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Il Comitato di Basilea per la vigilanza sulle banche ha approvato Basilea II nel mese di giugno del 2004. Da allora tutti i Paesi con le più importanti piazze finanziare hanno iniziato a trasporre Basilea II nel loro diritto interno. Anche la Svizzera ha compiuto questo passo. Al riguardo non sono necessarie modifiche legislative. Tutti gli elementi essenziali dell’attuazione vengono disciplinati dal Consiglio federale a livello di ordinanza. Sotto la coordinazione della Commissione federale delle banche, un gruppo di lavoro, composto di tutte le cerchie direttamente interessate dalla nuova regolamentazione, ha elaborato il progetto dell’ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri, OFP).
Basilea II introduce una scelta differenziata di diversi approcci per il calcolo delle esigenze in materia di fondi in funzione dei rischi. Ciò rispecchia le diverse esigenze delle banche, senza tuttavia intervenire nella concorrenza tra di esse. La regolamentazione per le banche internazionali corrisponde a quella dell’UE. In tal modo, anche nelle relazioni transfrontaliere si evitano distorsioni della concorrenza. La sicurezza del settore bancario ne uscirà maggiormente rafforzata.
Rispetto ai disciplinamenti precedenti, Basilea II si distingue per la sua regolamentazione più differenziata.
Il passaggio a Basilea II non provoca dunque ripercussioni negative sulla politica di assegnazione dei crediti da parte delle banche, in particolare nemmeno sulle operazioni retail e sui crediti nell’ambito dell’attività bancaria al dettaglio per le ditte. Gli effetti macroeconomici di Basilea II dovrebbero pertanto essere esigui.
Conformemente alla prassi dell’UE le banche possono passare a Basilea II nel corso del 2007. La nuova ordinanza sui fondi propri entrerà in vigore il 1° gennaio 2007.