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La Svizzera e il Qatar hanno notificato vicendevolmente per via diplomatica che tutte le condizioni e procedure legali necessarie all’entrata in vigore della presente CDI sono adempiute. In tal modo la CDI è entrata in vigore. Le disposizioni della CDI sono applicabili alle imposte alla fonte su importi pagati o accreditati a partire dal 1° gennaio 2011. Con riferimento alle altre imposte, la CDI è applicabile per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio 2011, o dopo tale data. Questo vale anche per lo scambio di informazioni.
La CDI stabilisce che l’aliquota applicata nello Stato della fonte sui dividendi versati a partire da una quota di partecipazione del 10 per cento non può eccedere il 5 per cento. I pagamenti di dividendi di una società allo Stato o alle istituzioni statali e casse pensioni non possono essere assoggettati all’imposta alla fonte. Gli interessi e i canoni sono esentati dall’imposta alla fonte.
La CDI con il Qatar è stata firmata il 24 settembre 2009 a New York ed è stata approvata il 18 giugno 2010 dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati. Il termine per il referendum è scaduto inutilizzato il 7 ottobre 2010.