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Raccomandazioni rivedute del GAFI - approvazione del messaggio

Berna, 15.06.2007 - Il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI. Il relativo disegno di legge, che estende il campo di applicazione della legge sul riciclaggio di denaro (LRD) alla lotta contro il finanziamento del terrorismo, contiene numerose misure volte a migliorare l’efficacia del dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Esso si prefigge inoltre di rafforzare la protezione della piazza finanziaria svizzera contro gli abusi. Il disegno di legge è stato elaborato in modo da contenere l’onere amministrativo degli intermediari finanziari e delle autorità e da non estendere eccessivamente il quadro regolamentare. Esso dovrebbe contribuire al mantenimento di una piazza finanziaria svizzera sana, integra e competitiva, circostanza che sarà proficua all’insieme dell’economia svizzera. Grazie a questo progetto la Svizzera contribuirà inoltre in maniera ancor più efficace agli sforzi generali di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo della comunità internazionale.

Il gruppo d'azione finanziaria (GAFI) è l'organismo più importante in materia di lotta internazionale contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo. Le sue 49 Raccomandazioni costituiscono gli standard riconosciuti a livello internazionale che i Paesi devono attuare per lottare efficacemente contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo. La Svizzera, che ha partecipato attivamente fin dall'inizio ai lavori del GAFI, ha contribuito alla definizione di questi standard. Nel 2003 il GAFI ha riveduto per la prima volta le sue Raccomandazioni sulla lotta contro il riciclaggio di capitali per adeguarle alle nuove forma di criminalità nel settore del riciclaggio di denaro ed estenderle alla lotta contro il finanziamento del terrorismo. La Svizzera ha approvato queste Raccomandazioni rivedute in occasione della riunione plenaria del GAFI del giugno 2003. La legislazione svizzera corrisponde già in ampia misura alla maggior parte dei nuovi standard del GAFI. Essa si scosta però su alcuni punti dalle Raccomandazioni rivedute. Il Consiglio federale aveva posto in consultazione nel gennaio del 2005 un disegno di attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI, successivamente rimaneggiato in base ai risultati della procedura di consultazione e della valutazione della Svizzera effettuata dal GAFI nell'autunno del 2005. Il Consiglio federale ha inoltre completato i lavori preparatori con la pubblicazione, il 29 settembre 2006, di un rapporto concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI all'estero e le ripercussioni economiche delle Raccomandazioni. Il messaggio trasmesso al Parlamento si concentra su dodici misure che possono essere suddivise in più tematiche (estensione alla lotta contro il finanziamento del terrorismo; obblighi di diligenza; clausola bagattella; comunicazione delle operazioni sospette; nuovi atti preparatori; Raccomandazione speciale IX; scambio di informazioni; delega di competenze legislative). Occorre inoltre rilevare che le misure volte a colmare le lacune constatate nel quadro del rapporto di valutazione sulla Svizzera sono state oggetto di un hearing nel gennaio del 2007.

Grazie al presente disegno di legge le principali lacune del sistema svizzero rilevate dal GAFI dovrebbero essere colmate e la regolamentazione svizzera dovrebbe quindi risultare ampiamente conforme agli aspetti sostanziali delle Raccomandazioni rivedute del GAFI. Oltre alle misure a livello di legge, per attuare le Raccomandazioni rivedute del GAFI è necessario adeguare anche le ordinanze delle autorità di vigilanza in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. I relativi lavori sono già in fase avanzata. In questo senso sono state integrate o modificate disposizioni nell'ambito della revisione dell'ordinanza della CFB del 18 dicembre 2002 sul riciclaggio di denaro (ORD-CFB), che dovrebbe essere ultimata nell'autunno del 2007. L'ordinanza riveduta dell'UFAP (ORD-UFAP) è dal canto suo entrata in vigore il 1° gennaio 2007. La CFCG sta elaborando una revisione della sua ordinanza (OCFCG-LRD), che dovrebbe entrare in vigore nel secondo semestre del 2007. Questo quadro sarà completato con la revisione della Convenzione sull'obbligo di diligenza delle banche (CDB 03), prevista per il 2009.

Sebbene nel raffronto internazionale la Svizzera disponga di un dispositivo efficace e credibile di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, l'adeguamento costante del suo dispositivo alle nuove forme di criminalità finanziaria ed economica non è soltanto necessario, ma è anche nell'interesse della sua piazza finanziaria. Il mantenimento di una piazza finanziaria sana e integra è indispensabile se il nostro Paese intende beneficiare di condizioni di concorrenza favorevoli e non discriminatorie. Tramite questo disegno di legge la Svizzera dimostra inoltre la sua volontà di partecipare ancor più attivamente agli sforzi generali di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo della comunità internazionale. In considerazione dei flussi finanziari è evidente che questa problematica sia contrassegnata da una forte dimensione transfrontaliera e necessiti la cooperazione del maggior numero di piazze finanziarie.

Indirizzo cui rivolgere domande:

Alexander Karrer, ambasciatore, capo della divisione Questioni finanziarie internazionali e politica monetaria, Amministrazione federale delle finanze, tel. 031 324 95 84
Riccardo Sansonetti, capo della sezione Politica contro la criminalità finanziaria internazionale, Amministrazione federale delle finanze, tel. 031 322 62 07

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