie internazionali: valutazione dal punto di vista della Svizzera». Nel rapporto si constata che il Consiglio federale, il DFF e la Commissione federale delle banche non rilevano violazioni del segreto bancario nella trasmissione di dati di operazioni da parte della SWIFT alle autorità statunitensi né riconoscono una necessità immediata di intervenire. Tuttavia, la CdG-N ha giudicato l'atteggiamento del Consiglio federale e del DFF troppo passivo e non conforme alla disposizione costituzionale sulla protezione della sfera privata (art. 13 Cost.). Essa è giunta alla conclusione che il problema può essere risolto unicamente intervenendo a livello intergovernativo. La CdG-N ha invitato il Consiglio federale a prendere posizione sul rapporto e sulle conclusioni.
Nel suo parere sul rapporto della CdG-N, il Consiglio federale afferma che la responsabilità primaria dell'osservanza della normativa sulla protezione dei dati compete agli istituti finanziari che elaborano i dati in questione. Questi hanno proceduto nel frattempo ad informare attivamente i propri clienti sui rischi legati alla protezione dei dati nell'ambito dell'elaborazione elettronica degli ordini di pagamento.
Il Consiglio federale si è espresso anche in merito agli sviluppi intervenuti nell'UE e negli USA dalla pubblicazione della notizia sulla trasmissione di dati da parte della SWIFT. Il 28 giugno 2007 il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti ha trasmesso alla presidenza del Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea una lettera che descriveva il funzionamento del suo programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (Terrorist Financing Tracking Program, TFTP) e conteneva una serie di impegni in fatto di controlli e salvaguardie disciplinanti il trattamento, l'uso e la diffusione dei dati nel quadro del TFTP.
Gli impegni unilaterali delle autorità statunitensi non figurano in un rapporto contrattuale, cui la Svizzera avrebbe potuto aderire. Dai chiarimenti che l'Ambasciata svizzera a Washington ha ottenuto dal Ministero del Tesoro statunitense è emerso che il campo d'applicazione dei principi relativi all'acquisizione, all'uso e alla salvaguardia dei dati della SWIFT, contenuti nello scambio di lettere tra gli Stati Uniti e l'Unione europea, non è limitato a operazioni cui partecipano istituti finanziari degli Stati membri dell'UE. Gli impegni sono applicabili a tutti i dati SWIFT forniti all'Amministrazione statunitense, indipendentemente dallo Stato in cui si trova l'istituto finanziario che ha memorizzato i pertinenti dati nel sistema della SWIFT.
Il Consiglio federale ritiene opportuno che la Svizzera chieda agli Stati Uniti una conferma scritta secondo cui gli impegni statunitensi relativi all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati si applicano anche alle operazioni cui partecipano istituti finanziari in Svizzera. I relativi lavori sono attualmente in corso.